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Causa legale si o causa legale no

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buongiorno, in un condominio ci sono problemi riguardo un potenziale vizio d'opera con un impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento del tetto.

La maggioranza dei condomini è dell'idea di intraprendere la via legale per costringere l'impresa a ripristinare i danni visto che l'opera è stata realizzata circa 7 anni orsono ed il vizio è stato scoperto appena 6 mesi fa.

C'è una minoranza di condomini che non vuole adire alla via legale, sostenendo che sono amici dell'impresa e quindi non possono fare questo maltorto.

Tra questi minoranza c'è uno che assevera che l'assemblea non può obbligarli ad adire alla via legale.....

E' vero?

potete darmi spunti di legge?

grazie di cuore.

Si, c'è la possibilità di chi non desidera aderire alla causa contro la ditta con le precise norme, ed è l'art 1132 cc;

 

cc art. 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il

condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in

ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta

giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio

è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

così facendo il condomino dissenziente è sicuro del risultato, cioè se il condominio perde non verserà nessuna somma, se invece il condominio vince verserà le relative quote che comunque saranno sicuramente inferiori rispetto al danno subito.

ho capito bene?

Spiegare in due parole è veramente difficile, leggi questo articolo nel link ci sono tre pagine;

--link_rimosso--

così facendo il condomino dissenziente è sicuro del risultato, cioè se il condominio perde non verserà nessuna somma, se invece il condominio vince verserà le relative quote che comunque saranno sicuramente inferiori rispetto al danno subito.

ho capito bene?

Hai capito male.

allora per favore puoi spiegarmi meglio?

grazie

 

P.S.: il condomino in questione vuole fare ostruzzionismo per cui vorrei essere sicuro di quello che dico.

graize

potete spiegarmi per favore un comma dell'art. 1132 che recita quanto segue:

 

"Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente".

 

precisamente non capisco che significa "non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente" (che è la parte che perde).

grazie

Nel caso in cui il condominio vincesse la causa e la controparte condannata al risarcimento risultasse incapiente ( non avesse soldi ) per liquidare il danno provocato e le spese legali anticipate per il ricorso in giudizio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio dovrà integrare al condominio la sua quota parte inerente alla spesa che si è sostenuta per la citazione.

allora per favore puoi spiegarmi meglio?

grazie

 

P.S.: il condomino in questione vuole fare ostruzzionismo per cui vorrei essere sicuro di quello che dico.

graize

Avevo già dato spiegazioni tempo addietro.

Qui trovi la discussione e la spiegazione che ho dato a partire dal Post 24.

 

--link_rimosso--

Le opere non sono garantite 10 anni purtroppo: sentenza n. 24143 del 10/11/2007

APPALTO PRIVATO - Responsabilità dell'appaltatore - Ove non ricorra la costruzione di un edificio o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, ma un'opera di mera riparazione o modificazione di preesistenti edifici o di altre preesistenti cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, la norma dell'art. 1669 c.c. non è applicabile, potendo invece trovare applicazione, se ne ricorrono le condizioni, la disciplina sulla responsabilità dell'appaltatore, per difformità e vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c.

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