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Rumori molesti: norme, regole e fasce orarie in cui si deve fare silenzio

Un breve focus sui principali aspetti d'interesse che bisogna conoscere sui rumori.
Avv. Alessandro Gallucci 

La normativa che disciplina i rumori e sanziona i comportamenti illeciti riguarda tre livelli di tutela:

  1. quello civile in cui ad essere tutelati sono i diritti dei singoli cittadini che intendono farli valere;
  2. quello amministrativo che tende a garantire il maggior interesse pubblico alla tranquillità ed al rispetto del riposo delle persone;
  3. quello penale che, sempre nell'ambito della sfera del diritto pubblico, sanziona in modo più severo delle violazioni (si dice) più gravi.

Un discorso a parte merita il regolamento di condominio. Di esso ci occuperemo più avanti.

Nei sottoparagrafi che seguono, invece, approfondiremo i tre livelli di tutela previsti dall'ordinamento giuridico.

Rumori molesti: il livello di tutela civile

Inutile prendere in mano il codice civile e scartabellarlo nervosamente alla ricerca di illuminanti norme che impediscano questo o quel rumore. Le disposizioni civili a tutela del silenzio o meglio, le regole che sanzionano i rumori intollerabili sono davvero poche.

A memoria, non v'è timore di cadere in errore, l'unica norma che affronta specificamente l'argomento è l'art. 844 c.c. a mente del quale

"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

A leggerla bene questa disposizione contiene in nuce tutto quello che, sia pur in modo molto superficiale, s'è detto nel primo paragrafo. Nessun cittadino ha diritto al silenzio assoluto. Al contrario: ognuno di noi deve tollerare i rumori (come i fumi, ecc.) provenienti dai vicini.

Questi a loro volta devono stare attenti a non eccedere. Superare la soglia di tollerabilità (elemento che come s'è detto e si vedrà ancora è molto labile), infatti, vuol dire potersi veder imposto l'obbligo di non farlo più. Non solo, rimaniamo sempre fuori dal linguaggio giuridico. Ricorderete tutti il detto "chi rompe paga e i cocci sono suoi".

Bene, in questa situazione esso significa pressappoco ciò: chi causa rumori intollerabili oltre a vedersi inibita, dall'autorità giudiziaria, l'attività molesta potrà essere chiamato a risarcire il danno.

La norma di riferimento è l'art. 2043 c.c., quello che disciplina genericamente i fatti illeciti, secondo il quale

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

L'ingiustizia del danno, nei casi dei rumori, non sta solo nell'intollerabilità del rumore stesso ma anche nella lesione del diritto di proprietà. Ricordiamo, infatti, che è sempre il codice civile ha stabilire che il proprietario ha diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo. Le attività eccessivamente rumorose, non v'è dubbio, menomano alla radice questo diritto. Di conseguenza obbligano al risarcimento. Due, quindi, le tutele civili azionabili dal malcapitato sopportatore di rumori:

a) la tutela inibitoria;

b) la tutela risarcitoria.

Di entrambe queste azioni ci occuperemo in modo più dettagliato nel prosieguo.

Rumori molesti: il livello di tutela amministrativo

La materia dei rumori non coinvolge solamente i diritti dei singoli. Quello che solitamente viene chiamato "dovere di garantire il pacifico vivere comune" è un compito posto in capo al potere pubblico. Nel caso dei rumori o meglio delle attività rumorose, una parte importante è svolta dai Comuni.

Gli enti locali di base, infatti, tramite propri atti amministrativi (regolamento di polizia locale, regolamento delle attività produttive e quindi delibere di giunta e di consiglio in genere) possono disciplinare le attività potenzialmente lesive del diritto alla tranquillità (inteso come s'è avuto modo di dire come diritto a non subire immissioni rumorose intollerabili) e di conseguenza sanzionarle.

Facciamo alcuni esempi che poi approfondiremo più avanti. Si pensi al regolamento di polizia urbana del comune di Milano. Agli artt. 83 e 84 è disposto che

"83. Rumori nelle case. - È vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8.

84. Animali molesti- È vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica".

La violazione di queste disposizioni, in base dall'art. 166 del medesimo regolamento, è punita con la sanzione amministrativa (quella che comunemente ed impropriamente viene chiamata multa) che varia da € 18,00 ad € 180,00.

Proseguendo un ipotetico viaggio per l'Italia, alla scoperta delle norme sui rumori contenuti nei regolamenti di polizia urbana, passiamo per Roma. Il regolamento della Capitale è sicuramente più dettagliato pur se pone alla propria base il medesimo scopo: vietare attività e comportamenti molesti in quanto eccessivamente rumorosi. Gli artt. 16-17-18, che si occupano dei rumori nelle proprietà private, recitano:

"Art. 16 - Attività rumorose e moleste

È vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti di normale tollerabilità.

Per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all'interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi può essere:

a. inferiore al "tetto minimo"; cioè ad un limite di rumorosità comunque tollerabile;

b. superiore al "tetto massimo", e pertanto intollerabile, in quanto il "tetto massimo" costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno, del riposo e delle attività dei soggetti interessati;

c. compreso fra i limiti di "tetto minimo" e "tetto massimo"; la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio "dell'incremento tollerabile del rumore di fondo" e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva.

