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Lastrico solare di proprietà esclusiva, manutenzione, danni, responsabilità e risarcimento

Lastrico solare in uso o proprietà esclusiva: profili riguardanti lavori di manutenzione e ripartizione delle spese. Il caso della responsabilità per danni da infiltrazioni.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Il lastrico solare è spesso oggetto di approfondimento qui su Condominioweb. La giurisprudenza in materia di proprietà, spese e danni derivanti da lastrico solare è corposa e alle volte contraddittoria.

Una delle principali questioni che sovente si ritiene possa assumere carattere dirimente è inerente all'uso (e alla proprietà) condominiale ovvero esclusiva della superficie di copertura dell'edificio.

È opinione diffusa che tale differenziazione, al di là del regime di ripartizione delle spese, incida relativamente sugli aspetti connessi alla responsabilità per la custodia del lastrico solare.

A dire il vero, le cose non stanno esattamente così, o almeno non è possibile "manicheizzare " la risposta in tal modo.

Vediamo il perché.

Lastrico solare

Prima, però, vale la pena chiarire un aspetto: se il lastrico solare è di proprietà ed uso condominiale, la manutenzione e più in generale tutte le spese (ivi comprese quelle dovute a titolo di risarcimento) gravano su tutti i condomini ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c.

Il caso che qui sarà oggetto di approfondimento anche alla luce della giurisprudenza in materia riguarda il lastrico solare che è dato in uso o proprietà esclusiva al proprietario del piano attico o dell'ultimo piano dell'edificio.

=> Lastrico solare e terrazza. Differenze, responsabilità nella custodia e danni

E' quest'ultimo un aspetto che merita particolare attenzione: il lastrico solare, ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 c.c. (di cui andremo a parlare da qui a breve), non dev'essere necessariamente in proprietà o uso esclusivo di un solo condomino.

Si pensi, per fare un esempio calzante rispetto a quest'ultima affermazione, a due unità immobiliari all'ultimo piano che condividono l'uso esclusivo del lastrico.

E' bene in tutti questi casi, si diceva, l'articolo del codice civile di riferimento è il 1126 che recita:

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di pia no di ciascuno.

Lastrico solare in uso esclusivo, custodia, infiltrazioni e danni

Sull'art. 1126 c.c. la giurisprudenza ha affermato che "il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 cod. civ.")" (Cass. 17 marzo 2003, n. 642 ).

Primo elemento, lo si ribadisce: proprietà o uso esclusivo, ai fini della ripartizione delle spese, sono concetti equivalenti e le spese, ivi comprese quelle di manutenzione, vanno ripartite tra tutti i condomini essendo il condominio il custode di un bene che, sebbene sia in proprietà od uso esclusivo, ha funzione di copertura per l'edificio.

Secondo concetto: l'art. 1126 c.c. non è applicabile solamente se l'intervento manutentivo è dovuto al fatto di uno specifico condomino. In tal caso anche i danni che dovessero derivare dall'omessa manutenzione sarebbero da considerarsi a carico del condominio quale custode di quel bene.

Il concetto, nella sostanza, ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14 febbraio 2013, n. 3658).

Lastrico solare in uso esclusivo, infiltrazioni e riparto delle responsabilità tra condominio e utilizzatore esclusivo

Un conto è la ripartizione della spesa dovuta a titolo risarcimento del danno derivante dall'infiltrazione proveniente dal lastrico solare in uso esclusivo, secondo i dettami di cui all'art. 1126 c.c., altro la suddivisione delle responsabilità tra utilizzatore esclusivo e condominio in ragione dei corrispettivi obblighi di custodia.

Perché questo aspetto deve essere tenuto in debita considerazione: non è sempre e solo il condominio a rispondere dei danni da infiltrazioni, cioè ad essere custode del lastrico solare in uso esclusivo in conseguenza della funzione di copertura. Questa responsabilità, lo dicono espressamente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (si veda sent. n. 9449/2016 ) può ricadere anche solamente sull'utilizzatore esclusivo. Che si tratti di responsabilità esclusiva dell'uno o dell'altro, però, sono le stesse Sezioni Unite a dirlo, se ne deve fornire prova rigorosa.

Così, ad esempio, può affermarsi che la vigilanza e custodia diretta sulla pavimentazione del lastrico sia da porsi in capo al suo utilizzatore esclusivo, che ha un dominio diretto sulla cosa, e non al condominio, la cui sfera di vigilanza è limitata dalla esistenza del diritto reale di godimento esclusivo.

