#1 Inviato 13 Settembre, 2014 Salve, 1.nel caso in cui a seguito di caduta cornicione e/o calcinacci sulla retta via, questi colpiscano un passante che malaguratamente muore, a cosa va incontro.. 2. oppure seconda ipotesi, avesse messo nell'o.d.g. l'approvazione di lavori straordinari non deliberati dall'assemblea grazie
#2 Inviato 13 Settembre, 2014 A prescindere dalla delibera o meno, l'amministratore che conosce la presenza di una situazione di pericolo derivante da parti comuni, deve agire tempestivamente per mettere in sicurezza i luoghi. http://www.ilmetropolitano.it/?p=15011
#3 Inviato 13 Settembre, 2014 Sarò estremamente sintetico: 1) Nel caso di distacco di un pezzo di muratura o di intonaco da un balcone, la responsabilità è del solo condomino proprietario del balcone (Cass., sent. n.5541 del 10.9.86); nel caso, invece, di danni cagionati dalla caduta di fregi ornamentali o elementi decorativi inerenti al balcone (quali rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, frontalini, pilastrini) la responsabilità è condominiale (Cass., sent. n.8159 del 7.9.1996) 2) Sia che avesse messo o meno all'odg i lavori, rimane il fatto che al verificarsi della situazione di cui al punto 1, le responsabilità rimangono le stesse; l'aver "avvertito della necessità di effettuare i lavori" non può esimerlo dalle sue responsabilità.