La vicenda. La proprietaria di un immobile ubicato in un vecchio edificio in seguito al crollo del solaio ed ai danni sopportati, promuove un accertamento tecnico preventivo che verifica che la causa dell'evento è riconducibile alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio nonché alla cattiva esecuzione dei lavori in corso d'opera del solaio di calpestio dell'appartamento soprastante.
Alla luce di tale accertamento, dopo aver preso atto dell'impossibilità di definire in modo bonario la vicenda, ha citato in giudizio la proprietaria dell'appartamento del piano superiore.
La convenuta, però, ha negato ogni addebito provvedendo alla chiamata in causa del condominio e del Comune responsabili, a suo dire, il primo della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni, ed il secondo della mancata manutenzione della caditoia comunale.
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La sentenza. La sentenza del Tribunale di Napoli ha dichiarato fondate le richieste dell'attrice, dopo aver ripartito la responsabilità dell'evento fra condominio e Comune. (Tribunale di Napoli, II sez. civ., 15.5.2018 n. 4815).
In pratica il condominio doveva considerarsi responsabile per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della pareti del fabbricato e per il mancato corretto smaltimento delle acque piovane, mentre il Comune era responsabile per la mancata manutenzione della caditoia (opera idraulica che serve ad evitare all'acqua piovana di accumularsi), che, nel caso di specie, confina con l'appartamento di proprietà dell'attrice ed è caratterizzata dalla presenza di una griglia che, dopo aver raccolto le acque in un pozzetto, tramite un canale viene convogliata verso la rete fognaria.
Continua [...]Scarica Tribunale di Napoli, II sez. civ., 15.5.2018 n. 4815
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