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Muore ragazzo colpito dai calcinacci: indagati due amministratori di condominio.

Cosa rischia l'amministratore quando cadono dei calcinacci e qualcuno si fa male.
Avv. Mauro Blonda 

Il crollo annunciato, la morte e gli avvisi di garanzia. Cadono calcinacci dalla volta della Galleria Umberto I di Napoli e colpiscono un ragazzo di 14 anni, Salvatore Giordano, il quale muore in seguito a questo evento: di questo fatto di cronaca, accaduto il 5 luglio scorso, si sono giustamente occupati TV e giornali nazionali, mettendo in evidenza l'evitabilità ed allo stesso tempo l'assurdità di questa tragedia per la quale ora ci sono 44 indagati, tra cui anche alcuni amministratori di condominio degli stabili facenti parte del complesso in questione.

Anche 2 amministratori di condominio, proprio così: tra le persone che hanno ricevuto l'avviso di garanzia, infatti, ci sono anche il commercialista (amministratore del civico 7 di piazzetta Matilde Serao) e l'avvocato (amministratore del civico 310 di via Toledo): entrambi sono indagati nell'ambito dell'inchiesta che è appena iniziata e che ha visto come primo atto ufficiale e significativo l'autopsia sul corpo dello sfortunato Salvatore.

Perché sono indagati anche gli amministratori di condominio? Se da una parte è vero che l'iscrizione nel registro è un atto che viene compiuto “a garanzia degli indagati” (perché consente loro di partecipare sin da subito alle attività di indagine, nominando ad esempio dei propri periti), dall'altra è anche vero che se un soggetto viene iscritto nel registro degli indagati ed assume quindi tale veste è perché nei suoi confronti esistono, pur solo in linea teorica, degli elementi che possono portare ad una sua incriminazione.

La responsabilità degli amministratori di condominio. Infatti, nonostante l'avviso di garanzia non sia un indizio di colpevolezza né tantomeno sinonimo di colpevolezza, è tuttavia vero che lo riceve solo chi, rispetto al fatto penalmente rilevante, ha un collegamento chiaro e preciso che andrà poi verificato ed accertato ed eventualmente giudicato.

Nel caso di cronaca in questione, ad esempio, gli amministratori degli stabili interessati dalla caduta di calcinacci sono direttamente coinvolti nella vicenda in quanto, insieme ad altre figure (ed infatti gli indagati sono, al momento, ben 44), sono i soggetti che avevano l'obbligo giuridico di evitare l'evento o di intervenire per eliminare la situazione di pericolo evitando che l'evento si verificasse: essi pertanto, pur solo in via teorica, hanno un collegamento con l'evento-morte del ragazzo, che andrà poi meglio accertato e, se del caso, sottoposto al vaglio della magistratura.

La posizione di garanzia derivante dall'art. 1130 cod. civ.: la responsabilità oggettiva dell'amministratore. Tale obbligo deriva da una norma ben precisa: l'art. 1130 comma 1 n. 4 del cod. civ. il quale impone agli amministratori di “compiere gli atti conservativi dei diritti” relativi alle parti comuni dell'edificio, ossia di intraprendere ogni azione volta alla tutela dei diritti che riguardino le parti comuni ma anche e soprattutto di curarne la manutenzione nel senso fisico.

Già in passato ci siamo occupati della questione (Rovina degli edifici e responsabilità dell'amministratore di condominio: non sempre l'amministratore risponde dei danni.), evidenziando come la previsione normativa in parola impone all'amministratore un obbligo ben preciso: quello di prendersi cura delle parti comuni dell'edificio.

Da tale obbligo deriva come diretta conseguenza la responsabilità dell'amministratore per l'eventuale rovina di tali parti nonché per gli eventuali danni causati a terzi.

Ove un evento come quello accaduto a Napoli si verifichi, ove cioè una parte comune dell'edificio condominiale crei danni a terzi, a risponderne (civilmente ma anche penalmente) sarà quindi innanzitutto l'amministratore, il quale aveva l'obbligo di curarsi di tale parte comune e quindi di evitare che procurasse danni.

Se l'evento si verifica si presume che egli non ha (bene) adempiuto al proprio obbligo e pertanto tra gli indagati ci sarà sicuramente lui, salvo naturalmente poter dimostrare, o emergere diversamente, una sua estraneità ai fatti (ad esempio perché la manutenzione era affidata a terzi o perché erano in corso dei lavori di ripristino).

La rovina delle parti comuni mal riparate. Alla mancata esecuzione delle opere di manutenzione (straordinaria od ordinaria che sia) è assolutamente equiparabile anche la non perfetta esecuzione dei lavori su quelle parti comuni che poi dovessero crollare e causare danni a terzi: l'amministratore infatti ha non solo l'obbligo di “fare” qualcosa ma anche di “farlo bene”, scegliendo cioè una ditta che offra garanzie di serietà ed efficienza: solo così egli potrà liberarsi dai pensieri e non essere responsabile di quello che, nonostante l'intervento manutentivo ben commissionato, dovesse poi accadere.

Così, ad esempio, in caso di rovina di un balcone nonostante la recente (ma, evidentemente, non sufficiente) manutenzione, non potrà essere condannato per lesioni colpose e non dovrà quindi risarcire i danni che ne sono derivati l'amministratore di condominio che dimostri di aver affidato i lavori ad una ditta che ne ha garantito l'efficacia: ed egli andrà quindi dichiarato assolto dal reato di lesioni colpose eventualmente contestatogli, come ribadito in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 46196 del 18/11/2013) poiché in casi nel genere difetta l'elemento psicologico del reato (ossia “la colpa”), non essendosi l'amministratore sottratto agli obblighi di legge che, solo ove violati, ne avrebbero invece comportato la responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 40 cod. pen..

La corretta gestione condominiale quale obbligo ma anche garanzia. Pertanto una corretta ed onesta gestione del condominio oltre a rappresentare un obbligo per tutti gli amministratori costituisce per essi anche la migliore garanzia in caso di eventi come quello accaduto a Napoli: ove l'amministratore adempia al proprio mandato con scrupolo ed onestà saranno pressoché inesistenti i pericoli connessi alla gestione condominiale ed egli non avrà grosse difficoltà a dimostrare la propria correttezza ed estraneità ai fatti che eventualmente dovessero accadere e riguardarlo in virtù del proprio ruolo amministrativo.

Dai box cadono dei pezzi di calcinacci e vengono danneggiate le autovetture. Chi paga?

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