#1 Inviato 7 Luglio, 2015 Buongiorno a tutti, in occasione di un consistente intervento di ristrutturazione del fabbricato condominiale è stato oggetto di modifica anche il parapetto (fisso in muratura, composto da 27 elementi ognuno di lunghezza pari a circa 1,15 m) che circonda su tre lati una ampia terrazza condominiale affacciata sul vuoto ad altezze variabili tra 4 e 9 metri. Il parapetto realizzato ha un'altezza di 103 cm, ma tra la soglia ed il pavimento presenta due spazi vuoti di altezze rispettivamente pari a 30 e 15 cm e lunghezza pari a 105 cm, facilmente attraversabili o scavalcabili da bambini. La domanda che pongo agli esperti del forum è se il parapetto così realizzato rispetta o meno le normative di legge attualmente vigenti, e se nel caso in questione trova applicazione il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 che richiede spazi vuoti inattraversabili da sfere di 10 cm di diametro. Grazie anticipate. Saver
#2 Inviato 7 Luglio, 2015 il parapetto così realizzato rispetta o meno le normative di legge attualmente vigenti, No, per la presenza delle aperture, 30 e 15 cm, alla base, mentre è corretta l'altezza di 1.03 m. nel caso in questione trova applicazione il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 che richiede spazi vuoti inattraversabili da sfere di 10 cm di diametro. Ceto che trova applicazione il DM 236/1989, anche in virtù della ristrutturazione . Per ogni altro tu dubbio puoi dare uno sguardo qui --link_rimosso-- 1
#3 Inviato 8 Luglio, 2015 Grazie davvero, trova conforto la mia istintiva perplessità che ora potrò sostenere col Direttore dei Lavori e portare all'attenzione dell'Assemblea, al fine di evitare la condivisione di responsabilità non dovute per la realizzazione di un'opera non conforme alle norme di legge e di sicurezza.
#4 Inviato 8 Luglio, 2015 Per lo più delle volte basterebbe usare una piccola dose di buonsenso. Come tu hai giustamente osservato ma non solo, quegli spazi vuoti di 30 e 15 cm possono facilitare anche la caduta di cose più svariate, ed essere lesivi anche in caso di "banale" caduta di oggetti verso il basso.
#5 Inviato 8 Luglio, 2015 Saggia osservazione, anche di questa terrò conto nel confronto con il DL che fino ad ora tende a minimizzare la segnalazione. Per questo genere di opere è tenuto a dare una dichiarazione di conformità o comunque a dichiararne la regolarità e rispondenza a norme tecniche e di legge? In ultimo, può l'Assemblea decidere di accettare l'opera così com'è, ed io come posso prendere le distanze dalle corresponsabilità che deriverebbero da una scelta illogica ma pur sempre possibile in un grande condominio?
#6 Inviato 8 Luglio, 2015 Per questo genere di opere è tenuto a dare una dichiarazione di conformità o comunque a dichiararne la regolarità e rispondenza a norme tecniche e di legge? Il DL a fine lavori rilascia relazione di ultimazione lavori nella quale si attesta la conformità al progetto arch. Il Dl è responsabile della conformità tra progetto e ciò che è stato realizzato, è ancora responsabile delle conformità tra il realizzato e il progetto per quanto riguarda i materiali e le loro qualità, eventualmente, impiegati e se ripostati nel progetto come Cls, acciaio ecc. ecc. Per la dichiarazione di conformità o rispondenza a norme di legge, come da te intesa, ne è responsabile il progettista architettonico. Certo il DL ne sarebbe responsabile unico se ne è anche il progettista arch. I lavori di ristrutturazione, in questione, in base a quale strumento edilizio autorizzativo si stanno realizzando ?? In ultimo, può l'Assemblea decidere di accettare l'opera così com'è, ed io come posso prendere le distanze dalle corresponsabilità che deriverebbero da una scelta illogica ma pur sempre possibile in un grande condominio? Perché li dovrebbe accettare.....Se dovesse farlo sarebbe un consenso di auto lesioniamo. Vorrei sapere una cosa, hai scritto: Perché c'è quell'altezza variabile tra 4 e 9 m, e al di sotto del terrazzo cosa si trova ??? Vi sono balconi o altri terrazzi ??
