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Garanzia costruttore - la garanzia decennale del costruttore da quando parte?

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ciao a tutti.

la garanzia decennale del costruttore da quando parte?

dalla data di fine lavori?

dalla data della richiesta di agibilità?

dalla data del rilascio dell'agibilità?

dalla data di vendita dell'immobile?

grazie a tutti

Ti rispondo di seguito:

 

In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

 

La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.

 

Il decreto legislativo impone al costruttore di stipulare a beneficio dell’acquirente di un immobile da costruire, una polizza assicurativa indennitaria decennale (detta polizza decennale postuma) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.

 

Tale garanzia di dieci anni sull’immobile è prevista dalla legge solo nel caso in cui:

 

l’immobile viene venduto da un'impresa regolare e non da un privato

l’acquirente è un privato e non una società o ente collettivo

si tratta di fabbricati rispetto ai quali sia prevista una successiva attività edificatoria (il venditore deve garantire di portare a termine la costruzione).

La polizza decennale postuma ha validità per tutti gli immobili (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data del 21 luglio 2005 e solo se tali immobili siano, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non siano ancora ultimati essendo in stato tale da non consentire il rilascio del relativo certificato di agibilità.

 

Consulta gli art di legge riportati per ulteriori info.

Tale garanzia di dieci anni sull’immobile è prevista dalla legge solo nel caso in cui:

 

l’immobile viene venduto da un'impresa regolare e non da un privato

l’acquirente è un privato e non una società o ente collettivo

Scusa ma questa non l'ho capita

Dalla data fine lavori.

 

DLegislativo 20 giugno 2005, n. 122

 

Art.4

Assicurazione dell'immobile

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del

trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio

dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05122dl.htm

 

 

saluti

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusa ma questa non l'ho capita

 

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

 

a) per «acquirente»: la persona fisica [...]

b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia [...]

 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05122dl.htm

 

 

saluti

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

 

a) per «acquirente»: la persona fisica [...]

b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia [...]

 

--link_rimosso--

 

 

saluti

Infatti non l'avevo capita, pensavo si stesse riferendo al 1669

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