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Vetrate panoramiche amovibili: rientrano tra le attività di edilizia libera solo se installate su balconi aggettanti o logge incassate

L'installazione delle vetrate panoramiche amovibili, a determinate condizioni, si può considerare un intervento che non richiede alcun titolo abilitativo.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'articolo 33-quater del D.L. 115/2022, poi convertito in legge 142/2022, ha modificato il comma 1 dell'art. 6 del Testo unico Edilizia, ricomprendendo tra le attività di edilizia libera - cioè eseguite senza alcun titolo abilitativo - anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

Come prevede la norma sopra detta, l'installazione non deve portare alla realizzazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici.

La novità legislativa riguarda gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione agli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio.

Si è posto il problema di stabilire se, tenendo conto delle definizioni del regolamento edilizio tipo e dei termini del Testo unico dell'edilizia, si debba procedere o meno ad un'interpretazione restrittiva della norma sopra menzionata. Il problema è stato affrontato dal Tar Lazio nella recente decisione n. 15129 del 12/10/2023.

Vetrate panoramiche amovibili: rientrano tra le attività di edilizia libera solo se installate su balconi aggettanti o logge incassate. Fatto e decisioneI proprietari di un immobile procedevano all'installazione di una tenda a vetri ripiegabile su una loggia (esterna) aggettante.

In particolare vi era stata la posa in opera di una tenda a vetri, (costituita da pannelli senza profili metallici verticali ripiegabili a pacchetto lateralmente fino a completa scomparsa), ma solo nella metà superiore della loggia aggettante dell'appartamento, mentre la metà inferiore, delimitata da una ringhiera, restava perennemente e completamente aperta.

Secondo il Comune - che contestava l'ammissibilità della comunicazione di inizio dei lavori - la nuova struttura in vetro creava nuovo volume e, quindi, richiedeva il permesso di costruire.

I proprietari dell'abitazione si rivolgevano al Tar contestando il provvedimento comunale.

A giudizio dei ricorrenti la tenda a vetri ripiegabile installata non costituiva una struttura fissa e, quindi, non chiudeva stabilmente la loggia su cui era installata ma, soprattutto, riguardava la metà superiore del balcone - loggia, lasciando permanentemente aperta la metà inferiore dell'affaccio.

Il Tar ha dato torto ai ricorrenti.

I giudici amministrativi hanno notato che le modifiche introdotte dalla l. n. 142/22 (che, innovando il testo dell'art. 6 D.P.R n. 380/01 con l'introduzione della lettera b-bis), ha ricompreso nell'attività edilizia libera l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili) si applicano alle sole vetrate installate su "balconi aggettanti dal corpo dell'edificio" e su "logge rientranti all'interno dell'edificio", presupposto che nella fattispecie non ricorre.

Nel caso in questione i ricorrenti hanno istallato la VEPA su una loggia aggettante e non su un balcone o una loggia incassata, cioè "rientrante all'interno dell'edificio" come richiesto dall'art. 6 lettera b-bis d.p.r. n. 380/01 per la liberalizzazione; la volontà del legislatore è spiegabile con il maggiore impatto che caratterizza una VEPA realizzata su una loggia aggettante rispetto ad una loggia interna.

Del resto, secondo il regolamento edilizio - tipo, richiamato proprio dall'art. 6 lettera b-bis) D.P.R. n. 380/01, il balcone è l'elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni, mentre la loggia è l'elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Alla luce di quanto sopra i giudici ammnistrativi non hanno ritenuto irragionevole la valutazione del Comune circa l'idoneità dell'opera a comportare un aumento di volumetria, con conseguente necessità che la stessa, quale ristrutturazione edilizia pesante, debba essere assentita con permesso di costruire o scia sostitutiva ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01.

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Considerazioni conclusive

La sentenza in commento ha chiaramente messo in evidenza che l'intervento realizzato, in considerazione del materiale utilizzato (vetri), delle dimensioni del manufatto, della sua collocazione con altezza sino al soffitto e del posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati, è da considerare un'opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria, con conseguente aumento di volumetria.

Tale situazione è particolarmente evidente se la chiusura con vetri riguarda un terrazzo interamente coperto, di significative dimensioni, munito di cinque arcate che se chiuse mediante vetri scorrevoli darebbero luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale (C.d.S., sez. II, 06/06/2023, n. 5567).

In tal caso l'applicabilità della normativa attuale è preclusa in radice dalla consistenza dell'opera tale da alterare la destinazione funzionale della loggia quale volume chiuso potenzialmente abitabile.

È interessante notare che, nel caso esaminato, i giudici amministrativi hanno considerato irrilevante la prospettata apertura della ringhiera sottostante (che, comunque, già di per sé delimita uno spazio caratterizzato da autonomia rispetto all'esterno ed è, pertanto, idonea a completare più che ad impedire l'effetto di chiusura generato dalla vetrata) e l'assenza di supporti fissi che, comunque, non ha precluso al manufatto di delimitare in maniera stabile e duratura la parte superiore della ringhiera, chiudendo la relativa volumetria fino al soffitto.

Al contrario è stato dichiarato illegittimo il provvedimento di demolizione di una pergotenda con VEPA costituita soltanto dalla struttura portante e dalla tenda (apribile elettricamente), ma anche da sottili elementi verticali posti sui lati della struttura, scorrevoli su binari e ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di "impacchettamento. In tal caso l'impacchettamento ha consentito di escludere che si realizzasse un "locale chiuso" (Tar Emilia Romagna, sez. I, 25 settembre 2023, n. 256).

Scarica TAR Lazio 12 ottobre 2023 n. 15129
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