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Caso Galleria Umberto I° Napoli. Il TAR respinge il ricorso del condominio. Soltanto le coperture sono di proprietà pubblica e non i cornicioni.

Nuovo capitolo giudiziario della vicenda iniziata con il crollo di un cornicione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il 5 luglio del 2014 un 14enne napoletano venne colpito alla testa da un pezzo di stucco mentre passeggiava per il centro di Napoli. L'enorme pezzo si era staccato dalla facciata della Galleria Umberto I. Il ragazzo morì quattro giorni dopo.

Da allora, i genitori del giovane, hanno portano avanti una battaglia legale, per stabilire di chi fosse la responsabilità di mettere in sicurezza e manutenere la parte della facciata da cui si è staccato il blocco di stucco.

Un'operazione molto ardua visto il numero elevato di uffici privati presenti all'interno della Galleria ed il fatto che l'intera struttura viene tutt'oggi considerata come bene storico e monumentale della città. Su tale vicenda si è recentemente espresso il TAR Campania, sez. V., che con sentenza del 23 aprile 2019 ha precisato che la Galleria Umberto I di Napoli è un complesso di proprietà pubblica con riguardo alle strade coperte e scoperte ed alla tettoia di copertura, mentre per il resto è di proprietà privata ed i privati restano obbligati alla manutenzione della decorazione interna ed esterna della stessa. Soltanto le coperture sono di proprietà pubblica e non i cornicioni.

La vicenda. A seguito del crollo verificatosi da uno dei cornicioni della Galleria che, nel 2014, aveva provocato la morte di un ragazzo che transitava nell'area sottostante, la Procura della Repubblica, aveva evidenziato il permanere di una situazione di pericolo in riferimento all'intero complesso Galleria Umberto I, con edifici annessi, ed aveva conseguentemente invitato il Sindaco ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati interessati.

Con la prima ordinanza, il Sindaco aveva quindi ordinato all'Impresa Società di Costruzioni, Lavori generali di costruzione, di provvedere a mettere in opera elementi di protezione con mantovane e simili ed a verificare cornicioni, aggetti ed elementi decorativi che si rilevassero in possibile pericolo di caduta e/o ammalorati e di provvedere ai necessari indispensabili interventi di messa in sicurezza, nominando direttore dei lavori il dirigente tecnico del Comune di Napoli e ponendo a carico dei proprietari interessati gli oneri degli eventuali interventi da realizzarsi con ordinanze ingiunzioni emesse dal Servizio Sicurezza Abitativa; con la seconda ordinanza, il Sindaco ha poi ordinato all'amministratore del condominio di Galleria Umberto di far eseguire tutti gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere necessarie per scongiurare lo stato di pericolo, e ciò sulla base dell'accertamento tecnico compiuto nello stabile che aveva evidenziato la necessità di eseguire opere di messa in sicurezza dell'intonaco del cornicione di coronamento del fabbricato.

Avverso tale procedura, il condominio ricorrente impugnava l'ordinanza sindacale; in particolare, Inoltre, il condominio impugnava l'ingiunzione del Comune al pagamento delle somme del noleggio, montaggio e smontaggio delle impalcature.

Dunque, il condominio ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere in alcun modo tenuto a compiere opere di messa in sicurezza sulla parte dell'immobile non di sua proprietà affermando, nella specie, che l'"Instrumento di concessione" del 1886 stabilirebbe che, relativamente alla Galleria Umberto, il Comune di Napoli conserverebbe la proprietà delle strade coperte e scoperte, della cupola di copertura compresi i lastrici di copertura dei condomini sottostanti, sicché, in sostanza, sarebbe tenuto alla manutenzione anche dei cornicioni.

Il ragionamento del Tar. A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che la Galleria Umberto I è un complesso di proprietà pubblica con riguardo alle strade coperte e scoperte ed alla tettoia di copertura, mentre per il resto è di proprietà privata ed i privati restano obbligati alla manutenzione della decorazione interna ed esterna della stessa. Soltanto le coperture sono di proprietà pubblica e non i cornicioni.

In proposito, i giudici amministrativi richiamando quanto già detto in altro precedente n. 5740/2017, affermano che, al fine di dirimere la controversia, è necessario ricorrere all'applicazione del codice civile e, in particolare, dell'art. 1117, avendo riguardo alla cd. presunzione legale di condominialità: "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, tra l'altro (comma 1, n. 1), tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate".

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Premesso ciò, secondo i giudici, non vi è alcun dubbio che la facciata di un edificio ricada tra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato.

Conseguentemente anche gli elementi architettonici e le decorazioni ornamentali ivi presenti, per il pregio artistico, devono essere considerati parte integrante della facciata che ne acquista un particolare decoro architettonico.

Del resto, per vincere la presunzione di condominialità si sarebbe dovuta provare l'esclusione del bene dalla comunione producendo un idoneo titolo di acquisto da cui risultasse il diritto di proprietà del Comune di Napoli.

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A tal proposito, in nessun punto dell'"Instrumento di concessione" è detto che i cornicioni e, più in generale, le decorazioni sulle facciate esterne sono di proprietà pubblica né vi è un riparto di competenze tra proprietario e Comune con riguardo all'obbligo di manutenzione; ciò che sicuramente risulta come di proprietà del Comune di Napoli sono, invece, la tettoia a vetri, il passaggio comune al piano terra ed i passaggi situati nel piano cantinato.

Tali conclusioni sarebbero confermate dall'"Instrumento di transazione" che ha integrato l'originaria concessione.

In conclusione, il ricorso del condominio è stato rigettato.

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