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Impugnazione della delibera assembleare: citazione o ricorso?

Il giudizio va introdotto con citazione, ma anche il ricorso può essere considerato ammissibile, a condizione che lo stesso sia depositato in cancelleria nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
Avv. Gianfranco Di Rago 
Giu 27, 2022

Impugnazione delle delibere condominiali: citazione e ricorso pari sono. Anche a seguito della riformulazione dell'art. 1137 c.c. a opera della legge di riforma del condominio del 2012, il relativo giudizio civile può comunque essere introdotto con ricorso. A condizione, però, che l'atto sia depositato nella cancelleria del tribunale competente nel medesimo termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c.

Impugnazione delle deliberazioni assembleari: citazione o ricorso?

L'art. 1137 c.c. ante riforma, nell'attribuire ai condomini il potere di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, qualificava come ricorso l'atto introduttivo del relativo giudizio. Ciò sembrava comportare un'evidente deroga al sistema ordinario, che prevede in via generale che il giudizio civile sia introdotto mediante citazione a udienza fissa.

Invero le differenze fra l'atto di citazione e il ricorso sono molteplici. Mentre nel primo caso è il soggetto che agisce in giudizio (attore) a indicare alla controparte (convenuto) la data della prima udienza di comparizione (salvo, poi, l'eventuale spostamento della stessa da parte del giudice adito), provvedendo alla contestuale notifica dell'atto e al suo successivo deposito, nella seconda ipotesi è direttamente il giudice, previo deposito del ricorso da parte dell'interessato, a fissare la data dell'udienza (solo a questo punto il ricorrente dovrà notificare alla controparte copia del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza).

Quanto sopra può avere delle importanti conseguenze sulla validità dell'impugnazione della deliberazione che, in base al medesimo art. 11137 c.c., deve avvenire entro il termine di decadenza di 30 giorni, decorrenti dalla data dell'assemblea, per i presenti, e dal giorno della comunicazione del verbale assembleare, per gli assenti.

Nel primo caso, infatti, il condomino sarà tenuto soltanto a notificare il proprio atto di citazione entro il predetto termine, provvedendo successivamente all'iscrizione a ruolo della causa.

In caso contrario, invece, questi dovrà prontamente depositare in cancelleria il proprio ricorso entro il termine di 30 giorni, provvedendo nel contempo alla notifica dello stesso, ovviamente soltanto quando il giudice abbia fissato con decreto la data dell'udienza.

Per questo motivo si riteneva che il termine "ricorso" di cui al vecchio art. 1137 c.c. fosse da intendersi in senso a-tecnico, volendo fare riferimento in modo generico alla possibilità dei condomini di adire il giudice contro le deliberazioni invalidamente adottate dall'assemblea. Nella prassi era poi costante l'introduzione di questo tipo di giudizi mediante citazione.

Sul punto era poi intervenuta addirittura la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 8491/2011), che aveva chiarito che dette impugnazioni vanno generalmente proposte con atto di citazione, ma che le stesse possono ritenersi valide anche qualora siano state effettuate con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale competente nel medesimo termine di 30 giorni.

È cambiato qualcosa con la riforma della disciplina del condominio del 2012?

Nel nuovo art. 1137 c.c., introdotto dalla legge di riforma del condominio del 2012, è sparito il termine "ricorso", risolvendo in un sol colpo la questione della forma dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari.

La nuova disposizione si limita infatti a stabilire che chi intende impugnare una delibera che si assuma contraria alla legge o al regolamento di condominio deve chiederne l'annullamento all'autorità giudiziaria entro il termine di 30 giorni.

Alla luce dei principi generali che regolano il procedimento civile ordinario si deve quindi concludere che l'impugnazione giudiziale delle deliberazioni assembleari debba essere introdotta con atto di citazione.

A seguito della riscrittura del menzionato art. 1137 c.c. si è quindi presentato il problema opposto, ovvero se l'impugnazione delle delibere condominiali possa avvenire anche con un ricorso o se in questi casi la stessa debba ritenersi inammissibile. Si ritiene, però, che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni a suo tempo raggiunte dalla Suprema Corte, nella menzionata sentenza a sezioni unite del 2011.

A conferma di ciò si può richiamare l'autorevole parere espresso dalla Corte di Appello di Milano in una sentenza del 26 marzo 2019. Quest'ultima, richiamando la predetta decisione delle sezioni unite, ha evidenziato che l'impugnazione delle delibere assembleari va proposta con atto di citazione, in applicazione della regola generale di cui all'art. 163 c.p.c.

Tuttavia ha anche osservato come nessuna disposizione di legge vieti che le stesse vengano introdotte con ricorso, anche nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., ove il condomino opti per il rito sommario di cognizione.

In questo caso, a pena di inammissibilità, occorre però provvedere a depositare il ricorso nella cancelleria del Tribunale competente entro il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. Inoltre, in caso di scelta del rito sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c., il condomino impugnante dovrà indicare tutte le proprie difese nel ricorso introduttivo, non essendo prevista la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito di memorie contenenti chiarimenti e richieste istruttorie.

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