#8 Inviato 8 Luglio, 2015 Rispondo nell'ordine, scusandomi se non riesco a rappresentare correttamente i riferimenti: - Parrebbe (uso il condizionale perché devo accertarmene consultando gli atti presso l'Amministratore) che non ci sia un progetto né una specifica autorizzazione edilizia per la modifica del parapetto; magari potrebbe anche non risultare necessaria in base al Regolamento Edilizio Comunale, in quanto la modifica non ha modificato sostanzialmente la sagoma del parapetto pre esistente ma l'altezza totale e le dimensioni del vuoto di maggiore ampiezza (30 cm) posto sotto la soglia (quello da 15 cm è a filo pavimento). Il DL è intervenuto sulla modifica delle altezze (totali e dei vuoti) del parapetto nel contesto della ristrutturazione complessiva dell'immobile, in quanto il contratto prevedeva la sostituzione delle soglie ammalorate. In base al tuo ragionamento il DL dovrebbe essere responsabile unico di quanto ha fatto eseguire, o ne condivide la responsabilità con il Committente (l'Amministratore)? - Al di sotto della terrazza su tre lati ci sono spazi comuni (si tratta di un affaccio su una scogliera sul mare, un vero incanto per inciso..) sui quali aprono finestre , ingressi di alcune abitazioni ed una discesa che consente ai condòmini di raggiungere il mare su un tratto di scogliera in concessione demaniale. -In effetti non vi è alcuna vera ragione per cui l'Assemblea possa consapevolmente decidere di accettare un'opera che non rispetta le normativa di legge, anche perché probabilmente la delibera sarebbe annullabile su richiesta di qualsiasi condòmino.
#9 Inviato 8 Luglio, 2015 Provo ad inserire una foto b/n quotata, magari chiarisce meglio tutto il contesto.
#10 Inviato 8 Luglio, 2015 Cominciamo col chiarire che il vuoto di 30 cm si trova in alto ed è AL DI SOTTO del corrimano, altrimenti la tua descrizione genera confusione. Il vuoto di 15 cm è quello al di sotto ed è compreso tra il livelo di calpestio del pavimento ed il primo elemento pieno del parapetto. Tra l'altro il secondo vuoto da 15 è come l'avevo immaginato. Perché avevo chiesto cosa ci fosse sotto????? Bene il vuoto in basso da 15 oltre a non essere a norma potrebbe causare un effetto cascata in caso di forte pioggia sulle varie finestre, ingressi ecc. sottostanti se nel terrazzo NON è previsto un punto di raccolta delle acque, con annesso tubazione che confluisce verso il basso. In altri termini in assenza di punto di raccolta l'acqua defluirebbe verso quel vuoto e da li verso il basso. Cosa intendi per ''contesto della ristrutturazione'' In base al mio ragionamento il DL è responsabile per il caso che avevo citato. Ma se la modifica del parapetto non è prevista nel ''contesto della ristrutturazione'', dal punto di vista progettuale.....allora si potrebbe ipotizzare che il DL sia responsabile congiuntamente al committente. PS: da quella terrazza godi di un panorama davvero invidiabile, è residenza di tutto l'anno o solo estiva?
