Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il Comune è solidalmente responsabile con gli esercenti commerciali per i danni da rumori molesti subiti dai condòmini

Esercenti e Comune sono obbligati ad utilizzare tutta una serie di misure per rendere le immissioni rumorose legate all'esercizio delle attività commerciali entro i limiti di tollerabilità
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. I residenti di un immobile in condominio agiscono in giudizio contro il Comune ed i titolari degli esercizi commerciali provenienti dagli esercizi commerciali, bar e ristoranti, affacciantisi sulla piazza prospiciente il loro condominio per immissioni acustiche intollerabili.

Sostengono infatti che tutti esercizi commerciali citati sono stati destinatari, da parte del Comune, di provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico e che ivi vi hanno installato tavoli e sedie destinati al servizio per i clienti a tutte le ore del giorno e della notte.

Per tali motivi, chiedevano al Tribunale di accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche denunciate e condannare, ai sensi dell'art. 844 c.c., sia il Comune che gli esercenti a cessare le immissioni acustiche illegittime, inibendo le attività che ne costituiscano la fonte, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subiti, per la violazione dei diritti alla salute e al rispetto della vita privata e familiare.

Risarcimento del danno da immissioni rumorose provenienti da una falegnameria

Diritto alla salute. Il Tribunale di Como, sentenza n. 312 del 18 marzo 2019, ha respinto tutte quelle eccezioni pregiudiziali avanzate dal Comune.

Innanzitutto, ha affermato che la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedono tutela deve essere qualificata come diritto soggettivo, da identificarsi nel diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, diritti inviolabili ed assoluti che non trovano compressioni nell'esercizio del potere pubblico dell'amministrazione.

Pertanto, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria poiché l'azione, diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle immissioni intollerabili, non investe nessun provvedimento amministrativo

Difetto di competenza. Il Tribunale ha respinto anche il difetto di competenza per materia in quanto al riguardo è sufficiente rilevare che in materia di immissioni la competenza del giudice di pace è limitata alle cause "relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione".

Illegittimità dei provvedimenti. È stata anche respinta l'inammissibilità della domanda relativa all'illegittimità dei provvedimenti.

Anche questa eccezione è priva di fondamento, poiché gli attori non hanno richiesto l'annullamento dei provvedimenti ma l'illegittimità della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di sentirne affermare la responsabilità concorrente della PA con gli altri convenuti.

Articolo 844 del codice civile. Respinta infine l'eccezione d'inammissibilità dell'azione promossa dagli attori, ai sensi dell'art. 844 c.c., per difetto di attualità della lesione lamentata poiché è risultato documentato ed anche accertato in sede di CTU che i provvedimenti concessori, non erano scaduti, in quanto ripetutamente rinnovati.

Tale responsabilità, pertanto, è stata accertata in base al principio del neminem laedere, secondo i parametri della negligenza e della imprudenza, nel non aver previsto le dovute misure idonee a contenere le immissioni intollerabili di rumore, ma anzi provvedendo nel tempo ad ampliare il contenuto delle concessioni di suolo pubblico, aumentando negli anni posti a sedere ed orari di apertura delle aree esterne.

Pertanto il Tribunale ha condannato gli esercenti convenuti ed il Comune ad obbligarsi ad utilizzare tutta una serie di misure per rendere le immissioni rumorose legate all'esercizio delle attività commerciali entro i limiti di tollerabilità individuati dal consulente tecnico d'ufficio.

Rumori in condominio, la prova del superamento della normale tollerabilità

Risarcimento danni. Il Tribunale di Como ha altresì rilevato che l'Ente locale ha contribuito, in concausa con gli esercizi, al determinare il danno patrimoniale conseguente ad immissioni illecite.

Nel caso di specie, si è ritenuta configurata una significativa ed apprezzabile lesione del bene della vita menzionato, passibile pertanto di tutela risarcitoria, ritenendosi dimostrato in via presuntiva che il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., abbia cagionato alla famiglia attrice una compromissione del godimento della propria abitazione ed un persistente disagio sopportato nell'esplicazione della propria quotidianità a causa di una condotta illecita posta in essere dai danneggianti.

Secondo il giudice, infatti, il palese superamento dei limiti di immissione previsto dalla legge, la vicinanza dell'abitazione degli attori alla piazza, l'affaccio di diverse finestre sull'area - quelle del soggiorno e quelle del corridoio che dà ingresso alle camere da letto - sono infatti tutti indici dai quali si può ragionevolmente presumere la lamentata impossibilità degli attori di godere del riposo e di attendere serenamente alle proprie attività quotidiane in orario serale (conversazione, studio, lettura, visione di programmi televisivi).

In definitiva il Tribunale ha riconosciuto in favore degli attori la somma complessiva di euro 60mila, oltre interessi e spese legali poste a carico solidale degli esercizi convenuti e del Comune.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento