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VALERIO BONACCHI

Manutenzione lastrico solare ad uso esclusivo

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Dovendo procedere a lavori di impermeabilizzazione di un lastrico solare di circa 20 mq. appartenente ad un singolo condomino, l'amministratore ha convocato il proprietario ed i condomini dei tre piani sottostanti per illustrare il preventivo e la ripartizione delle spese secondo quanto previsto dall'art. 1126 CC. Uno dei condomini ha eccepito che non sono stati convocati (e quindi non risultano coinvolti) i proprietari delle cantine e dei posti auto ubicati nel piano interrato dell'edificio. Da qui, le seguenti domande:

1. - alla ripartizione dei due terzi della spesa partecipano anche i condomini proprietari delle suddette pertinenze?

2. - in caso affermativo, sono coinvolti solo i proprietari delle pertinenze che ricadono entro il perimetro della proiezione del lastrico solare, o bisogna coinvolgere tutti coloro che hanno posto auto e/o cantina nello stesso edificio?

3. - gli appartamenti della stessa scala che non ricadono sotto la verticale del lastrico partecipano ugualmente alla spesa?

Grazie.

1. Si, partecipano i proprietari delle cantine e posti auto coperti dal lastrico

2. Sono coinvolti solamente quelli coperti dal lastrico

3. Gli appartamenti che non ricadono sotto la verticale del lastrico di copertura non partecipano alla spesa

Andavano convocati tutti i proprietari della verticale comprese cantine e posti auto.

Non convocarli,volendo possono creare problemi nell'addebitare le spese di loro pertinenza.

Nel dettaglio delle tabelle millesimali del fabbricato ci devono essere anche i valori millesimali dei terrazzi o lastrici di copertura: sono quelli che fanno testo

Nel dettaglio delle tabelle millesimali del fabbricato ci devono essere anche i valori millesimali dei terrazzi o lastrici di copertura: sono quelli che fanno testo
In questo caso non servono i millesimi del lastrico in quanto si applica l'art 1126 cc ovvero 1/3 della spesa al proprietario esclusivo del lastrico ed i rimanenti 2/3 a tutti quelli coperti dal lastrico divisi in proporzione mlm tra loro.

E' ovvio che si applica l'art. 1126 riguardo la ripartizione delle spese, mi riferivo all'identificazione delle unità abitative coperte da tale lastrico, cioè in che modo sapere quali fossero quelle coperte dal lastrico. Poi, all'interno del valore totale dei 2/3, contano i singoli millesimi

che modo sapere quali fossero quelle coperte dal lastrico

tutte le proprietà coperte sotto la verticale del lastrico solare.

Infatti servono i mlm delle u.i. coperte dal lastrico od in alcuni casi non tutti se il lastrico non copre tutta l'u.i. per stabilire le quote dei condomini coperti, i mlm del lastrico non servono a nulla.

Una domanda: assodato che alla ripartizione delle spese concorrono solo il proprietario esclusivo e chi possiede unità abitative coperte dal terrazzo da manutenere, le decisioni in assemblea riguardo l'esecuzione dei lavori, scelta impresa, ecc..devono essere prese solo da quei condomini interessati alla spesa? Gli altri condomini esclusi da tale spesa non partecipano alla votazione?

Esatto, trattandosi di un 3° comma art. 1123 cc e 1126 cc partecipano e votano soltanto gli interessati, cioè chi paga.

Esatto, trattandosi di un 3° comma art. 1123 cc e 1126 cc partecipano e votano soltanto gli interessati, cioè chi paga.

Grazie. Ovviamente gli interessati votano e pesano secondo i millesimi del relativo terrazzo di copertura, non secondo la tabella di proprietà generale...

Grazie. Ovviamente gli interessati votano e pesano secondo i millesimi del relativo terrazzo di copertura, non secondo la tabella di proprietà generale...
Votano e pesano per i loro millesimi, però la proporzione sarà data dalla somma dei millesimi usati e non da 1000/1000.

Comunque queste sono delibere destinate ad essere approvate altrimenti il condomino sottostante cui piove dal soffitto si rivolge al Giudice aumentando così le spese.

Per cui non mi preoccuperei come e cosa si calcolerà per la delibera.

Votano e pesano per i loro millesimi, però la proporzione sarà data dalla somma dei millesimi usati e non da 1000/1000.

Questo mi sembra strano, in quanto esistono nel nostro condominio le relative tabelle millesimali dei terrazzi di copertura, che danno 1000/1000 per ogni terrazzo. Mi sai dire l'articolo di legge che sancisce quanto da te sopra scritto? Grazie ancora

Questo mi sembra strano, in quanto esistono nel nostro condominio le relative tabelle millesimali dei terrazzi di copertura, che danno 1000/1000 per ogni terrazzo. Mi sai dire l'articolo di legge che sancisce quanto da te sopra scritto? Grazie ancora
Come possono dare 1000/1000 i soli terrazzi di copertura, gli appartamenti non hanno millesimi?

Forse avete una sotto tabella che predispone il caso della manutenzione e rifacimento lastrico? E come sono millesimati gli appartamenti?

 

Comunque l'art è il 1123 3° comma cc che afferma;

 

- Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Premesso che esiste comunque la tabella dei millesimi di proprietà generale, che comprende ovviamente tutte le unità facenti parte del condominio, è stata redatta anche una tabella dei terrazzi di copertura, lato destro e lato sinistro del fabbricato. E' stata redatta tenendo conto dei millesimi di proprietà generale ripartendo inoltre tali valori sulle due proprietà esclusive del terrazzo e sulle rispettive verticali sottostanti. Quindi esistono due tabelle relative ai millesimi da adottare per le manutenzioni necessarie dei terrazzi di copertura.

Mi sembra quindi che posso riferirmi direttamente a quella relativa alla verticale interessata (che dà 1000/1000).

Mi sembra quindi che posso riferirmi direttamente a quella relativa alla verticale interessata (che dà 1000/1000).
Se avete una tabella apposta per il caso specifico mi sembra naturale usare quella.

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