La funzione di garanzia dell'amministratore di condominio rispetto la conservazione delle “parti comuni”
L'amministratore di condominio degli edifici deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini (art. 1130 nr 2 c.c.).Ogni volta egli sia in grado di dare prova di tale attività rifugge da qualsivoglia responsabilità, sia essa civile che penale. (Caduta di un condomino a causa di una grata sollevatasi dal suolo, responsabilità )
Questo, in estrema sintesi, è il verdetto contenuto in una Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 02 aprile 2015 n° 14000.
Il fatto. Un condòmino mentre scendeva le scale per recarsi all'interno dell'autorimessa sotteranea condominiale scivolava a causa della presenza di un'ampia pozza, alimentata dall'acqua meteorica proveniente dal sovrastante terrazzo (non canalizzato all'interno del pluviale).
A fronte delle lesioni subite, in conseguenza della rovinosa caduta per terra, il condòmino querelava il proprio amministratore per responsabilità omissiva. Gli imputava la colpa di non aver manutenuto il bene comune ex art. 590 c.p., a mente del quale “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro”.
Aperto il procedimento penale a carico del predetto, il denunciante si costituiva parte civile per chiedere il risarcimento del danno, rimettendo la quantificazione al Giudice.
Celebratesi i primi due gradi di giudizio con l'assoluzione dell'imputato, il processo continuava avanti la Corte di Cassazione, ai soli fini dell'accertamento della “responsabilità civile”.
La Sentenza. Dal punto di vista oggettivo i fatti sono inconfutabili: le lesioni subite dalla persona danneggiata sono imputabili effettivamente al mal funzionamento di un “bene comune”.
L'attenzione dei Giudici si è dunque spostata all'esame della dato “soggettivo” della fattispecie di reato in commento, in quanto l'amministratore assume una funzione di garanzia in Condominio rispetto la conservazione delle “parti comuni”. (Ecco cosa succede quando un condomino cade dalle scale)
Affinché si possa imputare all'amministratore una responsabilità colposa in ragione della causazione dell'evento lesivo, deve verificarsi – afferma il Giudice di legittimità – sia la violazione in concreto di una regola cautelare(generica o specifica) sia la prevedibilità dell'evento dannoso che la regola cautelare intendeva prevenire (c.d. concretizzazione del rischio).
Nella fattispecie l'amministratore imputato aveva prodotto in giudizio una fattura emessa da un fornitore condominiale – datata appena qualche mese prima dell'evento – con la quale si documentava la manutenzione ordinaria del tombino che insiste all'interno dell'area in cui è occorso il sinistro.
Dall'altra parte, in base all'esame dei verbali assembleari, non risultava essere stata mai denunciata dai condòmini il malfunzionamento dello stesso tombino, l'ovvero il verificarsi di allagamenti nell'area antistante l'accesso all'autorimessa sotterranea.
Quindi, coerentemente con la situazione di fatto accertata, l'evento è stato considerato imprevedibile, siccome dovuto ad un allagamento di natura eccezionale.
La colpa penalmente rilevante è stata così esclusa in capo all'amministratore.
Alla stregua di quanto sopra, il denunciante avrebbe potuto, più efficacemente, chiedere i danni al condominio di cui egli fa parte. Ma questo è un altro discorso…
Da non perdere: Va risarcito, anche senza testimoni, il condomino che cade a causa dei detriti sul pavimento.