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Caduta causata dal pavimento pieno di detriti. Ok al risarcimento anche se non vi sono i testimoni.

Va risarcito, anche senza testimoni, il condomino che cade a causa dei detriti sul pavimento.
Ivan Meo 

(Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 16 aprile 2013 n. 9140)

I principi generali.
Secondo un principio generale dei danni cagionati ai condomini o a terzi da parti comuni dell'edificio ne risponde il condominio, in quanto custode del fabbricato (art. 2051 cod. civ.).

Non sempre il risarcimento è automatico in quanto spesso può incorrere il "caso fortuito" ossia quel danno che non si poteva evitare, ed il danneggiato dovrà pur sempre provare che il danno si è verificato all'interno del locale condominiale (c.d. rapporto di causalità).

E' necessario che la cosa oggetto di custodia (gradino, scale, tappeto) non costituisca il semplice mezzo capace di produrre il danno, occorre invece che la partecipazione della cosa possa ritenersi casualmente idonea a fondare la responsabilità del custode per i danni da essa derivati (Cass. 993 del 16.1.2009).

Inoltre, il danneggiato deve dimostrare che ha prestato una adeguata diligenza: se, per esempio, non ci si accorge che nel cortile condominiale vi è una ampi fossa, in pieno giorno, perché si era distratti allora non potrà richiedersi nessun tipo di risarcimento se si è caduti a causa della propria disattenzione.

Danno causato da parti comuni dell'edificio. Il condominio ne risponde sempre?

Le scale in condominio.
Applicando i principi analizzati è da escludersi la responsabilità del condominio per lesioni conseguenti ad una caduta dalle scale avvenuta da un condomino ottantenne, che aveva utilizzato le scale nelle quali era rotto da tempo l'impianto di illuminazione, essendo rotto l'ascensore perché, nel caso di specie, il giudice, aveva ritenuto che la caduta non fosse stata determinata da fattori relativi a beni condominiali (scale scivolose), ma dalla mancanza di illuminazione e la rottura dell'ascensore era stata solo l'occasione dell'illecito ma non parte essenziale dello stesso, e che comunque la condotta del condomino ottantenne ed a conoscenza della mancanza di illuminazione, sia stata da sola causa dell'evento, ponendosi quindi come caso fortuito atto ad elidere la responsabilità del condominio. In altra sentenza (Trib. Genova 12.10.2010) è stata ugualmente esclusa la responsabilità del condominio, per l'infortunio cagionato a una condomina scivolata sulla scala bagnata durante le pulizie, ritenendo determinante la circostanza che l'attrice, condomina, fosse uscita poco prima utilizzando le scale e fosse a conoscenza del fatto che erano in corso i lavori di pulizia (cfr. un caso analogo esaminata dalla Cass. Sentenza n°11592 del 13.5.2010).

La Corte di Cassazione infine, con sentenza n. 16422/2011, ha condannato un ente proprietario di alloggi di edilizia popolare per l'infortunio di un inquilino, caduto dalle scale del pianerottolo d'ingresso, per mancanza di un interruttore della luce.

In questo caso la vigilanza sulla funzionalità dell'edificio è onere del proprietario, ovvero del condominio, che è il solo responsabile degli infortuni causati dalla cattiva custodia. (Per ulteriore casistica giurisprudenziale si rinvia al riquadro riportato al termine del commento).

I primi due gradi di giudizio.
I giudici del Tribunale e della Corte d'Appello, avevano rigettato la domanda presentata dalla sfortunata condomina che percorrendo la scala del palazzo, era scivolata a causa di calcinacci presenti.

Secondo i Giudici non vi erano testimoni in grado di precisare le modalità della caduta, e, soprattutto, che effettivamente la caduta era stata causata dal fatto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario.

Per cui, i motivi adotti dalla condomina, erano insufficienti ad addebitare al condominio la responsabilità.

La Cassazione ribalta la decisione.
Di diverso avviso invece i Giudici della Corte di cassazione, che analizzando le lamentele della donna, si soffermano, in particolare, sull'ipotesi di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta.

La sentenza emessa (n°9140), accoglie la richiesta anche se è caduta in assenza di testimoni è non è stato provato il nesso causale.

Il ragionamento che fa la Corte si basa su una presunzione: una autovettura può facilmente slittare in un punto della strada in cui è presente del brecciolino, anche se non vi siano stati testimoni ad assistere l'evento, quindi, lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi posti nei pressi degli edifici condominiali.

Sbaglia il giudice di primo grado "nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso)", era necessario invece indagare se a diverse conclusioni si potesse pervenire grazie "a fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta)", basate sulla comune esperienza.

Al massimo, prosegue la Corte, il giudice di merito avrebbe potuto considerare un concorso tra "la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta e la conoscenza della pericolosità del contesto tale da poter ravvisarne un concorso nell'accadimento del fatto".

Cosa succede se una condomina scivola nell'androne del palazzo a causa della cera?

Scarica il testo della sentenza

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