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Filippo Goslino
Filippo Goslino 02-09-2015 17:16:03

In caso di ricostruzione del lastrico solare il mio amministratore, con il quale sono in disaccordo, sostine l'applicabilità degli artt. 1125 e 1126! L'amministratore sostiene che il lastrico è una cosa ed il solaio su cui poggia è un'altra cosa: quindi l'applicabilità dei due articoli. Io che sono il proprietario esclusivo del lastrico sarei tenuto al pagamento di un terzo per il lastrico e della metà per il solaio, come se fossero due cose distinte. Ma come faccio a pagare un terzo di quello che è sopra al mio 50%?

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Saverio
Saverio 09-02-2016 20:02:46

Salve io mi trovo nella condizione di aver acquistato un immobile con il ripostiglio in terrazzo, un condomino mi ha riferito di essere proprietario del lastrico dove è situato il ripostiglio dicendo che posso soltanto accedere al ripostiglio ma non posso godere del lastrico per esempio per stendere i panni con lo stendino ecc. C'è una norma che mi posso appellare??

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MARIO
MARIO 19-07-2019 11:31:14

A seguito di una infiltrazione nella guina di copertura del terrazzo -di proprietà esclusiva della società che ha venduto gli appartamenti-e della negligenza dell'amministratore che non interveniva per far ripristinare i danni, la proprietaria danneggiata otteneva una sentenza di ristoro dal condominio. L'amministratore nuovo, porta in assemblea il decreto ingiuntivo e divide l'importo della sentenza, solo per gli appartamenti della verticale. Chiedevo se è regolare una tale divisione anche perchè la sentenza è contro il condominio per un danno peraltro trascurato dal vecchio amministratore.

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Raffaele
Raffaele 04-09-2020 15:20:46

Nel condominio dove risiedo il lastrico solare è di proprietà dei due condomini (metà ciascuno) che ivi vi abitano, per loro il lastrico di copertura delle abitazioni sottostanti è un piano di calpestio.
Parte del lastrico è soprastante a parti comuni (zona condominiale, parco condominiale). Tale porzione è stata definita INTRADOSSO. LE DOMANDE SONO DUE,
1) se la ripartizione dei lavori che potranno effettuarsi sono 2/3 ai proprietari e 1/3 ai proprietari delle abitazioni sottostanti incluso gli stessi proprietari?????
2) I lavori se calcolati, devoni risultare con la detrazione del "Intradosso"?
che deve essere pagato da tutti i condomini?

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Antonio
Antonio 09-07-2021 17:57:47

Salve, mio padre è proprietario, per eredità della madre, di un'abitazione indipendente a piano terra. NON E' un condominio. Attaccata all'abitazione di mio padre ci sta un locale commerciale. i due edifici sono coperti da un unico terrazzo di proprietà esclusiva di Tizio che è proprietario anche del locale commerciale.
Sulla parte del terrazzo che copre l'abitazione di mio padre, è presente un canale di raccolta delle acque piovane. questo ha provocato in passato danni di infiltrazione nella mia abitazione, e continua a provocarli ancora tutt'oggi. i due edifici hanno copertura con volta a spigolo. come devo comportarmi in questa situazione? di chi sono le responsabilità? se il proprietario del lastrico solare mi impedisce di effettuare i lavori di efficientamento energetico, come posso comportarmi a riguardo? grazie in anticipo per le eventuali risposte.

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Barbara
Barbara 14-12-2021 15:19:46

salve, sono proprietaria di un appartamento all'ultimo piano e ed è l'unico con l'accesso al lastrico solare, che è anche il tetto degli appartamenti sotto, avendo l'obbligo della manutezione ordinaria, noi abbiamo usato il sudetto lastrico, non ci sono delimitazioni fisiche del terrazzo di mia pertinenza. e tutto libero. volevo sapere se posso usare ancora a mio piacimento, o gli altri condonimi possono obbligare a non utilizzarlo.
grazie mille.

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Lui8
Lui8 20-06-2022 23:21:03

Salve sul mio atto c'è scritto la copertura della verticale A è comune tra condomini della stessa ,con dirritto di calpestio A favore e di lei aventi causa, e per essa per la proprietà permutatale e vero che se per il rifacimento del lastrico devo pagare il terzo

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Antonio
Antonio 15-02-2023 11:39:39

Avendo un appartamento sotto lastrico solare essendo l'unico proprietario posso fare una copertura permanente?

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