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Rumori in condominio. Le immissioni possono essere accertate anche facendo ricorso alla normativa speciale

Le immissioni provenienti dall'appartamento erano derivate dal mutamento di destinazione del solaio non destinato ad essere trasformato in abitazione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Sempronio, lamentando la provenienza di intollerabili immissioni acustiche dall'appartamento sovrastante il proprio, di proprietà di Caio, si rivolgeva al Giudice di Pace di Montecchio Emilia, perché condannasse Tizio ad eseguire tutte le opere ritenute necessarie per far cessare le immissioni e, in subordine, a risarcire tutti i danni provocati.

Il Giudice adito, accertata la intollerabilità delle immissioni, ai sensi dell'art. 844 c.c., ed individuatane la causa nelle carenze strutturali del fabbricato e nella rimozione del controsoffitto, condannava il convenuto al rifacimento del piano solaio, secondo le modalità descritte dal C.T.U.; inoltre, il giudice condannava l'attore a partecipare alla metà delle spese occorrenti ed al rifacimento a proprie spese del controsoffitto in prossimità del solaio, secondo le prescrizioni tecniche del C.T.U.

Sempronio impugnava la decisione di prime cure dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia che, con la sentenza qui impugnata, condannava esclusivamente Tizio ad eseguire, con spese integralmente a suo carico, le opere indicate dal Giudice di Pace sulla scorta della C.T.U. Per le suesposte ragioni, Tizio ha proposto ricorso in cassazione.

Le censure del ricorrente. In particolare, il ricorrente aveva contestato la sentenza in merito alla questione della rimozione del controsoffitto. Inoltre, secondo Tizio, le immissioni non superavano la normale tollerabilità, perché i criteri utilizzati dal C.T.U. — i parametri di cui al DPCM 5/12/1997 — non dovevano applicarsi al caso di specie.

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Il ragionamento della Corte di Cassazione. A seguito dell'istruttoria di causa, il Tribunale (in grado di appello), aveva ritenuto che la causa delle emissioni non erano del tutto eliminabili, dato lo stato dei luoghi (edificio di vecchia data, risalente al XIX secolo), ed tuttavia sensibilmente riducibili al mutamento di destinazione d'uso del sottotetto, all'epoca dei fatti abitato da Tizio ma precedentemente destinato a non esserlo.

Il fatto che il mutamento di destinazione d'uso non avesse dato luogo a violazione delle norme urbanistiche non esclude, secondo il Tribunale, che esso in concreto abbia pregiudicato i diritti dei terzi, in questo caso quelli Sempronio a non subire le immissioni acustiche intollerabili.

Quanto alle risultanze probatorie, l'intollerabilità delle immissioni acustiche risultava dimostrata attraverso prove testimoniali e mediante la relazione del C.T.U., il quale, avvalendosi dei parametri di cui al DPCM 5/12/1997, non ha fatto, secondo il giudice a quo, che rendere più oggettiva la propria valutazione.

Difatti, il Tribunale di Reggio Emilia (in grado di appello), secondo la cassazione, aveva ben applicato il principio secondo cui "anche quando la intollerabilità delle immissioni acustiche sia lamentata invocando la disciplina civilistica, non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività".

Per meglio dire, se l'immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell'ambito della proprietà del vicino — ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso — deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico (Cass. 18/01/2017, n. 1069; Cass. 17/01/2011, n. 939).

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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Immissioni rumorose

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 844 c.c. - DPCM 5/12/1997

PROBLEMA

Il proprietario aveva chiesto al giudice la condanna del proprietario del piano superiore ad eseguire tutte le opere ritenute necessarie per far cessare le immissioni e, in subordine, a risarcire tutti i danni provocati. Per tali motivi, il Giudice aveva condannato l'autore delle immissioni applicando la normativa speciale delle immissioni rumorose.

LA SOLUZIONE

A parere della Cassazione, se l'immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell'ambito della proprietà del vicino — ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso — deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico.

LA MASSIMA

"In tema di immissioni acustiche, non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività." (Cass. civ. ord. 20 dicembre 2018, n. 39243).

PRECEDENTI

Il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti è, senz'altro, illecito, quando le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività.

A maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, in ragione della contiguità dei fondi, devono considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.

(Corte di Cassazione, Ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1069)

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