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Non va demolita la canna fumaria del pub se collegata ad un impianto di abbattimento fumi e rumori di ultima generazione

L'impianto di abbattimento delle emissioni gassose e rumorose di avanzata tecnologia, consentono la regolare prosecuzione dell'attività commerciale.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il TAR Campania (Sez. II, sent. 3 aprile 2019), annulla il provvedimento del Comune che imponeva la demolizione della canna fumaria di un pub; le varie contestazioni sollevate dalla proprietaria e l'adozione di un impianto di abbattimento delle emissioni gassose e rumorose di avanzata tecnologia, consentono la regolare prosecuzione dell'attività commerciale.

I fatti. Alla proprietaria di un locale per la ristorazione vengono contestate, da parte del condominio sovrastante (da sempre contrario all'apertura della predetta attività), le continue emissioni inquinanti, sia olfattive che acustiche, rivenienti dall'impianto fumario; lo stesso condominio chiede l'intervento del Comune che, per tramite di ASL e ARPAC intervenuti con sopralluoghi tecnici, ordina la demolizione della canna fumaria.

La proprietaria del pub, che ha regolarmente avviato l'attività di ristorazione con idonea SCIA commerciale e ha installato un impianto di abbattimento fumi e rumorosità di ultima generazione che contiene le emissioni ben al di sotto dei parametri di legge, si oppone al provvedimento.

Le contestazioni. La titolare dell'esercizio commerciale pone dunque una serie di contestazioni sotto diversi profili, partendo da quello igienico-sanitario:

  • il provvedimento di violazione dell'art. 80, co. 4, del RUEC, secondo il quale tutte le canne fumarie devono prolungarsi di 1,5 mt. al di sopra del tetto o terrazzo non praticabile e di 2,5 mt. al di sopra di uno praticabile, con finalità di preservare la collettività dalle emissioni inquinanti, è firmato da un semplice funzionario e non, come previsto dalla legge per problematiche connesse all'ambito igienico-sanitario, dal sindaco tramite specifica ordinanza;
  • quanto indicato dal suddetto art. 80 RUEC che prevede l'installazione di canna fumaria esterna per limitare emissioni odorigene e rumorose, non tiene conto affatto delle evoluzioni tecnologiche intercorse in tema di areazione e riciclo dell'aria, abbattimento odori e fluidi gassosi (vapori, fumi, esalazioni, gas, ecc.); questi impianti non incidono sulla conformazione architettonica e non alterano dunque le caratteristiche dell'immobile, non sono invasivi e, come previsto anche dal regolamento della regione Lazio, si configurano quali vie di fumo alternative; garantiscono un'efficienza di rendimento ben superiore all'impiego di una canna fumaria; pertanto la richiesta di demolizione è illegittima.

Sotto il profilo urbanistico, si pongono ulteriori contestazioni l'ordinanza di demolizione è illegittima anche dal punto di vista edilizio; l'impianto di abbattimento fumi/odori, infatti, rientra nella categoria dei volumi tecnici e dunque privo di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale la cui realizzazione non richiede il permesso di costruire; la proprietaria, presentando la SCIA commerciale, ha ottenuto il nulla osta del Comune il quale è tenuto a verificare la conformità dei locali alle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie (rilasciando l'autorizzazione all'avvio dell'attività, è implicita dunque anche la regolarità dei locali).

In tal caso, pertanto, l'eventuale irregolarità avrebbe previsto tutt'al più una sanzione pecuniaria e non un'ordinanza di demolizione.

Anche dal punto di vista degli accertamenti tecnici, la proprietaria solleva una contestazione i sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Comune, della ASL e dell'ARPAC, erano finalizzati ad accertare eventuali irregolarità; tuttavia, le presunte immissioni sono state valutate in maniera soggettiva, senza l'ausilio di idonea strumentazione (così come previsto dalla normativa di settore); anche le indagini fonometriche sono da considerarsi nulle: l'unico rilievo eseguito all'interno dell'appartamento di un condomino (alle ore 22.00), ha riscontrato un valore ben al di sotto del limite di 55 db previsto dal regolamento per le ore notturne.

A seguito di questo rilevamento, pur rientrando nei limiti consentiti, la proprietaria aveva ulteriormente adottato misure per ridurre l'inquinamento acustico.

La decisione. A seguito delle contestazioni inoltrate dalla proprietaria dell'esercizio di ristorazione, si costituivano in giudizio sia il Comune, sia l'ARPAC (che richiedeva l'estromissione dal giudizio), sia l'ASL, sia il Condominio in persona dell'amministratore pro tempore; quest'ultimo adduceva diverse motivazioni ribadendo che sin da subito i condomini si erano espressi contro l'apertura del pub e l'installazione di qualsivoglia impianto di aspirazione/cappa/canna fumaria all'interno dell'area condominiale, oltreché aver lamentato frequentemente la presenza di sgradevoli odori e fumi di friggitoria e rumori molesti.

Il TAR Campania, accogliendo le contestazioni della proprietaria del pub, annulla il provvedimento di demolizione della canna fumaria e condanna il Comune al pagamento delle spese a favore della ricorrente.

Distanza canna fumaria da balconi e finestre

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