#1 Inviato 27 Gennaio, 2016 Buonasera a tutti. Devo fare una nuova canna fumaria per una stufa a pellet. Ho un appartamento al piano terra, con una stanza senza riscaldamento, e la soluzione più appropriata è una stufa a pellet. Con la canna fumaria dovrei passare sul giardino del mio condomino che abita sopra di me. In ogni caso la canna fumaria è addossata sul muro perimetrale del condominio. Soltanto la parte iniziale è sul giardino. La stanza che devo riscaldare ha come unico sbocco una bocca di lupo che dà su questo giardino. Vorrei sapere se posso passare nella proprietà del mio vicino per andare sul tetto con la canna fumaria. La bocca di lupo è zona condominiale. Grazie a tutti.
#2 Inviato 27 Gennaio, 2016 se ho capito bene devi far passare la canna fumaria fino a sopra il tetto sul muro perimetrale del fabbricato, per fare questo devi entrare nel giardino del tuo vicino. Se è così puoi farlo rispettando il dettato dell'art. 1102 c.c. art. 843 Codice Civile Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune . Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
#3 Inviato 27 Gennaio, 2016 Una recente sentenza spiega bene le possibilità. Trib. Campobasso sent. n. 715 del del 24.09.2015: L’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico (Nella fattispecie, all’esito dell’istruttoria, è stato accertato che la canna fumaria appoggiata dal convenuto all’esterno del muro perimetrale del fabbricato condominiale non arrecava pregiudizio alla struttura dell’edificio né alterava il decoro architettonico). Nel tuo caso però, visto che la canna fumaria (calda!) dovrebbe passare per una proprietà privata altrui (giardino), dovrai rispettare tutti gli adempimenti normativi, le distanze, la sicurezza delle persone, ecc. Tutti i riferimenti li trovi al "solito" link: http://www.condomini.altervista.org/CanneFumarie.htm
#4 Inviato 27 Gennaio, 2016 JOSEFAT ho trovato molto utile il tuo intervento e mi permetto di porti un mio quesito (scusami se ti do del tu, ma ho 71 anni e comunque ti rispetto), abito in una palazzina che ha un cortile sbarrato da cancello, dento il cortile vi sono i contatori del gas degli appartamenti della palazzina, da molti anni, adesso chi ha ereditato, ci impedisce di poter una volta ogni tanto di visionare i contatori per la telelettura, cosa è possibile fare e cosa prevede la legge in questi casi? Vorrei poter almeno un paio di volte all'anno fare l'autolettura, ma mi viene impedito. Grazie
#5 Inviato 28 Gennaio, 2016 JOSEFATho trovato molto utile il tuo intervento e mi permetto di porti un mio quesito (scusami se ti do del tu, ma ho 71 anni e comunque ti rispetto), abito in una palazzina che ha un cortile sbarrato da cancello, dento il cortile vi sono i contatori del gas degli appartamenti della palazzina, da molti anni, adesso chi ha ereditato, ci impedisce di poter una volta ogni tanto di visionare i contatori per la telelettura, cosa è possibile fare e cosa prevede la legge in questi casi? Vorrei poter almeno un paio di volte all'anno fare l'autolettura, ma mi viene impedito. Grazie visto che all'interno del cortile sono posizionati i contatori dei vari condomini, sembrerebbe che tale spazio, benché privato, sia gravato da servitù d'accesso. Quindi il proprietario del cortile deve permettere l'ingresso ai condomini che hanno necessità di visionare i propri contatori. In caso di rifiuto da parte dello stesso bisognerà intraprendere un'azione legale. art. 843 Codice Civile Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.