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Amministratore giudiziario. Lecito il ricorso per Cassazione in caso di illegittima condanna alle spese

È ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emanati in materia di volontaria giurisdizione qualora la pronuncia impugnata contenga una statuizione di condanna alle spese delle fasi del giudizio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
8 Nov, 2019

La vicenda. Con ricorso ai sensi dell'art. 1105 c.c., comma 5, Tizio chiedeva al Tribunale di provvedere alla nomina di un amministratore del condominio, allegando di essere titolare della maggioranza dei millesimi di proprietà e che nelle ultime riunioni dell'assemblea non era stato possibile pervenire alla nomina di un amministratore per mancanza del numero legale.

Il Tribunale onerava il ricorrente di provvedere alla convocazione in giudizio degli altri partecipanti al condominio e, nel frattempo, nominava l'amministratore giudiziario; quest'ultimo, convocava l'assemblea ponendo all'ordine del giorno la nomina di un amministratore scelto dai condomini.

Tuttavia, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei millesimi su alcuno dei nomi proposti dall'amministratore giudiziario, quest'ultimo depositava la sua relazione chiedendo di essere sollevato dall'incarico.

A questo punto, si costituivano in giudizio gli altri partecipanti al condominio e veniva revocato l'amministratore giudiziario.

Con successivo altro provvedimento, il Tribunale nominava l'amministratore del condominio, condannando il ricorrente a rifondere alle altre parti le spese del grado, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ultimo comma. Avverso tale provvedimento, Tizio interponeva reclamo; in tale giudizio, la Corte di Appello rigettava il reclamo condannando Tizio anche alle spese del secondo grado.

Avverso tale ultima decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alle spese senza considerare che, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non vi era alcuna parte soccombente.

Il ragionamento della Cassazione. Secondo orientamento giurisprudenziale, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui la corte d'appello decide sul reclamo contro il decreto di nomina di un amministratore giudiziario (Cass. sez. 2, Sentenza n. 9516 del 06/05/2005).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette l'impugnazione ex art. 111 Cost., del decreto, qualora si censuri la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché in tale evenienza vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata la decisione, che è pertanto dotata - quanto a detto diverso rapporto concernente il regime delle spese di lite - dei connotati tipici della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

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Premesso quanto innanzi esposto, nel caso di specie, avendo sia il Tribunale che la Corte di Appello statuito anche sulle spese, il ricorso per Cassazione era certamente ammissibile.

Dunque, secondo la Cassazione il giudice di merito non poteva ravvisare alcun profilo di soccombenza del ricorrente, in quanto la sua domanda di nomina di un nuovo amministratore del condominio era stata comunque accolta.

Inoltre, la Corte territoriale (in sede di reclamo) avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che era stato lo stesso odierno ricorrente ad attivarsi per depositare in Tribunale un'istanza finalizzata ad ottenere la nomina di un amministratore del condominio, con ciò dimostrando sia di non essere inerte rispetto alle sorti dell'ente di gestione, sia di non avere interesse al mantenimento della situazione di stallo venutasi a creare in seno all'assemblea dei partecipanti al condominio.

Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, i fatti salienti della vicenda (mancato raggiungimento del numero legale nelle due assemblee di dicembre 2010 e presentazione del ricorso ex art. 1105 c.c., comma 5, da parte di Tizio) costituivano indici rilevatori della sua buona fede e non potevano indurre la Corte di merito a ritenere sussistente, in ultima analisi, la malafede di quest'ultimo.

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Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto essere dimostrata, soprattutto ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., u.c., non potendosi applicare, in difetto di prova, alcuna presunzione di malafede.

In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - CONDANNA ALLE SPESE

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 96, ult. comma, c.p.c.

PROBLEMA

Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alle spese senza considerare che, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non vi era alcuna parte soccombente e, soprattutto, perché mancava la mala fede del ricorrente.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale (in sede di reclamo) avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che era stato lo stesso odierno ricorrente ad attivarsi per depositare in Tribunale un'istanza finalizzata ad ottenere la nomina di un amministratore del condominio, con ciò dimostrando sia di non essere inerte rispetto alle sorti dell'ente di gestione, sia di non avere interesse al mantenimento della situazione di stallo venutasi a creare in seno all'assemblea dei partecipanti al condominio.

LA MASSIMA

Pur essendo inammissibile, in linea di principio, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso provvedimenti emanati in materia di volontaria giurisdizione, stante l'assenza del contenuto decisorio in capo a questi ultimi, deve, invece, essere ritenuta l'ammissibilità del predetto gravame allorquando la pronuncia impugnata, ancorché vertente in materia di volontaria giurisdizione, contenga una statuizione di condanna alle spese delle fasi del giudizio di merito ovvero la condanna sanzionatoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., u.c..

In tali ipotesi, deve essere ammessa anche la proposizione di censure non strettamente inerenti le statuizioni di condanna, bensì il procedimento logico-argomentativo e la successione logica e causale che ha condotto il giudice del merito a dette statuizioni, poiché in caso contrario la doglianza finirebbe per non poter riguardare i presupposti stessi - sia in termini logici che in termini giuridici - delle statuizioni di condanna di cui si discute.

Cass. civ., sez. II, ord. 5 novembre 2019, n. 28466

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza 5 novembre 2019, n. 28466
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