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Rumori dal bagno del vicino? Quando non può considerarsi superata la soglia di tollerabilità

Edifici con muri in comune: quando i rumori costanti possono turbare la vita domestica?
Avv. Leonarda Colucci 

La vicenda.

Il proprietario di un immobile facente parte di un complesso di villette a schiera, con muro in comune con il suo vicino di casa, cita in giudizio quest'ultimo sostenendo che lo stesso aveva costruito un bagno confinante con la sua camera da letto, ed a causa dell'inadeguato funzionamento dei tubi di scarico, era costretto a sopportare continue immissioni sonore.

Il convenuto proprietario del bagno rumoroso contesta di aver realizzato ex novo lo stesso e che piuttosto in seguito ad una ristrutturazione dell'appartamento aveva provveduto solo ad una diversa collocazione dei bagni, mentre per quanto riguardava i presunti rumori incessanti eccepiva che gli stessi erano di lieve entità ed assolutamente normali, nonché reciproci, in caso di immobili a confine.

La sentenza.

La sentenza ha respinto la richiesta di risarcimento del danno promossa dall'attore a causa dei rumori intollerabili provenienti dal bagno di proprietà del convenuto confinante (Tribunale di Napoli, XII sez. civ., 6.6.2018 n. 5681).

Immissioni rumorose intollerabili: illegittimo il rigetto immotivato della consulenza medica d'ufficio.

In considerazione dei risvolti tecnici della vicenda è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che, in sintesi, ha accertato che i rumori derivanti dal bagno di proprietà del convenuto sono udibili ma tollerabili.

Condividendo l'accertamento compiuto con la consulenza tecnica il Giudicante si sofferma sui principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tollerabilità delle immissioni sonore, che così esordiscono: "non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità" (ex multis Cass. n. 3438/10).

(Sul tema della tollerabilità del rumore della lavatrice anche se utilizzata durante le ore notturne vedasi: Il rumore proveniente dalla lavatrice non è intollerabile.)

Pertanto questo vuol dire che il concetto di intollerabilità dell'immissione sonora debba essere valutato caso per caso così come chiarito dalla Cassazione che in modo costante afferma "il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile …" (Cass. n. 3440/2011).

Muovendo da tali presupposti la sentenza, dopo aver evidenziato che la causa dei rumori sopportati dall'attore siano piuttosto addebitabili a vizi costruttivi delle villette prive di adeguato isolamento acustico, e constatato che tali immissioni rumorose si verificavano prevalentemente nelle ore serali e ormai sporadicamente, ha stabilito che in un contesto del genere il rumore non ha arrecato alcun disturbo all'attore respingendo di conseguenza la sua richiesta di risarcimento del danno.

Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli, Sez. VIII civ., Sentenza n. 5681/2018 del 08/06/2018
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