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Presunzione di condominialità, tutela possessoria e il problema degli “spazi vuoti” del solaio

Gli spazi vuoti del solaio a chi appartengono?
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

La natura condominiale del solaio (che si presume salvo prova contraria) non riguarda anche lo spazio pieno o vuoto che esso occupa, con la conseguenza che non è consentito al proprietario di una degli appartamenti limitare o restringere la proprietà esclusiva dell'atro appartamento occupando gli spazi vuoti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15048/18, depositata l'11 giugno 2018.

Il fatto. Il Tribunale di Venezia rigettava la domanda con cui l'attore chiedeva di essere reintegrato nel possesso dello spazio di sua proprietà, per aver il convenuto invaso il suo controsoffitto istallando tubi e conduttore a servizio dell'appartamento vicino.

La decisione veniva confermata anche in appello, la quale riteneva che lo spazio vuoto tra il solaio e il controsoffitto costituisca bene condominiale.

L'attore proponeva dunque ricorso per cassazione lamentando il suo diritto all'esercizio del possesso nell'area di controsoffitta.

Perché l'impianto installato nei vuoti di proprietà esclusiva di un solaio deve essere rimosso?

La proprietà del solaio. In ambito condominiale è pacificamente accettato che il solaio, che separa il pianto sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari distinti, salvo prova contraria, è di proprietà comune dei due piani, in quanto ha funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore.

Lo spazio tra soffitto e pavimento del piano superiore. La suprema Corte ha tuttavia precisato che la comunione descritta riguarda solo la parte strutturale; per questo, le opere «che accedono al soffitto o al pavimento e che apportano dei benefici solo ad uno dei due proprietari, così come tutto ciò che non ha il carattere dell'essenzialità per la struttura, restano esclusi dalla comunione e possono essere utilizzati dal condomino nell'esercizio del diritto dominicale».

Di conseguenza deve essere escluso che tra il soffitto del piano inferiore e il pavimento del piano superiore «possano esistere altre opere le quali non facciano parte del solaio e delle quali bisogna accertare di volta in volta la destinazione, al fine di verificare a chi appartengano» (Cass. civ. 21.10.1976 n. 3715).

Le conclusioni della Cassazione.

Ciò premesso, nel caso di specie il convenuto ha fatto passare dei tubi nella controsoffitta dell'attore e, così «lo ha spogliato nel possesso dello spazio vuoto sovrastante il suo appartamento».

Per questi motivi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'attore aveva «il possesso solo animo» della parte richiesta. Per gli Ermellini, dunque, la sentenza è errata e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia

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