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Emissioni rumorose: il limite di tollerabilità non è mai assoluto

Vale il criterio comparativo secondo cui il limite di tollerabilità delle emissioni varia da luogo a luogo, secondo la situazione ambientale e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.
Avv. Eliana Messineo 

La Corte di Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 25976 del 6 settembre 2023, ha ribadito che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile dà luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).

Secondo la Suprema Corte la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma di cui all'art. 844 c.c. deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

Emissioni rumorose: il limite di tollerabilità non è mai assoluto. Fatto e decisione

I proprietari dell'appartamento soprastante un seminterrato locato ad un'Associazione dedita ad attività di intrattenimento musicale, anche in orario notturno. citavano in giudizio il proprietario del seminterrato e l'associazione conduttrice dell'immobile, al fine di sentire accertare la violazione della disposizione di cui all'art. 844 c.c., e per l'effetto sentire condannare l'Associazione a cessare l'attività di intrattenimento musicale quantomeno nelle ore notturne, ovvero, in via subordinata, condannarla al compimento delle attività strutturali di insonorizzazione dei rumori idonee ad eliminare definitivamente la propagazione delle emissioni, nonché a risarcire i danni, anche non patrimoniali.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande risarcitorie proposte dagli attori limitandosi ad inibire all'Associazione l'utilizzo del locale per attività di intrattenimento musicale dopo le 23:00

La pronuncia veniva parzialmente riformata in appello, sicché all'Associazione veniva inibita l'attività di intrattenimento musicale senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione con condanna della predetta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

La sentenza d'appello veniva impugnata in Cassazione, sulla base di sette motivi.

I ricorrenti lamentavano l'erroneità della CTU svolta in primo grado per aver il tecnico d'ufficio applicato il c.d. comparativo, per valutare il livello delle emissioni sonore, nonché l'omessa disamina delle note critiche alla CTU specie con riferimento alla cosiddetta componente tonale in bassa frequenza acriticamente ed immotivatamente addebitata all'Associazione.

Censuravano inoltre il rigetto da parte della Corte d'Appello di altri rimedi tecnici idonei a ricondurre le eventuali e contestate immissioni entro il limite della normale tollerabilità, nonché l'aver ritenuto sussistente un danno risarcibile in re ipsa pur in mancanza di una lesione alla salute e in assenza di alcuna prova dello stesso anche solo presuntiva.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le doglianze dei ricorrenti ad esclusione del sesto motivo che ha accolto per aver la Corte d'Appello erroneamente condannato unitamente all'Associazione, l'associato in proprio (per la Cassazione, la responsabilità dell'associato è sussidiaria, in quanto può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio comune, evenienza non sussistente nel caso di specie).

L'esame di tutti i motivi di ricorso ha consentito alla Corte di richiamare i principi di diritto in materia di emissioni acustiche rumorose evidenziando che il giudizio circa la congruità del metodo d' indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio, come pure circa l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente o di sostituirlo, è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice merito, insindacabile in sede di legittimità.

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Considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si è dunque espressa in tema di tollerabilità delle immissioni acustiche, richiamando i seguenti principi di diritto:

  • "In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter, conv. con modif. dalla l. 13 del 2009" (Cass., 20/07/2017, n. 1606), per cui resta valido il criterio comparativo che fa riferimento al disposto dell'art. 844 c.c., dato che "Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata" (così Cass., n. 1606/2017; Cass., 05/11/2018, n. 28201; Cass.,20198/2016).
  • "Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d' indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all' intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile" (Cass., 29/10/2015, n. 22117). Nella specie, la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di prime cure sotto il profilo dell'addebito di responsabilità alle allora appellanti, poi ricorrenti in Cassazione, sottolineando la completezza degli accertamenti peritali, svolti sia secondo il criterio comparativo sia secondo il criterio differenziale, nonché l'effettuazione dei rilievi fonometrici anche senza addebito della componente tonale, dunque motivando, come già il giudice di primo grado, in maniera adeguata e conforme agli orientamenti di legittimità, circa l'adozione del criterio prescelto ed il superamento dei limiti di tollerabilità sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, che aveva anche riscontrato in maniera adeguata le osservazioni del consulente di parte.
  • "Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all' interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno " in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass., 28/07/2021, n. 21649).
  • "Il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità" (Cass., Sez. 3, 18/07/2019, n. 19434). Nel caso di specie, i ricorrenti avevano allegato, sin dal primo grado di giudizio, di essere disturbati nel riposo serale e notturno in ragione di almeno cinque giorni a settimana, con pesante alterazione del sonno veglia e della qualità della vita privata e familiare, durante un lungo arco temporale.
  • Il giudice di merito non è vincolato all'adozione di determinate misure invece di altre, purché motivi la soluzione adottata (Cass., n. 21504/2018). Nel caso di specie, la Corte territoriale, anche a seguito di rinnovazione di CTU in appello, aveva ritenuto di ampliare la portata e l'efficacia della inibitoria estendendola senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione.
Sentenza
Scarica Cass. 6 settembre 2023 n. 25976
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