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Schiamazzi, pub e movida: quando c'è disturbo della quiete pubblica?

L'importanza della perizia fonometrica dei tecnici dell'Arpa per stabilire quando scatta il reato di disturbo del riposo delle persone.
Avv. Mariano Acquaviva 
Feb 24, 2022

Quella contro il vicino rumoroso sembra essere una guerra persa. Richiami, diffide e perfino intimazioni formali da parte dell'autorità giudiziaria spesso non servono a restituire la tranquillità a chi l'ha persa a causa del vicino che sembra essere indemoniato.

Le cose sono anche peggiori quando a dare fastidio non è una persona o una famiglia, bensì un esercizio commerciale, come ad esempio un pub. Schiamazzi, pub e movida: quando c'è disturbo della quiete pubblica?

La Corte di Cassazione Penale (4 febbraio 2022 n. 3952) è tornata recentemente sulla questione, confermando un principio oramai più che consolidato: per aversi il reato di disturbo della quiete pubblica è sufficiente che detto disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio.

La pronuncia è degna di rilievo non tanto per essersi posta nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza, ma per l'importanza che è stata attribuita ai rilievi tecnici effettuati dall'Arpa. Analizziamo dunque questa sentenza, che consentirà di comprendere quando c'è disturbo della quiete pubblica in caso di schiamazzi, pub e movida.

Disturbo della quiete pubblica: il caso del pub rumoroso

In primo e in secondo grado il gestore di un pub veniva condannato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (meglio noto come "disturbo della quiete pubblica") per via degli schiamazzi provenienti dalla propria attività, soprattutto durante le ore notturne.

È appena il caso di ricorda che l'art. 659 c.p. prevede due tipi di condotte capaci di integrare l'illecito:

  • la prima, contemplata nel primo comma, stabilisce che commette reato chi, "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici";
  • la seconda, prevista al comma successivo, punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità pubblica.

Trattasi di due fattispecie diverse, in quanto la prima punisce, in maniera generica, chi reca disturbo al riposto delle persone, mentre la seconda si applica solamente ai titolari/gestori di attività potenzialmente rumorose, quando superano le soglie stabilite dalla legge o le altre regole previste per l'attività.

Di conseguenza, mentre chiunque può incorrere nella prima fattispecie di reato, purché arrechi disturbo agli altri (a prescindere da misurazioni rigorose, come ad esempio quelle che accertano il superamento dei decibel consentiti), la seconda si connota come reato proprio, che può essere integrato solo da determinati soggetti e solamente se si infrangono le regole normative.

Schiamazzi dal pub: i motivi del ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per Cassazione.

Innanzitutto, l'imputato si lamentava dell'erronea applicazione del primo comma dell'art. 659 c.p., cioè della norma che punisce il disturbo indifferenziato del riposo delle persone. Nel caso di specie, infatti, egli era stato condannato sostanzialmente sulla scorta della perizia fonometrica effettuata dalla parte civile.

L'imputato, dunque, non avrebbe potuto essere condannato per disturbo alla quiete pubblica generale, bensì al massimo per effetto del secondo comma dell'art. 659 c.p., essendo peraltro titolare di un pub.

Insomma: il supposto superamento dei limiti di emissioni integrava un fatto diverso che esulava dal contestato disturbo indifferenziato del riposo delle persone, risolvendosi in una valutazione ad personam e solo in relazione alle misurazioni effettuate dall'Arpa nell'abitazione della parte civile.

La condanna era così intervenuta per un fatto diverso, nonostante fosse stato dato atto che alla situazione concorreva l'ubicazione del locale in zona che attirava persone anche in ora notturna, con affollamento esteso altresì all'esterno dei locali.

Con altro motivo il ricorrente osservava che il semplice superamento del parametro acustico stabilito dalla legge non appariva costituire requisito sufficiente ad integrare la capacità di disturbo della pubblica quiete, attesa la necessità di un'attitudine al disturbo di numero indeterminato di persone.

Al riguardo, il luogo dove il ricorrente esercitava la propria attività era posto al centro della cosiddetta movida, sì che appariva inverosimile che la sola attività di somministrazione ai tavoli fosse tale da provocare addirittura un inquinamento acustico, a fronte delle diverse centinaia di persone che ivi si assembravano, nonché della presenza di altri esercizi commerciali in tesi ancor più rumorosi per tipologia di clientela e carenza di spazi interni.

Secondo l'imputato, dunque, vi era una congerie di fonti acustiche idonee a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone, estranee all'attività del suo pub, come era emerso nel corso dei rilievi, che non avevano mai individuato il differenziale acustico relativo all'attività commerciale.

Schiamazzi, pub e movida: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (n. 3952/2022), ha rigettato il ricorso confermando la condanna.

Al di là delle (ovvie) considerazioni sull'impossibilità di esprimersi sulle valutazioni di merito che concernono gli altri gradi di giudizio, in questa sede va ribadito il principio, nuovamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio".

A parere dei giudici di piazza Cavour, le conclusioni complessivamente tratte dal tribunale non possono ritenersi illogiche, laddove in definitiva è stato dato atto che anche i testi introdotti dalla difesa non hanno in realtà negato i rumori, limitandosi a ricondurli alle altre e diverse attività commerciali che nella zona - deputata in qualche modo alla movida - si affacciavano.

Proprio su questo punto si innesta l'importanza della perizia fonometrica.

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Accertamenti Arpa: prove di disturbo acustico dal pub

Secondo la Corte di Cassazione, le intollerabili immissioni rumorose patite dalla vittima provenivano in maniera diretta dal pub dell'imputato e non, come invece sostiene quest'ultimo, dalla movida della città in generale.

Tanto è stato confermato dalle risultanze degli accertamenti tecnici, che hanno dato conto della maggiore distanza delle altre attività commerciali (bar, pizzerie, ecc.) e quindi della loro sostanziale ininfluenza rispetto all'immobile occupato dalla parte civile.

Tant'è che la sentenza impugnata, contrariamente ai rilievi del ricorrente, ha parimenti ricordato come le misurazioni effettuate in momenti o periodi di chiusura del pub dell'imputato avevano fornito esiti del tutto opposti.

Secondo la Cassazione, va osservato che in effetti la sentenza impugnata, quasi interamente costruita sulla trasposizione delle dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dell'Arpa, ha dato ampio conto degli esiti degli accertamenti, nonché della situazione dei luoghi e della manifesta rumorosità dell'attività gestita dall'odierno ricorrente in relazione al vociare e agli schiamazzi provenienti dall'esercizio, che in definitiva si poneva come unica fonte del disagio per la parte civile ma non solo per questa, come è emerso dall'istruttoria orale e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che aveva evocato anche una raccolta di firme organizzata contro di lui e la sua attività commerciale.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in condominio

Sentenza
Scarica Cass. Pen. 4 febbraio 2022 n. 3952
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