I valori di "tetto minimo", di "tetto massimo" e di "incremento tollerabile del rumore di fondo" sono indicati dalla seguente tabella:

Periodo della giornata Tempo minimo db (A) Incremento tollerabile db (A) Tetto massimo db (A)
7 - 22 (giorno) 40 5 65
22 - 07 (notte) 30 3 45

Art. 17 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale tollerabilità indicata nel precedente art. 16.

Art. 18 - Animali molesti

È vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che comunque disturbino, specie di notte la quiete dei vicini".

Com'è possibile notare per le attività lavorative rumorose quest'atto amministrativo si sforza di fare riferimento a parametri obiettivi con lo scopo di ridurre notevolmente il margine di discrezionalità nella determinazione della soglia d'intollerabilità superata la quale è necessario applicare una sanzione amministrativa.

Il regolamento di polizia urbana del comune di Napoli, infine, si occupa di disciplinare solamente le attività lavorative rumorose. Recita l'art. 31 del regolamento:

"Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie".

È evidente anche in questo caso come la norma amministrativa tenda a tutelare il riposo e la tranquillità delle persone contemperando questo interesse con quello delle attività lavorative produttrici dei rumori.

I regolamenti edilizi dei vari comuni, di questo diremo più avanti, si occupano, in alcuni casi, di disciplinare gli orari in cui è lecito svolgere attività edilizia. Scopo evidente della regolamentazione amministrativa è quello di evitare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Rumori e responsabilità penale: una sentenza guida

Rumori molesti: il livello di tutela penale e le critiche

Il riposo e le occupazioni delle persone trovano tutela anche in ambito penale. Ai sensi dell'art. 659 c.p., rubricato Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone:

"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".

Si tratta d'un reato contravvenzionale che, per quanto riguarda l'ipotesi sanzionata dal secondo comma, è stato parzialmente depenalizzato (si veda Cass. 5 settembre 2011 n. 33072). Il codice penale distingue tra delitti e contravvenzioni.

I primi sono puniti in modo più grave (con la pena della detenzione e della multa), generalmente se dolosi, ed alle volte a querela della persona offesa (si pensi all'ingiuria, al furto, al danneggiamento, ecc.).

Le seconde punite più lievemente (con la pena dell'ammenda e dell'arresto), generalmente sono sanzionabili, sia se il fatto è commesso dolosamente che colposamente, come nel caso del disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Si tratta, per entrare nel dettaglio, d'un reato comune, ossia d'un illecito che può essere commesso da chiunque. Fin qui nulla di strano. Ciò che diviene criticabile è il momento di consumazione del reato.

Il moderno diritto penale, almeno secondo l'insegnamento degli studiosi più illuminati, dovrebbe punire un fatto perché ha causato un danno nella sfera giuridica di altre persone.

È vero: non mancano in tantissimi settori esempi di anticipazione della tutela anche ai casi di pericolo: si pensi ai delitti di attentato, alla semplice detenzione di sostanze stupefacenti non per uso personale. è in questo contesto che si inseriscono le norme penali dettate in materia di rumori.

È parere diffuso nella giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, quello secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).

Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone" (Trib. Bari 24 settembre 2007).

Il paragone con un altro reato ci aiuterà a comprendere meglio quello che ha detto il Tribunale di Bari e che è anche il convincimento della Cassazione.

Caso pratico. S'ipotizzi che Tizio, da solo nella sua vettura, infastidito dall'incedere incerto di Caio, che lo precede con la propria automobile sulla strada, lo solleciti a levarsi davanti e, senza essere sentito da quest'ultimo, lo apostrofi con parole ingiuriose.

In un caso del genere la frase offensiva è stata espressa ma la sua mancata percezione da parte dell'offeso fa venire meno la configurabilità della diffamazione (art. 595 c.p.), Per la cui punibilità, infatti, è necessario che oltre all'offensore siamo presenti almeno due persone (art. 595 c.p.). Nel caso del reato di disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, invece, è sufficiente che i rumori siano potenzialmente idonei a recar disturbo alle persone.

Non importa se chi tiene accesa la radio o la tv ad alto volume rechi effettivamente un danno a qualcuno. È sufficiente che la sua condotta possa potenzialmente recarlo.

Diversamente, il reato di cui all'art. 659 c.p. è configurabile anche se nessuno è stato effettivamente disturbato, posto che il bene giuridico tutelato è la pubblica tranquillità.

In questo contesto va rammentato che dottrina e giurisprudenza ormai consolidate sono solite distinguere offensività in astratto, cioè la lesione del bene giuridico così come descritta dalla norma, dall'offensività in concreto, vale a dire specifica applicazione di quella norma al caso di specie.

Rispetto a tale seconda ipotesi, pertanto, risulta davvero difficile ipotizzare l'offesa concreta del bene giuridico da parte di chi in totale isolamento, abbia tenuto la musica a volume altissimo.

Si pensi a chi abita in aperta campagna, lontano km dal centro abitato e da altre abitazioni: quale quiete pubblica verrebbe ad essere disturbata in tal caso?

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