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Far rispettare il regolamento: l'amministratore può agire in giudizio senza autorizzazione dell'assemblea

Azioni per ottenere il rispetto del regolamento di condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Una condomina parcheggia l’auto nel cortile condominiale. Il regolamento vieta questa condotta sicché l’amministratore le intima di non proseguire in quell’atteggiamento.

Al legale rappresentante spetta il preciso compito di far rispettare “lo statuto della compagine”. La condomina non vuole sentire ragioni e prosegue nel suo modo di fare.

A quel punto il mandatario dei c omproprietari mette da parte i modi gentili e promuove una causa per il rispetto del regolamento condominiale.

La causa va ava nti e il condominio soccombente in primo grado, vede accolta la sua domanda in appello.

A nulla sono valse le difese della condomina: il regolamento dicono i giudici di appello è chiarissimo; nel cortile non si può parcheggiare.

La condomina, tra le varie cose, lamentava anche la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore.

Per i giudici d’appello non era così: in atti esisteva una delibera che sollecitava l’amministratore a far rispettare il regolamento e comunque il mandatario in ragione di quanto disposto dagli artt. 1130-1131 c.c. ha autonomo potere di agire in giudizio, e poi impugnare le sentenze sfavorevoli al condominio nel caso di azione tesa al rispetto del regolamento di condominio.

La comproprietaria, contrariata dall’esito del giudizio, ricorre in Cassazione: a suo dire è stato violato il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 18331/10 resa dalle Sezioni Unite. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso escludendo tale eventualità.

Si legge in sentenza che " la controversia su cui si sono pronunciate le S.U. con la sentenza n. 18331/10, esulava da quelle in relazione alle quali l'amministratore condominiale è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1, rientrando, invece, nel novero delle cause aventi ad oggetto le parti comuni dell'edificio e la relativa responsabilità da custodia.

In tal senso ed entro siffatta cornice di riferimento va letto il principio di diritto enunciato dalle S.U., secondo cui l'amministratore condo miniale, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea de lla citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, che è suo onere richiedere poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle delibere condominiali, attività che ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 1) rientra nelle normali attribuzioni dell'amministratore, questi, invece, può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, come prevede l'art. 1131 c.c., comma 1 (cfr. in tema, Cass. nn. 27292/05, 14665/99, 4900/98, 2452/94 e 12125/92)" (Cass. 12 luglio 2012 n. 11841).

In sostanza sulle azioni per ottenere il rispetto del regolamento di condominio, l’amministratore ha ampi poteri; l’azione giudiziaria, oggi preceduta dal tentativo di conciliazione, rientra nel novero delle possibili strade da seguire.

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