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Condominio e disconoscimento di documenti in copia

La contestazione della veridicità dei documenti depositati in copia nell'ambito del processo civile dev'essere effettuata secondo una precisa procedura. Alcuni casi riguardanti il condominio.
Avv. Valentina Papanice 

Contestazione dei documenti depositati in copia nel giudizio

La contestazione dei documenti che la controparte, al fine di dare prova del diritto di cui si afferma titolare, deposita in copia nell'ambito del giudizio civile dev'essere effettuata in maniera chiara e circostanziata e secondo precise modalità.

Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza; vediamo cosa è stato statuito in particolare in alcuni giudizi in cui era parte un condominio.

Contestazione documenti in copia, le principali norme

Premettiamo brevi cenni sulle norme principalmente coinvolte nel discorso e cioè quelle sull'onere della prova, sull'efficacia delle fotocopie e sul disconoscimento della scrittura privata.

Quanto all'onere della prova, l'art. 2697 c.c. stabilisce che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

Quanto all'espressa contestazione delle fotocopie delle scritture, l'art. 2719 c.c. stabilisce che "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".

Quanto al disconoscimento della scrittura privata, gli artt. 214 e 215 c.p.c. prevedono determinate regole: in sintesi, e per quanto qui interessa, chi intende disconoscere una scrittura privata prodotta in giudizio contro di lui è tenuto a negare formalmente la propria scrittura e la sottoscrizione.

La scrittura privata si dà per riconosciuta tacitamente se la contestazione (disconoscimento o dichiarazione di non conoscere la scrittura) non viene effettuata entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (v. art. 215 co.1 lett. b c.p.c.).

La parte che vuole utilizzare la scrittura non riconosciuta deve chiederne la verificazione e provare l'autenticità del documento.

Deposito del regolamento condominiale in copia e contestazione

In un primo caso riportiamo di un giudizio nel quale viene depositato il regolamento condominiale (oltre che il verbale dell'assemblea e le planimetrie) non in originale ma in copia; in grado di Cassazione il ricorrente lamenta di avere contestato tale circostanza ma che i giudici dell'appello non gli hanno dato ascolto ponendo anzi a fondamento della decisione i detti documenti.

Sulla scorta della pregressa e abbondante giurisprudenza, la Corte ricorda che la previsione dell'art. 2719 c.c. richiede, ai fini della contestazione di una copia non attestata da pubblico ufficiale, sia quanto alla fedeltà della riproduzione, che alla scrittura e alla firma e al contenuto nel complesso, uno specifico ed inequivoco disconoscimento effettuato secondo gli artt. 214 e 215 c.p.c., nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Che, solo a seguito di tale disconoscimento la controparte, se intende avvalersene, deve attivarsi per chiedere la verificazione.

La Corte rileva anche come già in giurisprudenza si sia affermato che perché possa alterarsi l'efficacia probatoria di un documento prodotto in copia, la contestazione della sua conformità all'originale dev'essere effettuata in modo chiaro e circostanziato, con l'indicazione specifica degli aspetti nei quali si sostiene che la copia differisca dall'originale.

Nel caso di specie il motivo di ricorso non supera il vaglio della Corte per difetto di specificità: non viene cioè indicato nel ricorso in Cassazione in quale degli atti dei precedenti gradi di giudizio si sarebbe effettuata la contestazione (di regolamento, planimetrie, e verbale di assemblea) nonché degli aspetti per cui si assumeva che le copie differissero dagli originali.

Deposito rendiconto in copia e contestazione

Il secondo caso di cui ci occupiamo riguarda invece il deposito di un rendiconto in copia nell'ambito di un procedimento di ingiunzione, cioè un procedimento per l'emissione di un decreto ingiuntivo.

Come molti sapranno, per l'emissione di un decreto ingiuntivo è previsto un procedimento spedito, dove il provvedimento è emesso in assenza di contradditorio, il quale è solo eventuale e avviene solo su iniziativa dell'ingiunto; se infatti questi propone (entro i termini e nei modi di legge, ovviamente) opposizione al decreto, si instaura un vero e proprio procedimento di cognizione, un procedimento ordinario dove si apre il contraddittorio ed ognuno può sostenere le proprie difese e dall'altro dare sempre prova di quanto afferma.

La legge consente tale speditezza solo in determinati casi; quando cioè del credito fatto valere si dia prova scritta. Ma, se tale prova scritta è depositata in copia, e qui siamo alla nostra domanda, come deve avvenire la contestazione?

Secondo la sentenza n. 27233 del 2017 della Corte di Cassazione, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione deve avvenire secondo le seguenti modalità.

La Corte spiega che il decreto può essere emesso sulla base del verbale di assemblea dove è approvata la spesa; tale verbale può, inoltre, essere in semplice copia, salvo contestazione espressa dell'altra parte; la contestazione del ricorrente è dunque respinta dalla Corte.

Condominio, approvazione della spesa ma non del riparto

Nel giudizio in questione il rendiconto era stato depositato per dare prova del credito e dunque ottenere l'ordine di pagamento da parte del giudice nei confronti del condòmino, il quale ha poi proposto opposizione per contestare che il rendiconto sulla base del quale era ingiunta la somma era in copia.

La procedura ex artt. 614 e 615 c.p.c., che si dovrebbe avviare nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dove la fase del contraddittorio, come detto, è differita, non può che compiersi nell'atto di opposizione, cioè nella prima occasione utile per la parte.

Secondo alcune decisioni (v. ad es. Cass. n. 24456/2011, richiamata anche dalla sentenza in commento, e C.te App. Mi. n. 603/2019) le due vie della contestazione ex art. 2719 c.c. e ex art. 215 co.1 lett. b e ss. c.p.c. producono differenti effetti: mentre nel primo caso è ammessa una valutazione del documento da parte del giudice anche tramite presunzioni, essa è invece preclusa nel secondo.

Nel caso in esame, rileva la Corte, nell'atto di opposizione manca "l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autenticate".

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