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Si alla canna fumaria sul muro perimetrale dell'edificio condominiale se non lede il decoro architettonico

Quando la canna fumaria può essere installata sul muro perimetrale.
Avv. Leonarda Colucci 

Quali sono le condizioni affinché il singolo condomino possa installare una canna fumaria?

Il fatto. Un condominio cita in giudizio uno dei condomini sostenendo che quest'ultimo ha realizzato abusivamente una canna fumaria appoggiata al muro comune dell'edificio violando quanto espressamente previsto dal regolamento condominiale, e determinando un serio pregiudizio alla funzionalità ed all'estetica dello stabile.

Il condominio, per tali ragioni, chiede una sentenza di condanna che obblighi il condomino alla rimozione della canna fumaria a sua cura e spese.

Si costituisce l'inquilino sostenendo la piena legittimità del suo operato contestando in toto le richieste del condominio.

La sentenza del Tribunale di Campobasso del 24.9.2014, n. 715. Il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie si discute di utilizzo della cosa comune si sensi dell'articolo 1102 del codice civile norma che riconosce a ciascun condomino la possibilità di trarre dalla cosa comune un'utilità più intensa rispetto a quella che ne venga tratta dagli altri condomini, a condizione però che non venga compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri condomini e che non ne venga alterata la destinazione ed il decoro architettonico del bene. (Cass. civ. 1.8.2001 n. 10453; Cass. civ. 23.2.2012 n. 2741; Cass. civ. 31.7.2013 n. 18350).

Riguardo all'utilizzo della cosa comune che si concretizza nell'appoggio della canna fumaria al muro perimetrale dell'edificio la sentenza del Tribunale di Campobasso si riporta ad una pronuncia della Cassazione che analizza una fattispecie simile rilevando che “l'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico" (Cass. civ. sent. n. 6341 del 16.5.2000)”.

Tenendo conto, quindi, dei criteri che deve rispettare l'utilizzo della cosa comune da parte di uno dei condomini, Il Tribunale di Campobasso ha dovuto accertare se, nel caso sottoposto al suo esame, la canna fumaria realizzata da uno dei condomini abbia arrecato un pregiudizio alla struttura dell'edifico ovvero ne abbia alterato il decoro architettonico.

A parere del Condominio la realizzazione di tale canna fumaria potrebbe arrecare pregiudizio alle facciate isolanti interne che il condominio ha fatto realizzare, dato che essendo l'edificio ubicato in una zona montana durante i mesi invernali si sarebbe verificato uno shock termico che avrebbe determinato, con il passare del tempo, micro lesioni ai pannelli isolanti.

La canna fumaria deve essere rimossa se altera l'estetica del fabbricato.

Ma la tesi sostenuta dal condominio non trova alcun riscontro soprattutto alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, espletata peraltro in pieno inverno, che ha rilevato come la canna fumaria in questione, appoggiata sul muro perimetrale dell'edificio, non aveva determinato alcun danno al bene comune.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale lesione del decoro architettonico ad opera della canna fumaria in questione la stessa consulenza ha evidenziato che, nello specifico, tale canna consiste in un piccolo e sottile tubicino collocato sulla parte laterale del fabbricato e dello stesso colore degli infissi.

Orbene la valutazione di tutti questi elementi ha indotto il Giudice ad escludere che la canna in questione abbia determinato alcun pregiudizio.

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L'unico errore che il condomino che ha realizzato la canna in questione ha commesso, secondo la sentenza in commento, è stato quello di non comunicare agli altri condomini la sua intenzione di collocare tale canna fumaria appoggiandosi al muro perimetrale comune, ma allo stesso tempo la pronuncia evidenzia che tale omissione non abbia carattere tanto grave da compromettere la liceità dell'intervento.

Il Tribunale di Campobasso una volta accertato che l'utilizzo della cosa comune effettuata dal convenuto non compromette il pari uso della stessa da parte di tutti gli altri condomini, e non reca pregiudizio alla stabilità dell'edificio così come non ne altera il decoro architettonico, la canna fumaria resta al suo posto.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Campobasso, 24.9.2014, n. 715
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