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Rottura del meccanismo di apertura del box auto e lesioni fisiche. Nessun risarcimento alla condomina già affetta da discopatia.

Nessun risarcimento da lesioni fisiche se il condomino ha già problemi di salute.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Se il danneggiato, con il proprio comportamento colposo, concorre alla produzione del danno lamentato, il risarcimento è diminuito proporzionalmente alla gravita della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. A maggior ragione, il risarcimento non è dovuto per quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Sulla base di questo elementare principio di diritto, affermato a chiare lettere dagli artt. 1227 e 2056 c.c, la sentenza della Corte di Appello di Roma ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico) lamentato da una condomina a seguito delle lesioni fisiche riportate, a suo dire, a causa del mancato ripristino, da parte del condominio, del meccanismo di apertura elettronica del box auto.

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Il caso di specie. La vicenda in questione origina dalla sentenza con cui il Tribunale di Roma, confermando l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, aveva condannato il condominio ad eseguire, tra gli altri, lavori di ripristino dell'utilizzatore del comando elettronico e del motore elettrico della serranda del box auto di proprietà dei condomini ricorrenti, nonché al risarcimento dei danni loro derivati dalla parziale inagibilità del garage e dal danneggiamento degli oggetti ivi custoditi.

Non soddisfatta dell'esito del procedimento, uno dei condomini danneggiati proponeva appello per la parziale riforma della sentenza, chiedendo che la condanna del condominio fosse estesa anche al risarcimento dei danni fisici connessi all'aggravamento della patologia dalla stessa subito a causa del continuo sollevamento e abbassamento manuale della serranda del box auto.

Concorso di colpa del danneggiato. Ispirandosi alla giurisprudenza unanime in materia di concorso del danneggiato nella produzione del danno, la Corte territoriale osserva che l'obbligo di non aggravare il danno ex art. 1227 c.c. impone al danneggiato di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quelli del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza essere costretto a compiere attività gravose o straordinarie oppure ad intraprendere iniziative tali da comportare apprezzabili sacrifici come esborsi apprezzabili di denaro o assunzione di rischi di qualsiasi natura.

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Nel caso di specie, osserva il giudice romano, la condomina - ben consapevole di aver subito un intervento chirurgico di ernia al disco e di essere affetta da spondiloartrosi in stato avanzato - non ha osservato le più elementari regole di diligenza, che certamente le imponevano di astenersi dall'effettuare personalmente le attività di apertura e chiusura manuale della serranda del box auto, esponendosi così incautamente al ben prevedibile rischio di aggravamento della propria patologia.

Il risarcimento del danno lamentato non è dovuto, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto essere evitato dal diligente comportamento della danneggiata, che si sarebbe potuta avvalere dell'aiuto di terzi per compiere le operazioni manuali di cui si è detto o, in alternativa, avrebbe potuto individuare temporanee soluzioni alternative di ricovero della propria automobile, delle quali, peraltro, non è stata neppure prospettata l'impossibilità o la particolare gravosità.

Nella fattispecie in esame, dunque, il comportamento negligente della danneggiata ha contribuito in maniera determinante alla produzione del danno, spezzando il possibile nesso di causalità tra lesioni fisiche lamentate dalla condomina e omesso e/o tardivo ripristino dell'apertura elettronica del box auto da parte del condominio.

I danni fisici denunciati sono direttamente riconducibili alla condotta della stessa danneggiata che, incautamente, ha agito contravvenendo all'educazione sanitaria cui doveva attenersi in considerazione delle patologie di cui era consapevolmente portatrice.

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