La vicenda. Tizio esponeva al Giudice di primo grado di essere caduto a causa della presenza di neve e fogliame non rimosso, su una strada interna al parco, riportando la frattura del femore sinistro.
Secondo l'attore, la responsabilità dell'incidente era da imputare alla cattiva manutenzione della strada da parte del Condominio.
Per tali ragioni aveva chiesto la condanna del medesimo, in qualità di proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni.
Successivamente, in corso di causa, l'attore aveva appreso che il condominio non era proprietario della strada; pertanto, aveva mutato "la causa petendi" (ragione della domanda) chiedendo che il medesimo fosse condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non aver esercitato correttamente la custodia su un bene - quale la strada - divenuto pericoloso a causa delle condizioni atmosferiche.
In primo grado, il Tribunale di Avellino, accertato che non risultava provata la presenza di fogliame sulla strada ma solo di residui di neve, sussunse il caso nell'art. 2051 c.c. e ritenne che l'evento dannoso fosse dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata, la cui condotta doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della res ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale.
In secondo grado, la Corte d'Appello di Napoli, aveva con ordinanza ritenuto inammissibile l'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale e a seguito dell'ordinanza emessa in grado di appello, Tizio propose ricorso per cassazione.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo gli ermellini, dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle prove testimoniali raccolte, era emerso il collegamento dell'evento lesivo non era avvenuto a cause dei residui di vegetazione caduta dalle piante e non tempestivamente rimossa, ma l'evento (come sostenuto nel giudizio del merito) si era verificato a causa della mera presenza della neve e del comportamento di Tizio: in pratica, l'attore (persona anziana) si era avventurato sulla stradina in salita ancora innevata; di conseguenza, secondo la corte di legittimità, ciò costituiva fattore eccezionale di verificazione del sinistro, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Per le suesposte ragioni, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si giustificava in ragione del fatto che la strada, di per sé non pericolosa, era divenuta tale per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno.
In conclusione "la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì configura una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.
Tale peculiare regime di responsabilità si sostanzia, pertanto, in una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
Siffatta responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito; il custode, pertanto, deve dare prova di esso che si configura allorché la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente ed imprevedibilmente". (Massima di diritto ricavabile dalla pronuncia Cass. civ. Sez. III civ., ord. 6.12.2018, n. 31540).