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Perché l'impianto installato nei vuoti di proprietà esclusiva di un solaio deve essere rimosso?

L'impianto installato nel vuoto di proprietà esclusiva di un solaio ligneo del proprietario sottostante va rimosso.
Angelo Pesce 

(nota a sentenza del Tribunale di. Milano, IV sez. civ., 8 febbraio 2013).

Il caso. La decisione in oggetto vede la controversia fra i proprietari di due locali, uno a pian terreno adibito a locale commerciale e l'altro al piano superiore, adibito ad abitazione.

I locali sono separati da un solaio con struttura lignea portante inserita nei muri perimetrali, travetti e assito di legno.

Nella parte sottostante, cioè la copertura del locale commerciale, la struttura lignea è stata occultata con una controsoffittatura, mentre nella parte superiore, cioè il piano di calpestio del primo piano, la struttura è completata da un massetto in conglomerato cementizio, guaina protettiva termoisolante e pavimentazione.

L'iter argomentativo. Secondo quanto accertato dal Tribunale di Milano (IV° sez. civ., 8 febbraio 2013), al servizio dell'appartamento del piano superiore corre un impianto di scarico delle acque che, da relazione del CTU, è posizionato sotto l'assito ligneo in parallelo alle travi, e posto nello spazio vuoto fra una trave e l'altra di proprietà esclusiva della proprietaria del locale sottostante.

Ed è proprio questa tubatura l'oggetto della controversia che, a detta della proprietaria del pian terreno, oltre ad essere indebitamente collocata nella parte di sua esclusiva proprietà (occultata alla vista dalla presenza di una controsoffittatura) ha anche causato nel tempo macchie di umidità per via di probabili perdite o scarsa sigillatura delle tubazioni.

Il regime di proprietà del solaio. Ma vediamo nel dettaglio il regime di proprietà di questo solaio divisorio, delle sue strutture portanti e degli eventuali spazi vuoti tra le stesse per stabilire i limiti di utilizzabilità delle intercapedini.

Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza, il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura di quello inferiore (quindi, in questo caso, le travi e l'assito in legno), mentre gli spazi pieni o vuoti che accedano al soffitto od al pavimento, e non siano essenziali alla suddetta struttura (nella specie, conglomerato cementizio per sottofondo di pavimentazione e protezione termica), rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale. Quindi, in sostanza, gli spazi vuoti posti al di sopra dell'assito in legno appartengono al proprietario dell'appartamento sovrastante mentre quelli siti al di sotto dell'assito sono di proprietà esclusiva del proprietario sottostante; in ragione di ciò, ciascuno di loro può impiegare la parte di proprietà esclusiva per l'uso che ritiene più opportuno a servizio del proprio locale (anche il passaggio di tubature di impianto).

Le conclusioni.

Tuttavia, qui il proprietario del piano superiore ha realizzato illegittimamente l'impianto di scarico nel vuoto di proprietà esclusiva del proprietario sottostante e il CTU ha anche accertato che tale intervento non è stato prodotto dalla proprietaria precedente, così come affermato dall'attuale proprietario, essendo l'attuale collocazione dei bagni, differente rispetto a quella del bagno realizzato anni addietro dalla vecchia detentrice dell'immobile.

Relativamente alle macchie di umidità riscontrate sui pannelli della controsoffittatura e alle infiltrazioni maleodoranti verificatesi nel corso degli anni nel negozio, provenienti dalla tubatura, si è accertato che l'impianto è in discrete condizioni di manutenzione e che non si rilevano stillicidi né perdite dalle sigillature, essendo già stati eliminate, al momento del sopralluogo, le cause degli inconvenienti.

In conclusione, accertata l'inesistenza di qualsiasi diritto all'installazione e al mantenimento dell'impianto di scarico nella sua attuale collocazione, il proprietario dell'immobile sovrastante il solaio è stato condannato alla rimozione delle tubazioni ed al ripristino delle originarie condizioni dell'assito in legno.

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