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Stop alla canna fumaria anche se il regolamento comunale che dispone l'altezza minima risulta successivo alla costruzione.

L'ordinanza del Comune dispone la rimozione della canna fumaria, preesistente al regolamento comunale e nociva per l'igiene e la salute pubblica.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

TAR Puglia - Lecce, sentenza n. 1165 del 22 maggio 2013

È illegittima l'ordinanza del Comune che dispone la rimozione tout court della canna fumaria, preesistente al regolamento comunale e nociva per l'igiene e la salute pubblica, senza consentire la preventiva partecipazione dell'interessato al fine di ricercare eventuali soluzioni tecnico-amministrative alternative alla rimozione, idonee ad eliminare il rischio di inquinamento.

È quanto emerge dalla sentenza del Tar Lecce in commento, che accoglie il ricorso presentato dal proprietario della canna fumaria avverso l'ordinanza con la quale il Comune, sul presupposto che la canna medesima fosse stata realizzata in violazione delle distanze previste dal regolamento comunale di igiene e sanità, ne ordinava la rimozione nel termine di trenta giorni.

Il fatto. La determinazione del Comune origina da un esposto presentato dalla vicina di casa, che si lamentava delle emissioni di fumi provenienti dalla canna fumaria in questione, invocando interventi di adeguamento alle norme regolamentari.

Il proprietario della canna fumaria proponeva ricorso avverso l'ordinanza, sostenendo, tra l'altro, che il manufatto era stato costruito prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale e che, pertanto, nessuna violazione delle norme disciplinanti le distanze della proprietà vicinale poteva essere contestata.

L'irretroattività non vale se c'è di mezzo la salute. La giurisprudenza è ferma nel ritenere operante in materia il principio di irretroattività, in forza del quale lo ius supervenies delle distanze tra gli edifici non può, di norma, produrre effetti retroattivi su situazioni già consolidate.

Rileva tuttavia il Tribunale amministrativo leccese che, nella fattispecie, l'ordinanza impugnata non sia stata adottata dal Comune nell'esercizio del potere di controllo in materia edilizia, bensì per rimediare agli inconvenienti igienico-sanitari prodotti da una canna fumaria non conforme al sopravvenuto regolamento comunale.

Pertanto, nonostante il richiamato principio di irretroattività, "qualora le canne preesistenti alle canne fumarie, per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengono comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell'atmosfera o della cattiva dispersione, la competente Autorità sia comunque facoltizzata a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l'imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in gradi di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario" (cfr. Tar Marche, n. 960 del 06/08/2003).

Il Comune non può ordinare l'abbattimento della canna fumaria senza prima studiare soluzioni alternative in contraddittorio con l'interessato.

Stop alla canna fumaria che con le sue emissioni assedia la casa del vicino, anche se il regolamento comunale che dispone l'altezza minima delle condotte di scarico risulta successivo alla costruzione incriminata: il principio dell'irretroattività non vale quando il provvedimento è adottato a tutela della salute pubblica.

Ciò che invece l'amministrazione non può fare è ordinare direttamente la demolizione del manufatto senza prima vagliare eventuali soluzioni alternative in contradditorio con le parti interessate.

Nel caso di specie, afferma il Tar Lecce, appare evidente come l'amministrazione locale sia pervenuta alla determinazione di ordinare la rimozione della canna fumaria senza, convenientemente, procedere ad una doverosa ricerca di eventuali soluzioni alternative, idonee ad eliminare il paventato rischio di inquinamento.

Valutazione che, ad avviso del collegio, sarebbe stata vieppiù opportuna in considerazione, da un lato, della preesistenza della canna fumaria al regolamento comunale, dall'altro lato, dal tenore dell'esposto presentato dalla proprietaria vicina, che si limitava a sollecitare un adeguamento della canna fumaria alle norme regolamentari.

Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo. Il Comune resistente, dunque, bene a fatto a far prevalere le norme a tutela della salute pubblica a quelle in materia edilizia.

Ha sbagliato, invece, ad adottare subito la misura "drastica" della rimozione della canna fumaria senza prima ricercare soluzioni alternative, coinvolgendo le parti interessate, al fine di giungere ad una più conveniente ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

In tale prospettiva, il Tar Lecce ha accolto la doglianza espressa in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990: "l'assenza di un puntuale vincolo di abbattimento della canna avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a garantire la partecipazione dell'interessato ai fini, evidentemente, di ricerca una soluzione tecnico amministrativa più appropriata previo contradditorio con le parti interessate", in ossequio ai principi di partecipazione al procedimento amministrativo.

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