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Crollo del solaio. Obbligo di vigilanza e prevenzione per tutti i condomini

Comproprietà della parte pubblica e di quella privata: i titolari sono egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Nello stabile coesisteva la comproprietà della parte pubblica (Comune) e di quella privata in una condizione condominiale tipica di communio pro indiviso, che vedeva i titolari egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno.

La vicenda. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riqualificava il reato, inizialmente contestato come art. 434 cod. pen. (crollo di costruzioni), nella violazione di cui all'alt. 677 comma 3 cod. pen. e dichiarava non doversi procedere, nei confronti di Tizio, perché estinta la contravvenzione anzidetta per prescrizione.

Assolveva Caio e Sempronio, per non aver commesso il fatto, eliminando nei loro confronti le relative statuizioni civili. Gli imputati erano stati dichiarati in primo grado colpevoli del delitto di cui all'art. 434 cod. pen. ed erano stati condannati alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

Si contestava a ciascuno, pur avendo l'obbligo giuridico di provvedere e di impedire l'evento, di aver cagionato colposamente il crollo del tetto e dei solai del terzo, quarto, quinto e sesto piano, con cedimento dell'unica scala di accesso ai relativi interni.

Premesso ciò, secondo la Corte territoriale, non poteva ipotizzarsi una responsabilità dei soggetti titolari del diritto di proprietà delle parti sottostanti, essendosi verificato il cedimento nella parte superiore dello stabile con relativa caduta dei solai.

Ragionare diversamente avrebbe avuto il significato di attribuire oggettivamente a ciascuno la responsabilità per quanto accaduto.

Avverso tale decisione, la parte civile ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale non aveva ritenuto responsabile del reato nessuno degli imputati che rappresentavano la "parte pubblica", nonostante essa parte fosse comproprietaria dell'immobile.

Crollo del solaio. Senza prove, nessun risarcimento del danno

Il ragionamento della Cassazione. A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che le infiltrazioni si erano verificate dal tetto di copertura, parte comune che avrebbe visto destinatari del medesimo obbligo di vigilanza anche i "comproprietari" pubblici.

Difatti, la "parte pubblica" era a conoscenza della condizione dello stabile e del tetto, poiché era stata emessa un'ordinanza di chiusura dell'area ed erano state commissionate diverse perizie.

Del resto, nello stabile coesisteva la comproprietà della parte pubblica (Comune) e di quella privata in una condizione condominiale tipica di communio pro indiviso, che vedeva i titolari egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno.

Quindi, l'avvenuto sgombero non manlevava il Comune dalle responsabilità che competevano, comunque, all'ente pubblico.

Invero, il non aver attivato i dovuti interventi, finalizzati a mantenere l'edificio in condizioni di adeguata manutenzione, alla luce della conoscenza della situazione, determinava le responsabilità ritenute a carico di ciascuno che, nella rispettiva qualità, aveva l'obbligo di occuparsi della gestione e della manutenzione del patrimonio dell'ente.

In conclusione, non si trattava di aspetti che involgevano in via esclusiva i proprietari del singolo piano, ma di una compromissione derivata ai piani stessi dai cedimenti indotti dalle infiltrazioni alle strutture portanti di proprietà comune.

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata annullata con rinvio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RESPONSABILITÀ PENALE DEI CONDOMINI

RIFERIMENTI NORMATIVI

434 - 677 C.P.

PROBLEMA

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, nel sovvertire l'esito del giudizio di primo grado, aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 677, c.p. nei confronti di alcuni funzionari pubblici cui era stato contestato di aver omesso di eseguire interventi su un immobile, in comproprietà tra comune e soggetti privati, provocando il crollo del tetto e dei solai del terzo, quarto, quinto e sesto piano di un immobile, con cedimento dell'unica scala di accesso ai relativi interni.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, la "parte pubblica" era a conoscenza della condizione dello stabile e del tetto, poiché era stata emessa un'ordinanza di chiusura dell'area ed erano state commissionate diverse perizie.

Del resto, nello stabile coesisteva la comproprietà della parte pubblica (Comune) e di quella privata in una condizione condominiale tipica di communio pro indiviso, che vedeva i titolari egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno.

LA MASSIMA

È ravvisabile una responsabilità dei condomini, in quanto le infiltrazioni si erano verificate dal tetto di copertura. Difatti, coesistendo nello stabile la comproprietà della parte pubblica e di quella privata in una condizione condominiale di tipica "communio pro indiviso", i titolari dovevano considerarsi egualmente tenuti agli obblighi di vigilanza e prevenzione per ogni evento di danno.

Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 2019, n. 42398

Nuovo capitolo giudiziario della vicenda iniziata con il crollo di un cornicione

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. I 16 ottobre 2019 n. 42398
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