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Immissioni rumorose: occorre provare il danno biologico?

Va accolto il ricorso d'urgenza proposto dal condomino che non può dormire la notte per via della musica ad alto volume proveniente dalla discoteca?
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 21 febbraio 2023, ha accolto il ricorso d'urgenza del condomino assillato dalla musica proveniente dalla discoteca che si trova al piano inferiore. Secondo il giudice meneghino, se i rilievi effettuati dal Ctu accertano l'intollerabilità dell'immissione acustica, scatta per il responsabile l'obbligo di porre rimedio alla propria condotta anche in assenza di un danno concreto alla salute del soggetto che si duole dei rumori.

Immissioni acustiche intollerabili: fatto e decisione

Il custode di un edificio condominiale proponeva ricorso d'urgenza al tribunale lamentando che dalla discoteca sita proprio al piano inferiore provenissero intollerabili immissioni sonore tali da impedirgli il riposo notturno, con conseguenti attacchi di ansia e di panico che l'avrebbero costretto ad assumere apposita terapia farmacologica, oltre che a soggiornare per un periodo presso l'abitazione dei propri genitori.

Il ricorrente allegava una relazione redatta da un tecnico esperto in acustica che, a seguito di sopralluogo con postazione di misurazione allestita nella propria camera da letto, concludeva che i livelli sonori generati dall'attività di discoteca superassero i valori limite stabiliti dalla legge (D.P.C.M. 14.11.1997), nonché quello della normale tollerabilità.

Il ricorrente chiedeva quindi che fosse ordinata l'immediata cessazione di qualsiasi immissione sonora eccedente la normale tollerabilità, con condanna al pagamento in suo favore di una somma di denaro per ciascuna violazione, previa installazione a cura e spese del resistente di un rilevatore fonometrico.

Il giudice riteneva la necessità di disporre Ctu per verificare non solo l'eventuale superamento del limite di tollerabilità delle immissioni sonore ma anche, in caso affermativo, per determinare quali accorgimenti tecnici potessero essere adottati per ricondurre le immissioni accertate al di sotto della soglia della normale tollerabilità.

L'esito dell'elaborato peritale dà ragione alla parte ricorrente: a seguito di scrupolosi rilievi, le immissioni acustiche risultavano effettivamente sopra-soglia, con conseguente pregiudizio per il condomino del piano superiore il quale, a causa del volume altissimo della musica, non poteva riposare durante le ore notturne.

Se una clausola del regolamento vieta qualsiasi comportamento o attività che possa compromettere il quieto vivere dei condomini non è possibile aprire una discoteca nel piano seminterrato

Da tanto è derivata la condanna di parte resistente all'esecuzione, a proprie spese, delle misure di riduzione dell'impatto acustico individuate dal Ctu, nel termine di 4 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza.

Inoltre, il giudice meneghino ha condannato il resistente al pagamento della somma di 200 euro per ogni superamento giornaliero del limite della normale tollerabilità, da accertarsi previa installazione di rilevatore fonometrico nel termine di 20 giorni.

Ricorso d'urgenza e immissioni rumorose: considerazioni conclusive

L'ordinanza del giudice meneghino rappresenta un importante riferimento per quanti lamentano immissioni acustiche intollerabili nel cuore della notte, quasi sempre provenienti da locali come bar e discoteche.

Il provvedimento è interessante perché dimostra come, contro questo fenomeno purtroppo diffuso, sia possibile ottenere una concreta tutela giudiziaria che non si limiti solamente alla condanna a un blando risarcimento bensì predisponga un serio apparato di presidi volti a proteggere la parte lesa, come dimostrato dall'ordine di realizzare opere che limitino l'impatto acustico e dall'obbligo di risarcire i danni per ogni singola violazione futura.

Il giudice meneghino ha anche ricordato come la tutela contro le immissioni rumorose possa prescindere dalla prova concreta del danno alla salute. Così la Suprema Corte: «Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale» (Cass. n. 21649/2021; Cass. S.U. n. 2611/2017).

Sentenza
Scarica Trib. Milano 21 febbraio 2023
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