#11 Inviato 8 Luglio, 2015 Il vuoto di 15 cm è quello al di sotto ed è compreso tra il livello di calpestio del pavimento ed il primo elemento pieno del parapetto. Se scarichi la foto ed ingrandisci si leggono bene le misure. Tra il piano di calpestio ed il primo elemento, oltre al vuoto c'è un muretto alto 3,5 cm dal piano di calpestio per cui se le misure sono esatte ci dovrebbe essere uno spazio di 11,5 cm. che comunque non sarebbe a norma per 1,5 cm. Trattandosi di piccola differenza forse vale la pena andare a controllare la misura con precisione. P.S. Errata corrige Ci ho visto male io; colpa della vecchiaia. Quei 3,5 centimetri sono la proiezione della profondità del coprimano ed io lo avevo scambiato per un muretto
#12 Inviato 8 Luglio, 2015 Giusto, peraltro la misura è 35 cm. Il vuoto in basso è arrotondato per difetto, in realtà la misura esatta è 16. Il rischio maggiore a mio avviso viene dal vuoto in alto di 30 cm sotto la soglia o corrimano che dir si voglia, che posizionato ad un'altezza dal pavimento di 68 cm risulta scavalcabile più che facilmente agevolmente da un bimbo dai 2 anni in su. Quali soluzioni? Per marcanto: è una residenza estiva, ma io la frequento molto spesso in tutto l'anno, un paradiso di posto.
#15 Inviato 8 Luglio, 2015 Leo ho capito.......un "errore" che poteva fare chiunque e chiunque che non abbia un occhio allenato alle quote. Direi che chi ha messo le quote o lo ha fatto con molta cura o ha una certa dimestichezza, infatti se noti le linee verticali rappresentano le altezze degli elementi verticali, mentre le linee oblique inclinate a circa 45° rappresentano le dimensioni di elementi orizzontali (soglia e corrimano). Saver hai studiato da geometra o affine ?
#16 Inviato 8 Luglio, 2015 Sono un perito industriale, diciamo che in disegno tecnico me la cavo va'.. Ragionando sulle possibili soluzioni alle 2 gravi difformità ormai acclarate, avete qualche proposta che consenta di non accecare la meraviglia di veduta che si può godere dalla terrazza garantendo nel contempo una accessibilità in piena sicurezza? Rispetto ai costi (modifiche a carico di chi?) purtroppo non ci sono fondi residui da utilizzare. Questo complica di molto le cose, perché in questo periodo aumentano le presenze e con esse i rischi. Marcanto, sei mio gradito ospite quando bazzichi in Sardegna.
#18 Inviato 8 Luglio, 2015 Sono un perito industriale, diciamo che in disegno tecnico me la cavo va'.. L'avevo intuito......si nota una buona mano Ragionando sulle possibili soluzioni alle 2 gravi difformità ormai acclarate, avete qualche proposta che consenta di non accecare la meraviglia di veduta che si può godere dalla terrazza garantendo nel contempo una accessibilità in piena sicurezza?.. Le soluzioni possibili, per risolvere, dipendono anche dai materiali in essere. Senza alterare le pulite linee architettoniche attuali si potrebbe pensare di posizionare, seguendo la stessa direzione / andamento del corrimano, 2 elementi orizzontali nello spazio in alto da 30 cm ed 1 solo elemento nel vuoto basso da 15 cm. pensavo a tubolari quadrati tipo 4 x 4 oppure dello stesso spessore del pannello da 53 o giù di li Nell'angolo che si vede in foto l'elemento verticale è in muratura, e gli altri elementi intermedi verticali sono anche loro in muratura....o come ??? (modifiche a carico di chi?) ... In mancanza di una pre-ordinata previsione iniziale, anche, debitamente finanziata.... Il DL potrebbe giustificarsi (almeno IO cosi farei) dicendo che non avendo poteri decisionali ed economici ha "realizzato" al meglio di quelle che erano le disponibilità economiche. Idem per l'amministratore. Quindi indovina chi paga ???????? Marcanto, sei mio gradito ospite quando bazzichi in Sardegna. ci farò un pensiero 😉
#19 Inviato 8 Luglio, 2015 Da consultare qualche impresa che produce infissi per esterni. Si ottimo.....penserei anche in PVC, ma dipende dai materiali tuttora presenti. La foto in bianco e nero non ne consente di apprezzare i materiali!! Nonché il panorama azzurro del mare/celo 😂
#20 Inviato 8 Luglio, 2015 Io poserei semplicemente delle lastre di vetro di sicurezza: sono trasparenti...
