Anche le pizzerie possono a volte emanare odori talmente sgradevoli da far costare ai titolari una condanna penale.
“In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive". Ne discende che è sanzionabile la condanna del proprietario di una pizzeria quando i cattivi odori, generati dalla cottura delle pizze, superano la normale tollerabilità tanto da diventare insopportabili e avvertibili anche a finestre chiuse”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la pronuncia n. 45225 del 26 ottobre 2016 in materia di getto pericoloso.
I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Vicenza condannava l'imputato alla pena dell'ammenda, oltre che al risarcimento del danno alla parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen., per avere cagionato, quale titolare di una pizzeria, molestia e disturbo agli inquilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del locale, a causa degli odori derivanti dalla cottura.
Avverso la presente sentenza, l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo che vi sarebbe stato un travisamento dei fatti, perché gli odori caratteristici della pizza erano inidonei a cagionare molestie olfattive vere e proprie, e che le prove le prove orali sul punto risultavano contraddittorie.
La disciplina codicistica italiana per la tutela delle emissioni in atmosfera. Nell'ambito della disciplina a tutela del bene devono essere ricordate anche due norme codicistiche, che coesistono oggi come nel passato con la disciplina specifica di settore più sopra illustrata, poiché esse (in particolare l'art. 844 Cod. civ. e l'art. 674 Cod. pen.) mirano a tutelare non tanto direttamente la “risorsa aria” (come le leggi speciali) ed indirettamente la “risorsa salute”, ma direttamente i recettori: proteggono la salute dei cittadini nel loro complesso (art. 674 Cod. pen.) o nei loro rapporti interpersonali (art. 844 Cod. civ.) ed “indirettamente” la risorsa aria, in maniera del tutto concorsuale e non alternativa alle leggi speciali.
Le (Immissioni) moleste. L'art. 844 del Codice civile così recita letteralmente: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Continua [...]