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Come garantire la salute in condominio?

Garantire la qualità della vita in condominio dipende dal comportamento dei condomini nel rispettare le regole di un comune vivere civile.
Avv. Nicola Frivoli 
13 Gen, 2022

Normativa sulla salute e sicurezza in condominio

Nel condominio deve essere garantita la qualità della vita di ogni condomino, tale diritto è contenuto nella Costituzione nei principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 32 e 42.

L'art. 32 della Costituzione mira a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; la salute è un diritto importante di ogni individuo e dal punto di vista della nostra Carta costituzionale costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione impone il risarcimento del danno.

Il diritto alla salute coincide con il rispetto dell'integrità fisica dell'individuo che comporta il diritto alla salubrità dell'ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.

L'art. 42 della Costituzione tutela la funzione sociale della proprietà e del diritto di ogni cittadino ad avere un'abitazione dignitosa. La proprietà privata è garantita dalla legge, ma l'interesse privato è subordinato all'interesse della collettività:lo Stato può infatti decidere la destinazione a uso pubblico di un bene privato attraverso l'espropriazione, alla quale corrisponde un indennizzo.

Nell'ambito dei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale, la problematica afferente la presenza dell'amianto, in particolare in condominio, è stata affrontata dal legislatore con la l. 27 marzo 1992, n.257 e successive modifiche e con il decreto attuativo del 6 settembre 1994.

Con tale normativa si è affrontata con molta forza lo smaltimento dell'amianto in virtù dell'accertamento scientifico dei danni che crea all'uomo, in quanto si è appurato che l'amianto è formato da una serie di minerali cancerogeni - soprattutto quando vi è rilascio nell'ambiente - la cui produzione, lavorazione e vendita sono da considerarsi fuori legge.

Molto importante, sono le modalità attraverso i quali la bonifica deve effettuarsi per lo smaltimento dell'amianto sia nelle proprietà esclusiva che nell'ambito condominiale, al fine di garantire la sicurezza dei condomini non solo alle strutture e parti condominiali.

Per completezza, con il quadro normativo che si è venuto determinando dall'inizio del "fenomeno pandemico", ossia dal lockdown del marzo 2020 sino ai giorni nostri, è caratterizzato dal susseguirsi di una serie di provvedimenti d'urgenza emessi dall'esecutivo, al fine di contenere la diffusione della curva epidemiologica: i c.d. DPCM, ossia Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il principio della solidarietà condominiale

Vi è uno stretto collegamento tra il principio della solidarietà condominiale, inteso come contemperamento degli interessi delle parti, l'attenuazione dei disagi dei condomini al fine di godere appieno del proprio diritto di abitazione e dei beni comuni, con i menzionati diritti costituzionalmente garantiti contenuti nella Costituzione (artt. 32 e 42).

Questo principio di solidarietà condominiale che da lungo tempo si è oramai affermato con riferimento alla presenza dell'amianto in condominio, in applicazione della detta legislazione speciale (l. n.257/1992).

La Suprema Corte ha evidenziato che il principio di solidarietà condominiale implica il contemperamento di vari interessi e che tra questi deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche (anche applicabile per l'annosa problematica dell'amianto in condominio), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. civ. sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6129;Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2015, n. 16486).

Si tratta, pertanto, di porre in atto un'armonizzazione tra le posizioni delle varie anime del condominio, connaturale alla situazione di coesistenza in uno stesso edificio di più unità immobiliari, che deve essere realizzata tenendo conto delle esigenze dei condomini sotto il profilo utilitario ed estetico, da un lato, e l'imprescindibile interesse della tutela della salute e garantire un'esistenza libera e dignitosa, evitando che il condomino sia esposto per lungo tempo al rischio dell'amianto sia nelle strutture condominiali esterne e facilmente monitorabili (coperture, canne fumarie, caldaie da riscaldamento, tetti ecc.) come quelle interne che non sono facilmente individuabili (tubazioni comuni, braghe ecc.).

Tutela da Covid 19 nell'emergenza sanitaria

L'emergenza da Coronavirus ha modificato le abitudini di vita degli italiani, ora costretti ad essere più attenti nelle relazioni per arginare la diffusione del virus, riducendo, inevitabilmente rapporti tra le persone, ora limitati alle conversazioni virtuali con gli amici e i parenti e agli occasionali incroci "a distanza" tra vicini di casa.

Viviamo un momento unico della storia contemporanea non parificabile a nessuna delle due grandi guerre del XX secolo, ma soltanto alle grandi pestilenze.

Una guerra caratterizzata dal fatto che l'avversario non si arrende, ma soprattutto non accetta rese, nessun trattato di rispetto del nemico, cioè noi.

Camminando per strada tutti siamo unti e tutti siamo untori, ci guardiamo con diffidenza, insomma un periodo in cui l'essere umano deve necessariamente distanziarsi per proteggersi.

Questo senso di diffidenza si avverte ancor di più nello stabile condominiale ove, al contempo, si sposa con l'indifferenza di chi sottovaluta la gravità della situazione.

