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giuseppe.hotel

Caduta calcinacci - 2

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Salve,

1.nel caso in cui a seguito di caduta cornicione e/o calcinacci sulla retta via, questi colpiscano un passante che malaguratamente muore, a cosa va incontro..

2. oppure seconda ipotesi, avesse messo nell'o.d.g. l'approvazione di lavori straordinari non deliberati dall'assemblea

grazie

Sarò estremamente sintetico:

 

1) Nel caso di distacco di un pezzo di muratura o di intonaco da un balcone, la responsabilità è del solo condomino proprietario del balcone (Cass., sent. n.5541 del 10.9.86); nel caso, invece, di danni cagionati dalla caduta di fregi ornamentali o elementi decorativi inerenti al balcone (quali rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, frontalini, pilastrini) la responsabilità è condominiale (Cass., sent. n.8159 del 7.9.1996)

 

2) Sia che avesse messo o meno all'odg i lavori, rimane il fatto che al verificarsi della situazione di cui al punto 1, le responsabilità rimangono le stesse; l'aver "avvertito della necessità di effettuare i lavori" non può esimerlo dalle sue responsabilità.

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