Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Caduta dalle scale: il condominio non paga i danni

Il condomino distratto che percorre le scale passando sulla sbeccatura del gradino ha diritto al risarcimento?
Avv. Mariano Acquaviva 

Tempi duri per chi cerca di ottenere il risarcimento dal condominio per omessa custodia delle parti comuni. Affrontando un caso di lesioni causate da una caduta dalle scale, la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1048 del 18 ottobre 2021, ha stabilito un importante principio: non c'è responsabilità del condominio se l'incidente è avvenuto per l'imprudenza della parte lesa.

Questa pronuncia offre l'occasione per poter affrontare questo delicato problema: nel caso di caduta dalle scale, il condominio paga i danni?

La risposta è: dipende. Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che trova applicazione anche in ambito condominiale, quando una persona (indifferentemente condomino o terzo estraneo alla compagine) subisce un danno da una delle parti comuni dell'edificio.

Si pensi al classico caso della tegola che si stacca dal tetto e precipita su un'auto, oppure appunto al soggetto che rovini percorrendo le scale.

L'importanza della pronuncia in commento si apprezza sotto il profilo della definizione di caso fortuito: in tale nozione rientra anche la condotta colposa della vittima. Il condominio paga i danni per la caduta dalle scale? Scopriamolo analizzando la sentenza n. 1048 del 18 ottobre 2021 della Corte d'Appello di Genova.

Risarcimento per caduta dalle scale: il caso

Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado un condomino che lamentava di non essere stato adeguatamente ristorato del danno patito a seguito di una caduta dalle scale causata dallo sgretolamento, al proprio passaggio, di un gradino.

Per la precisione, il Tribunale di Genova riconosceva la responsabilità del condominio convenuto ex art. 2051 cod. civ., pur ammettendo un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. (secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate»): a detta del giudice di prime cure, infatti, parte attrice avrebbe avuto colpa nella propria caduta, per via del fatto che egli, percorrendo le scale, camminava lontano dal corrimano, poneva il piede sul margine della pedata e, per di più, essendo condomino, avrebbe dovuto conoscere l'esistenza dell'insidia.

Avverso la medesima decisione di primo grado proponeva appello incidentale il condominio, lamentandosi del (parziale) riconoscimento di responsabilità: secondo la propria tesi difensiva, la colpa della caduta era da attribuire esclusivamente al condomino, il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante il cammino, in ragione del fatto che, come era emerso nel corso dell'istruttoria, il gradino non si era sgretolato al suo passaggio, bensì era già sbeccato da tempo, tanto da essere stato perfino segnalato con del nastro rosso e bianco.

Insomma, secondo il condominio, il giudice non avrebbe dato corretto rilievo al principio per cui non ogni anomalia che riguardi beni condominiali determina responsabilità in caso di infortunio, ma solo quella che rappresenti un'insidia imprevedibile e inevitabile.

Caduta dalle scale: quando il condominio non risarcisce?

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1048 del 18 ottobre 2021, accoglie le doglianze del condominio convenuto, ritenendo che la responsabilità dell'infortunio sia attribuibile esclusivamente all'attore danneggiato.

Secondo la Corte ligure, il condomino avrebbe potuto evitare l'insidia, in quanto, come emerso pacificamente dalle numerose testimonianze, il gradino era sbeccato già da tempo.

Secondo le persone che aveva assistito al fatto, l'attore era caduto mentre percorreva in discesa le scale del condominio dove abitava, in corrispondenza del gradino rotto. Tuttavia, nessuno confermava che il gradino si fosse sgretolato sotto il peso dell'attore; al contrario, numerosi testi confermavano che il gradino fosse sbeccato già da tempo, tanto che l'amministratore, su segnalazione di altri condòmini, aveva provveduto a segnalare l'insidia con nastro bianco e rosso.

Ma non solo: il fatto era accaduto in pieno giorno, in un'area illuminata artificialmente; come ricordato, poi, il condomino danneggiato non percorreva le scale sul lato del corrimano, privandosi pertanto di un sicuro punto d'appoggio.

Alla luce di ciò, la Corte di Genova esclude che il condomino potesse non aver visto il gradino rotto, anche perché, abitando l'attore al primo piano e considerata la sua giovane età, verosimilmente utilizzava le scale per accedere ed allontanarsi dal proprio appartamento, come del resto avvenuto al momento del sinistro.

Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello ritiene dunque provato un comportamento incauto e distratto del condomino nel percorrere le scale, il quale passava proprio sulla (nota) sbeccatura del gradino e, per di più, dalla parte opposta rispetto al corrimano, ponendo il piede sul margine della pedata dello scalino.

Seppur è vero che «L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode» (ex multis, Cass., sent. n. 12027 del 16/05/2017), è altrettanto indubitabile che il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità previsto dal summenzionato art. 2051 c.c.

Le conseguenze di questo iter logico sono inevitabili: il condominio non paga i danni per la caduta dalle scale, in quanto l'infortunio è imputabile a una condotta imprudente del soggetto che ha subito le lesioni.

Risarcimento per caduta dalle scale, perché chi abita nel condominio ha meno possibilità?

Condominio e caduta dalle scale: il principio

Tirando le fila di quanto detto sinora, è possibile riassumere la sentenza in commento nel seguente principio: «La circostanza che la vittima non si sia avveduta d'una insidia percepibile con l'ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un "caso fortuito", come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.»

Caduta dalle scale. Quando il condominio non può ritenersi responsabile?

Sentenza
Scarica CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 1048 del 18/10/2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento