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Per le immissioni illecite dalla pizzeria si può ottenere il risarcimento per danno al normale svolgimento della vita personale

A maggiora ragione se la canna fumaria è stata installata in violazione di una norma del regolamento di condominio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Le immissioni intollerabili (odori, fumi, rumori insopportabili), possono determinare una lesione del diritto al riposo notturno, alla serenità, all'equilibrio mentale ed alla vivibilità nell'abitazione.

Il fondamento di tale danno viene rinvenuto in altri diritti costituzionalmente rilevanti, quali la famiglia (art. 29 cost.) e l'inviolabilità del domicilio (art. 14 cost.) da cui deriva un vero e proprio diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione ed un conseguente diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.

In casi di immissioni intollerabili, per ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto al riposo notturno, alla serenità, all'equilibrio mentale ed alla vivibilità nell'abitazione serve una prova documentale del danno?

La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella recente decisione del 13 luglio 2023 n. 20096.

Per le immissioni illecite dalla pizzeria si può ottenere il risarcimento per danno al normale svolgimento della vita personale. Fatto e decisione

Alcuni condomini convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale i proprietari di un locale destinato ad uso ristorante pizzeria (sito al piano terra del condominio) ed i gestori dell'attività commerciale, lamentando l'intollerabilità dei rumori provenienti dal ristorante, l'esalazione di odori sgradevoli, nonché la realizzazione di un camino collegato alla cappa aspirante della cucina senza la preventiva necessaria autorizzazione dell'assemblea, prevista da una norma di natura contrattuale del regolamento.

Gli attori chiedevano, pertanto, che fosse ordinato ai convenuti di realizzare le opere necessarie alla cessazione dei disagi o la cessazione dell'attività commerciale; in via subordinata chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento in solido di un congruo indennizzo, previo accertamento dell'insussistenza dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale, alla rimozione del camino di aspirazione e al risarcimento dei danni subiti.

Successivamente, vista l'assoluta urgenza del caso e l'impossibilità di attendere la fine del giudizio a cognizione ordinaria, gli stessi condomini danneggiati proponevano ricorso d'urgenza ex 700 c.p.c., con evidenti finalità anticipatorie rispetto alla sentenza di merito.

Il Tribunale, accertava l'intollerabilità delle immissioni acustiche e olfattive provenienti dalla proprietà dei convenuti, confermava il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ed infine condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici; in ogni caso i soccombenti venivano altresì condannati alla rimozione del camino di aspirazione. La Corte di Appello aderiva pienamente alla sentenza di primo grado.

I soccombenti ricorrevano in cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme in tema di risarcimento del danno per la mancata dimostrazione da parte dei condomini attori dei pregiudizi subiti a causa delle denunciate immissioni; secondo gli stessi soccombenti non era stata fornita la prova, quanto meno, presuntiva, della lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all'interno della propria abitazione, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

La Corte distrettuale avrebbe pertanto errato, secondo parte ricorrente, nel desumere automaticamente dalle immissioni accertate dal CTU il diritto al risarcimento dei danni, senza indagare sulla concreta esistenza di pregiudizi e sull'entità degli stessi e senza distinguere le posizioni dei vari condomini.

La Cassazione ha dato ancora torto ai ricorrenti facendo presente che l'accertata esposizione ad immissioni intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni; in ogni caso, ad avviso dei giudici supremi, la mancanza di una prova della sussistenza di un danno alla salute conseguente all'esposizione a rumori (o fumi) molesti accertati, non impedisce che sia risarcito il danno di natura non patrimoniale che quelle immissioni hanno determinato.

L'esistenza delle immissioni non implica necessariamente un danno risarcibile.

Considerazioni conclusive

La sentenza aderisce all'opinione giurisprudenziale maggioritaria, confermando che le immissioni odorose illecite ed il rumore intollerabile protratto nel tempo mette seriamente ed ingiustamente a repentaglio valori rilevanti, quali il riposo notturno, la serenità e l'equilibrio psichico, nonché determina una lesione del diritto alla vivibilità nella propria abitazione; tali valori, oltre a trovare garanzia nella Carta Costituzionale, trovano espressa tutela anche nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, intitolato al "diritto al rispetto della vita privata e familiare", in cui il concetto di "vita privata" è inteso a delineare, in senso ampio, la protezione dello spazio fisico, in cui si svolge la vita privata dell'individuo, da qualsiasi interferenza materiale ed immateriale, idonea a turbare il godimento in tranquillità di tale spazio, tra cui, per l'appunto, le immissioni (Cass. civ., sez. VI, 28/07/2021, n. 21649).

Le immissioni, pertanto, possono anche non incidere sull'integrità psico-fisica del soggetto che le subisce, ma nondimeno possono compromettere abitudini di vita quotidiana dello stesso.

Laddove non sia possibile dimostrare di aver subito danni patrimoniali e biologici, rimane comunque possibile dimostrare, anche attraverso elementi presuntivi, la violazione del diritto a svolgere le normali occupazioni quotidiane, risarcibile in via equitativa (Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2017, n. 26119).

Sentenza
Scarica Cass. 13 luglio 2023 n. 20096
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