#21 Inviato 8 Luglio, 2015 La lastra di vetro nella parte bassa da 15 sono poco indicate....in quanto elementi fragili. Adottando materiale tipo antisfondamento i costi sarebbero non da poco confrontati con quelli di altre soluzioni
#22 Inviato 10 Luglio, 2015 Ritorno sull'argomento delle responsabilità rispetto alla modifica del parapetto così come l'ho rappresentata, perché vorrei avere qualche chiarimento ulteriore. Accertata la mancanza del progetto e dell'autorizzazione edilizia (supposto non necessaria, per semplificare), emerge che la modifica del parapetto non era compresa nel contratto di appalto, né risulta decisa e deliberata dall'Assemblea; si tratta in pratica di un lavoro deciso in corso d'opera (nel corso di una ristrutturazione edilizia complessiva del'edificio) tra l'Amministratore del Condominio, il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice. Ora, tra un mese ci ritroveremo sicuramente in Assemblea a discutere del caso; vi chiedo quindi: 1° L'Amministratore era titolato a commissionare la modifica del parapetto senza mandato dell'Assemblea e senza che questa modifica fosse prevista nel contratto di appalto? 2° L'assenza di un progetto e di una autorizzazione edilizia, a chi pone in capo la responsabilità della non rispondenza alla normativa di legge vigente (D.M. 236/89) del parapetto modificato? Ne è unico responsabile il DL al quale si è affidato l'Amministratore o sono responsabili in solido? 3° I singoli condòmini, che nulla sapevano finché non hanno visto l'opera finita, che responsabilità hanno? 4° L'Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi tra un mese sull'irregolarità del parapetto, quali decisioni cautelative dovrebbe prendere? 5° Sarebbe nulla, in quanto di contenuto illecito, una eventuale assurda decisione dell'Assemblea di non adeguare l'opera realizzata al D.M 236/89? Come potrei prenderne le distanze per cautelarmi da corresponsabilità penali in caso di incidenti? Grazie anticipate per i vs. contributi.
#23 Inviato 10 Luglio, 2015 C'è una novità, non buona ovviamente. Ho interpellato il settore Edilizia Privata del Comune, che mi ha comunicato che per la modifica del parapetto in questione, con modifica delle altezze, era necessario il Permesso di Costruire e non solo: trattandosi di una zona urbanistica sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica (lo stabile è direttamente affacciato sul mare in una zona di particolare pregio paesaggistico, appunto), era altresì necessario acquisire una specifica autorizzazione paesaggistica. L'opera realizzata risulta quindi non solo difforme alla legge (D.M. 236/89) ma anche abusiva e priva della necessaria autorizzazione paesaggistica. Ora la mia preoccupazione diventa allarme, cosa potete consigliarmi?
#24 Inviato 10 Luglio, 2015 Dai due post che hai inserito oggi si capisce che la questione ha assunto dei toni e delle problematiche tecniche precise e non di poco conto, vedi '' zona urbanistica sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica''. Quindi a questo punto ti consiglieri di rivolgerti ad un professionista di tua fiducia ing o arch per gli altri quesiti 1° L'Amministratore non era titolato, a maggior raggirone in assenza di titolo edilizio 2° Le responsabilità sono poste in capo in primis a chi ha potere decisionale e di spaesa, quindi in ordine: amministratore, esecutore e DL come professionista controllore. Per il DL ANDREBBE anche fatto un discorso a parte perché ha agito in assenza di titolo in un area sottoposta a vincolo, quindi in modo negligente. 3° credo nessuna......ma potevano interrompere vedendone già l'esecuzione sul parapetto. 4° e 5° il condominio senza aspettare l'assemblea dovrebbe segnalare agli organi competenti evidenziando che quanto realizzato è compiuto a loro insaputa e in assenza di delibera.