L' istanza con la quale si inviti il condominio a partecipare per mezzo dell'amministratore a una procedura di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza dall'impugnazione della deliberazione assembleare di cui all'art. 1137 del codice civile.
Si tratta di interruzione e non di mera sospensione, con la conseguenza che il condomino avrà nuovamente a disposizione trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione.
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 8850 del 29 dicembre 2020.
Gli incroci pericolosi tra mediazione obbligatoria e impugnazione delle delibere condominiali.
Tra i possibili incidenti di percorso nei quali ci si può imbattere nell'impugnare le deliberazioni assembleari occorre segnalare quello legato al previo tentativo obbligatorio di mediazione.
La disposizione che ha disposto tale obbligo, ossia l'art. 5 del dlgs n. 28/2010, ha previsto che eventuali termini di decadenza stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto conteso debbano rimanere per così dire "congelati" fino a che le parti siedano attorno al tavolo delle trattative.
La formulazione della norma, tuttavia, non è stata delle più felici, sia perché ha disposto che l'impedimento della decadenza decorre dal momento della comunicazione alle altre parti dell'istanza di mediazione sia perché "se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale".
Da un lato, quindi, la parte in lite che si rivolga all'organismo di mediazione, consapevole di dover rispettare un ben preciso termine di decadenza, deve fare molta attenzione ai tempi necessari alla segreteria per prendere in carico l'istanza e inviare alla controparte l'invito alla partecipazione all'incontro, perché solo la comunicazione alla propria controparte sospende la decorrenza del termine.
D'altro canto ci si è poi chiesti se in caso di fallimento della mediazione l'eventuale termine di decadenza ricominci a decorrere per il medesimo e intero periodo previsto dalla specifica legge applicabile oppure soltanto per la residua parte di esso non ancora consumata fino alla data dell'inoltro dell'invito di partecipazione alla controparte.
Le difficoltà di cui sopra si sono rivelate particolarmente ostiche in ambito condominiale, laddove l'art. 1137 c.c. prevede un termine di decadenza di 30 giorni entro i quali è necessario procedere all'impugnazione.
Secondo una prima e più restrittiva interpretazione, sostenuta dal Tribunale di Palermo con una nota sentenza del 19 settembre del 2015, il termine in questione sarebbe da considerarsi unico e quindi il tempo trascorso tra lo svolgimento dell'assemblea (o la comunicazione del relativo verbale, in caso di assenza del condomino) e l'inoltro dell'istanza all'amministratore dovrebbe essere conteggiato ai fini della pronuncia di decadenza dall'impugnazione.
A una soluzione più equilibrata era invece pervenuto il Tribunale di Milano, con una parimenti nota sentenza del 2 dicembre 2016, il quale aveva ritenuto che il condomino impugnante, una volta fallita la mediazione, avrebbe potuto contare su un nuovo termine di decadenza di trenta giorni. Questa interpretazione, come anticipato, è stata quindi ribadita dal Tribunale meneghino nella recente sentenza di fine dicembre 2020.
Istanza mediazione e termine impugnazione delibera condominiale: la decisione del Tribunale di Milano.
Nella specie il Tribunale di Milano ha infatti respinto l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione sollevata dal condominio convenuto in giudizio e ha chiarito come la più volte ricordata disposizione di cui all'art. 5 comma 6, del dlgs n. 28/2010 debba essere interpretata come causa di interruzione, e non di mera sospensione, del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c..
Infatti, come si legge nella sentenza, gli effetti che discendono dalla comunicazione all'amministratore condominiale dell'istanza con la quale il condomino lo invita a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria "sono di tipo interruttivo e non sospensivo, in deroga al disposto dell'art. 2964 c.c.".
La decisione in questione ha il pregio di avere richiamato a sostegno di detta interpretazione una sentenza di qualche addietro con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in un ambito diverso ma pur sempre collegato all'obbligo del previo svolgimento della procedura di mediazione, hanno stabilito che "il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla ratio di deflazione del contenzioso giudiziario.
Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione".
I Giudici di legittimità hanno quindi chiaramente evidenziato come la disposizione di cui all'art. 5, comma 6, del dlgs n. 28/2010, laddove il Legislatore parla di impedimento "per una sola volta" della decadenza dal diritto di agire in giudizio, debba essere letta come causa di interruzione, con la conseguenza che, una volta terminato inutilmente il procedimento di mediazione, il soggetto che intende tutelare la propria posizione giudizialmente ha a sua disposizione un nuovo e integrale termine per procedere ai necessari adempimenti.
Si tratta, come si diceva, di un importante precedente giurisprudenziale che milita a favore di questa interpretazione e che consente al condomino di impegnarsi nella procedura di mediazione senza ulteriori distrazioni legate all'esiguità del tempo a sua disposizione per il successivo (ma eventuale) avvio del giudizio.
=> La mediazione nel condominio