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Anche gli inquilini e gli usufruttuari hanno diritto al risarcimento del danno derivante da infiltrazioni

Il pregiudizio può essere lamentato anche dal conduttore che è titolare di un mero diritto personale di godimento.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio (usufruttuario)conveniva in giudizio il proprio condominio evidenziando la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalle infiltrazioni prodottesi dal sovrastante terrazzo condominiale di copertura nell'appartamento a uso abitativo posto al sesto piano.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto eccepiva da un lato che le infiltrazioni anteriori ai lavori erano dipese da problemi di pendenza e d'impermeabilizzazione del lastrico solare del confinante Condominio beta; dall'altro, invece, che le infiltrazioni verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'appalto di rifacimento e reimpermeabilizzazione del solaio di copertura, erano dipese dalla negligenza dell'impresa appaltatrice.

Pertanto, a parere del convenuto condominio, esisteva il nesso eziologico dei lamentati danni da deprezzamento dell'appartamento e da aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice e, comunque, qualsivoglia addebito di responsabilità nell'occorsa vicenda, doveva addebitarsi all'impresa appaltatrice (terza chiamata in causa).

Il ragionamento del Tribunale di Roma Per quanto concerne il risarcimento del preteso danno patrimoniale alla porzione immobiliare oggetto, rispettivamente, del diritto di usufrutto dell'attore, era senz'altro cessata la materia del contendere stante il pacifico sopravvenuto integrale ripristino (in corso di causa) a cura e spese del Condominio

Quanto al danno non patrimoniale (aggravamento delle condizioni di salute), il Tribunale ha evidenziato che secondo l'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Cassazione (Cass. SeZ. Un., 15 novembre 2008, n. 26972. n. 26973, n. 26974 n. 26975), alla luce di uno schema piuttosto rigido, incentrato su una rilettura costituzionalmente orientata dell'alt. 2059 cod. civ.: "occorre che il danno non patrimoniale discenda da una lesione di un diritto costituzionalmente garantito della persona, suscettibile di essere qualificato come inviolabile; che l'offesa arrecata al bene protetto sia grave e che il pregiudizio sofferto a cagione di tale offesa non sia futile".

Pertanto, mentre il danno patrimoniale è risarcito per il sol fatto di una lesione giuridicamente rilevante (atipicità), il pregiudizio non patrimoniale (invece) richiede un'ingiustizia normativamente qualificata (tipicità dei casi determinati dalla legge).

Dietrofront della Corte di Cassazione: la braga non è condominiale.

Sicché, a parere del Tribunale di Roma, il diritto di proprietà non è, per la vigente Costituzione, inviolabile in senso stretto, ancorché lo sia, in senso lato per fonti sovranazionali:

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Roma n. 25 del 3 gennaio 2018
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