Il caso. Nell'aprile del 2014 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico di tre condomini ingiungendoli di pagare- a titolo di oneri condominiali - la somma di € 25.727,56.
I condomini proponevano opposizione sostenendo che nessuno di loro fosse titolare della proprietà dell'immobile al quale si riferivano gli oneri condominiali.
Il Condominio opposto, nel costituirsi in giudizio, contestava l'opposizione e ne richiedeva il rigetto.
La decisione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6 del 2 gennaio 2018 ha osservato che i condomini non avevano dimostrato di aver comunicato all'amministratore del Condominio l'intervenuta cessione dell'appartamento.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. (introdotto dalla Legge n. 220/2012) "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".
Si prevede dunque a carico del venditore l'adempimento di un onere "burocratico", in assenza del quale egli rimane obbligato al pagamento dei contributi sorti successivamente al verificarsi del trasferimento del diritto di proprietà.
La ratio della nuova responsabilità in capo all'acquirente si rinviene nella necessità di tutelare il condominio dalla circostanza che, come di frequente accade, l'amministratore rimanga completamente all'oscuro delle vicende traslative della proprietà delle unità abitative condominiali.
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