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Crollo del solaio. Non sempre per la mancata manutenzione il condominio è responsabile

Crollo solaio: quando la responsabilità grava sui proprietari dei piani l'uno sovrastante all'altro e solo in via residuale su condominio e comune?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. La proprietaria di un immobile ubicato in un vecchio edificio in seguito al crollo del solaio ed ai danni sopportati, promuove un accertamento tecnico preventivo che verifica che la causa dell'evento è riconducibile alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio nonché alla cattiva esecuzione dei lavori in corso d'opera del solaio di calpestio dell'appartamento soprastante.

Alla luce di tale accertamento, dopo aver preso atto dell'impossibilità di definire in modo bonario la vicenda, ha citato in giudizio la proprietaria dell'appartamento del piano superiore.

La convenuta, però, ha negato ogni addebito provvedendo alla chiamata in causa del condominio e del Comune responsabili, a suo dire, il primo della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni, ed il secondo della mancata manutenzione della caditoia comunale.

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Napoli ha dichiarato fondate le richieste dell'attrice, dopo aver ripartito la responsabilità dell'evento fra condominio e Comune. (Tribunale di Napoli, II sez. civ., 15.5.2018 n. 4815).

In pratica il condominio doveva considerarsi responsabile per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della pareti del fabbricato e per il mancato corretto smaltimento delle acque piovane, mentre il Comune era responsabile per la mancata manutenzione della caditoia (opera idraulica che serve ad evitare all'acqua piovana di accumularsi), che, nel caso di specie, confina con l'appartamento di proprietà dell'attrice ed è caratterizzata dalla presenza di una griglia che, dopo aver raccolto le acque in un pozzetto, tramite un canale viene convogliata verso la rete fognaria.

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Prima di entrare nel merito della vicenda, il Giudicante evidenzia come nel corso dell'accertamento tecnico preventivo era emerso non solo la mancata manutenzione del fabbricato e del solaio divisorio, la presenza di evidente umidità riconducibile al ristagno di acque nella caditoia comunale ostruita per la presenza di detriti, e che la mancanza di manutenzione, in un edificio vecchio, erano circostanze oggettive che avevano contribuito al verificarsi del crollo.

Il Giudicante, però, si discosta dall'esito della consulenza della ctu ripartendo la responsabilità dell'accaduto solo in parte residuale sul condominio e sul comune mentre la maggior parte della responsabilità grava sulla danneggiata e sulla proprietaria dell'appartamento sovrastante responsabile di aver eseguito lavori sul piano di calpestio del suo solaio non in modo adeguato.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli, II sez. civ., 15.5.2018 n. 4815
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