In particolare, l'uso della mascherina l'uso, dei guanti, del detergente/disinfettante per le mani e per il viso, camminare a distanza appropriata (almeno 1 metro) gli uni dagli altri, è un vademecum non scritto che nell'ambito condominiale, ha una portata applicativa decisamente importante e non facile da far capire alle singole persone.

In altri termini, colui che esce dall'abitazione, e cioè dalla proprietà privata, entra nel bene comune a cui accedono non solo gli altri condomini, ma anche i terzi, a titolo esemplificativo la ditta delle pulizie, colui che cambia le lampadine fulminate, il medico che va a visitare ai malati o coloro che compiono le consegne domiciliari, deve rispettare delle regole.

Possiamo parlare di un codice comportamentale in condominio?

Una serie di accortezze ed abitudini che sono da un lato necessarie in questo periodo emergenziale, ma con alta probabilità una parte di esse diventeranno le "nuove regole" del Condominio.

In primo luogo, quando il condomino esce di casa dovrà indossare rigorosamente la mascherina o un sistema protettivo sulla bocca e sul naso, nonché dei guanti.

Il percorso che separa la persona dalla porta di casa alla pubblica via (ove la mascherina deve comunque essere in dotazione), può essere caratterizzato da vano scale non particolarmente ampio o da entrate uscita dell'ascensore in pianerottoli che non permettono una distanza idonea secondo le attuali regole.

Il condomino che, quindi, uscendo di casa indossa una protezione al sistema respiratorio è certo che, se anche occasionalmente e in modo accidentale incontrasse un altro condomino, ha posto in essere tutte quelle attenzioni che, se anche poste in essere dall'altra persona che incontra, dovrebbero scongiurare o quantomeno limitare fortemente il rischio della propagazione del virus.

In secondo luogo, se uscendo dall'abitazione evidenza che un altro condomino è in attesa all'ascensore o a sua volta sta scendendo le scale, dovrà attendere il tempo necessario affinché tra lui e l'altro vi sia lo spazio indicato dalla normativa di almeno 1 metro.

In terzo luogo, se possibile, disinfettare con del detergente apposito o alcool il tasto dell'ascensore e la maniglia del portone del palazzo.

In quarto luogo, ove possibile, portare i generi alimentari o medicine al condomino che è saputo essere invalido, anziano o comunque impedito a poterlo fare in modo agevole da solo.

Il senso quindi di solidarietà condominiale che potrebbe costituire non solo un risanamento o scoperta di quei rapporti interpersonali trascurati, ma un forte senso di protezione e aiuto che nella psicologia del soggetto bisognoso potrebbe anche sostituire quella piccola medicina non materiale che aiuta la sua salute.

In quinto luogo, senza esporsi a fattori di rischio, avvisare le autorità competenti laddove il condomino venga a conoscenza o abbia fondato sentore di problematiche in altro appartamento del proprio stabile.

E qui il Condominio o il singolo condomino vanno ad interagire invece con le Autorità, con l'esterno.

In quinto luogo, ora più che mai assume valore il dovere civico e la sensibilità dei singoli.

Nel diritto condominiale, il momento attuale sicuramente ha cambiato il modo di vivere, di comportarsi gli uni verso gli altri, un animus che viaggia tra rispetto e diffidenza, divisi da un sottile spartiacque non facile di rinvenire.

Questo, però, potrebbe costituire davvero l'inizio di un "codice di comportamento" virtuoso che andrebbe a migliorare il vivere nel Condominio e il maggior rispetto dell'uso del bene comune.

Il Condominio non può agire in giudizio per tutelare la salute dei singoli condomini

Il ruolo dell'amministratore di condominio

In questo momento di evidente emergenza nazionale, a causa del diffondersi del coronavirus, è importante che anche gli amministratori di condominio si impegnino a rispettare le restrizioni imposte e a divulgare le informazioni necessarie per sensibilizzare tutti i condòmini, dipendenti e fornitori.

In applicazione della diligenza del buon padre di famiglia, l'amministratore dovrà cercare di disciplinare la fruizione e l'accesso agli spazi comuni in modo da prevenire gli assembramenti e, altresì, dovrà aver cura di fare igienizzare quelle parti comuni condominiali maggiormente esposte al rischio di contagio: portone d'ingresso, atrio, scale, corrimani, ascensori, bottoniere e pulsantiere dei citofoni.

Gli strumenti divulgativi per far conoscere ai condòmini i limiti posti dalla normativa statale e per garantire un'adeguata informazione sui rischi sanitari, per quanto dalla dubbia efficacia, ci sono: si pensi all'affissione di manifesti illustrativi nelle zone di maggior transito per i condòmini e per i terzi; alla predisposizione di apposite informative da inviare o da far recapitare ai singoli condòmini-

Naturalmente, per quanto l'accorto amministratore possa adoperarsi al fine di garantire la realizzazione delle sopra esposte finalità, l'effettiva riuscita dell'opera di prevenzione viene comunque affidata al senso civico, all'educazione ed alla responsabilità dei singoli.

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