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Animali in condominio: legittimo il loro sequestro preventivo se procurano rumori e cattivi odori.

Ecco cosa succede se gli animali in condominio procurano rumori e odori sgradevoli.
Avv. Paolo Accoti 

Il Tribunale del Riesame di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti, rispettivamente, dagli art. 674 e 659 Cp.

In sostanza, all'indagata viene contestata l'immissione di rumori molesti e di cattivi odori nel condominio, originati da tre cani detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche.

Ciò posto, a seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell'ARPA, il Tribunale ha ritenuto, ferma restando la legittima detenzione dei cani che, tuttavia, gli stessi potessero essere considerati "cosa pertinente al reato", in virtù del fatto che gli animali avrebbero potuto dare occasione all'indagata di reiterare le condotte delittuose e, pertanto, ne ha disposto il sequestro preventivo.

Avvero l'anzidetto sequestro preventivo ricorre per cassazione la condomina indagata, ritenendo ingiusta l'ordinanza del tribunale triestino, tuttavia, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54531, pubblicata in data 22 dicembre 2016, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per motivare la decisione la Suprema Corte, dopo ver ricordato i propri precedenti per cui "gli animali sono considerati "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo (Sez. 2, n. 18749 del 05/02/2013 - dep. 29/04/2013; Sez. 5, n. 231 del 11/10/2011 - dep. 10/01/2012)", afferma come "la previsione dell'art. 544 sexies cod. pen. costituisce una conferma normativa recente che gli animali possono essere soggetti a confisca (nel caso contemplato dalla norma, obbligatoria) e, quindi, a sequestro preventivo".

Ed a nulla vale la circostanza, pure dedotta dalla condomina ricorrente, per cui i cani, da considerarsi esseri "senzienti", possano soffrire per l'allontanamento dal luogo dove vengono custoditi dalla loro padrona, attesa la prevalenza delle esigenze umane di tutela dell'occupazione e del riposo sancite dalle norme penali di cui agli artt. 674 e 659 Cp.

Peraltro, l'art. 659 Cp "impone ai padroni degli animali di "impedirne lo strepito", cosicché non può essere invocato un "istinto insopprimibile" del cane per sostenere l'insussistenza del reato.

Cane che abbaia continuamente, condannati i proprietari

Questa Corte ha già affermato, in una fattispecie identica (proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue), che per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012 - dep. 28/02/2012)".

Anche per quanto concerne l'art. 674 Cp, è stato ripetutamente affermato - in fattispecie analoga: imputato che, non provvedeva all'adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provocando esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condòmini confinanti; - che l'anzidetta contravvenzione "sia configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014 - dep. 03/11/2014);

non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea a molestare le persone (Sez. 3, n. 971del 11/12/2014 - dep. 13/01/2015); inoltre il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015 - dep. 23/03/2015)".

Ciò posto, conclude la Corte di Cassazione "il sequestro preventivo dei cani è legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell'indagata può protrarre la loro consumazione".

Se i cani non disturbano più persone non c'è nessuna rilevanza penale

Legittimo il sequestro preventivo del cane perché è una cosa

di Alessandro Gallucci

In tema di abbaio continuo di un cane, tale da potere integrare il reato di disturbo del riposo delle persone (art. 659 del codice penale), è legittima la misura del sequestro preventivo penale del cane che abbaia.

Il cane è una cosa e come tale deve essere trattato nell'ambito dell'ordinamento giuridico ai fini dei provvedimenti che possano riguardarlo, meglio, trattandosi di una cosa, di cui possa essere oggetto.

Questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 54531 depositata in cancelleria il 22 dicembre 2016 a seguito di discussione nella pubblica udienza del 20 ottobre precedente.

Il caso: una persona, esasperata dal continuo abbaiare di un cane, nonché dall'abbandono delle deiezioni nel cortile condominiale, il tutto a causa della noncuranza del suo padrone, denunciava quest'ultimo alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 659 e 674 c.p. (rispettivamente rubricati, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e Getto pericolo di cose); il P.M. chiedeva il sequestro preventivo del quadrupede.

Il Tribunale del riesame accoglieva la richiesta, riformando così il provvedimento di rigetto da parte del G.I.P. È utile rammentare che il sequestro preventivo è una misura cautelare reale che può essere applicata "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati [..]" (art. 321 c.p.).

La questione che la Cassazione è stata chiamata a risolvere è se tale misura possa riguarda un animale, nel caso di specie un cane.

La risposta, che forse farà storcere il naso data la considerazione collettiva molto diffusa del cane, è stata positiva. Vediamo perché.

La Corte di legittimità ha sostanzialmente sviluppato questo ragionamento:

a) gli animali, legislativamente parlando, sono assimilati a delle cose;

b) le cose possono formare oggetto di sequestro;

c) i cani sono degli animali e quindi delle cose;

d) i cani possono essere sequestrati allorquando siano la cosa pertinente al reato.

Il proprietario del cane (l'imputato) difendendosi in giudizio, controbatteva dicendo che poiché la legge considera gli animali esseri senzienti e poiché il loro distacco dal padrone è causa di sofferenza per esso e per gli animali, allora questi non sono soggetti alle misure di sequestro.

La Corte non s'è trovata d'accordo. Quanto all'animale essere senziente, pur dando atto di ciò, i giudici hanno detto che anche a "riconoscere i cani come "esseri senzienti" - qualunque portata si voglia attribuire a tale espressione - non muta affatto, in maniera vincolante sul legislatore nazionale e sul giudice, il loro regime giuridico, tenuto conto che, rispetto a determinate specie animali, l'uomo ha sempre riconosciuto una capacità, maggiore o minore, di comprendere e di relazionarsi con l'uomo stesso".

Quanto al resto, ossia ai legami affettivi e alle sofferenze, dice la Corte, nulla è dimostrato in merito alla sofferenza dell'animale per il distacco e quanto alla sofferenza del padrone, dinanzi ad un reato, la considerazione di questa è bilanciata dai diritti delle persone offese,

Sentenza
Scarica Cassazione Penale Sez. 3 n. 54531 del 22/12/2016
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