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Scrittura privata, che cos'è e qual è il suo valore?

Nozione e casi di utilizzo della scrittura privata.
Avv. Alessandro Gallucci 

Si sente spesso dire che un determinato contratto può essere concluso a mezzo di una scrittura privata, oppure che sono obbligatori l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, oppure ancora che la forma del contratto è libera, ossia non è necessaria alcuna verbalizzazione dell'accordo.

Che cos'è una scrittura privata?

Quando vi si può fare ricorso?

Quale il suo valore legale?

Come dare ad una scrittura privata un valore legale maggiore o addirittura più certo?

Nozione e casi di utilizzo della scrittura privata

La scrittura privata è quell'atto redatto e sottoscritto da una o più persone rispetto al quale non è poi eseguito alcun adempimento per imprimergli maggiore certezza.

Un atto unilaterale (es. testamento) può essere una scrittura privata. Un contratto di locazione o di comodato rappresentano altri esempi di scrittura privata.

Perfino la compravendita di un'unità immobiliare o la costituzione di un diritto reale minore (usufrutto, uso, abitazione) possono essere conclusi a mezzo di una scrittura privata (art. 1350 c.c.): in tal caso sarà necessaria l'autenticazione ai fini della trascrizione dell'atto (artt. 2643-2657 c.c.).

Scrittura privata compravendita immobiliare

Questa riflessione ci consente di approfondire la tematica del valore legale della scrittura privata e di conseguenza della sua efficacia probatoria.

Per valore legale di un atto s'intende l'importanza che esso assume nell'ambito di un ordinamento giuridico.

Al riguardo bisogna guardare all'art. 2702 del codice civile, il quale nel valutare l'efficacia della scrittura privata specifica che la stessa “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Far piena prova vuol dire poter trarre dalla stessa certezza giuridica di quanto in essa riportato. In questo contesto, sovente, si sente fare riferimento alla così detta scrittura privata autenticata.

L'autenticazione, specifica il secondo comma dell'art. 2703 c.c., “consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”.

Il pubblico ufficiale cui si fa riferimento è il notaio o altra persona (es. segretario comunale) cui la legge demanda tale potere. L'autenticazione fa sì che la sottoscrizione si abbia per riconosciuta.

Il notaio è obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata

Solitamente le scritture private contengono dei riferimenti temporali, cioè delle date: qual è il valore legale rispetto ai terzi della data contenuta nel contratto?

La legge è chiara sul punto. A mente dell'art. 2704 del codice civile, la data di una scrittura privata della quale non è stata autenticata la sottoscrizione né è stata data legale certezza (vedremo dopo in che senso) vale riguardo ai terzi, alternativamente:

a) dal giorno in cui la scrittura è stata registrata;

b) dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta;

c) dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici;

d) dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Classico esempio di quest'ultimo caso è il documento fotografico nel quale appare la pagina di un giornale con la data in evidenza.

Fino a poco tempo fa, Poste italiane forniva il così detto servizio data certa, ossia l'apposizione di un timbro sopra un documento a certificarne quanto meno la contemporaneità a quella data, ma il servizio a quanto si apprende da una circolare della direzione della società è stato soppresso.

È utile rammentare che la Corte di Cassazione aveva attribuito pieno valore legale, in relazione alla certezza della data, al timbro postale (Cass. 31 agosto 2015 n. 17335).

Come dare valore data certa alla scrittura privata?

Eliminato, almeno secondo quanto riferito dalla società poste, il servizio data certa, qual è un altro modo di dare valore legale pieno, ossia certezza, alla data della scrittura privata?

In verità quello del timbro postale è un servizio ulteriore rispetto a quanto pensato dal Legislatore con riferimento alla certezza della data; rispetto ad tale elemento il riferimento normativo è alla registrazione.

La registrazione è un servizio offerto dall'agenzia delle entrate connesso all'assolvimento della così detta imposta di registro. È connesso quando l'imposta è obbligatoria, mentre è facoltativo quando tale registrazione non è necessaria, salvo il suo pagamento nel caso di fruizione del servizio stesso.

Normativa di riferimento è quella contenuta nel d.p.r. n. 181/86 e più in particolare dall'art. 18 dedicato agli effetti della registrazione, il cui primo comma recita:

La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile”.

Si badi: per la certezza della data in tali casi in fa riferimento a quella apposta dall'ente pubblico.

Scrittura privata data certa e trascrizione

Si badi: dar certezza alla data di un contratto o più in generale di una scrittura privata non vuol dire darle forza legale assolutamente prevalente rispetto ad altri documenti. Classico l'esempio della compravendita immobiliare: in questi casi il primo che trascrive l'atto di acquisto è anche il primo a divenire proprietario nonostante esista un altro atto avente data (certa) precedente, ma che venga trascritto successivamente (art. 2644 c.c.).

Per la trascrizione, poi, non basta una scrittura privata con data certa, essendo necessaria quanto meno una scrittura privata autenticata.

In buona sostanza l'efficacia della certezza della data di una scrittura privata trova i propri limiti rispetto a quei casi in cui è lo strumento stesso della scrittura privata a non essere sufficiente.

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