Il Tribunale di Palermo stabilisce un principio innovativo nel nostro ordinamento. Si ringrazia l'Avvocato Rosario Dolce, intervenuto quale procuratore della parte danneggiata, per la segnalazione della sentenza
La vicenda. Tizio aveva chiesto al Tribunale di Palermo la condanna di Caio al risarcimento di tutti i danni patrimoniali di circa 23 mila euro, riportati dalla propria autovettura a seguito del crollo di un balcone posto a servizio dell'immobile, di proprietà del convenuto.
Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva che la responsabilità dell'evento dannoso era da attribuire al Condominio in quanto il crollo del balcone era stato cagionato dal distacco delle mensole che lo sorreggevano, cioè da beni aventi natura condominiale.
Per tali ragioni, il convenuto chiedeva la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice che assicurava, per i danni derivanti a terzi, il predetto Condominio; pertanto chiedeva di essere garantito e tenuto indenne dalla Compagnia di assicurazione dalle eventuali somme che sarebbe stato condannato a pagare.
=> Crollo di un balcone per difetto di costruzione?
Il ragionamento del Tribunale di Palermo. Preliminarmente, il giudice ha evidenziato che dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, era emerso che vi era stato un crollo totale del balcone di Caio realizzato in cemento, con lastra di marmo, maniglioni in pietra di tufo e ringhiera in ferro e che durante la caduta veniva danneggiava la ringhiera, la lastra di marmo e l'estradosso del balcone della proprietaria del secondo piano, finendo la sua corsa sull'autovettura di proprietà dell'attore.
Tuttavia, secondo il convenuto, la responsabilità dei danni subiti dall'auto dell'attore sarebbe stata del Condominio in quanto il crollo del balcone era stato determinato dal collasso contemporaneo delle quattro mensole in tufo che sorreggevano detto balcone, così come risultava dalla relazione depositata dal tecnico del Comune di Palermo che aveva effettuato un accertamento sui luoghi.
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