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Rumori, abusi di strumenti sonori e musica ad alto volume.

Musica ad alto volume: se il danno non è arrecato a più soggetti il fatto non sussiste.
Avv. Maurizio Tarantino 

Per far scattare il reato è necessario che il rumore sia tale da arrecare disturbo ad una platea indeterminata di persone e non già ad un gruppo limitato di individui.

Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.25424 del 20 giugno 2016 in merito alla responsabilità da immissioni sonore.

I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Rossano dichiarava Tizio, quale titolare del bar-ristorante, colpevole del reato di cui all'articolo 659 cod. pen. in quanto, in occasione di una manifestazione musicale, erano stati segnalati rumori, abusi di strumenti sonori e di musica ad alto volume (dalle ore 21 alle ore 4,00 circa) disturbando così il riposo delle persone residenti vicino al locale pubblico.

Per tali motivi, Tizio veniva condannato alla ammenda e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Successivamente, Tizio impugnava la detta sentenza lamentando l'erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione della condotta, rilevando la configurabilità del reato di cui all'articolo 659 cod. pen. in relazione all'esiguo numero delle persone che avevano lamentato l'esistenza di rumori molesti e comunque, dovendo la condotta rientrare nella ipotesi di illecito amministrativo.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L'art. 659 c.p. prevede che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità”.

L'illecito disciplina un reato contravvenzionale, ciò vuol dire che il comportamento illecito potrà essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto più semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti). L'interesse tutelato è l'ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.

Le diverse fattispecie di un unico reato. La giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di precisare che l'articolo 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 e nel comma 2.

L'elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità.

Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 659 cod. pen., comma 1 per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Cass. Penale 16 aprile 1999, n. 4820).

In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l'ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, mentre l'ipotesi contemplata nel comma 2, che concerne l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosità collegata al verificarsi dell'esercizio del mestiere rumoroso al di là dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (così anche Cass. Penale 12.6.2012, n. 39852).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Con tale pronuncia, i giudici di piazza Cavour sono stato di diverso avviso; ergo, di altro orientamento. Difatti, secondo la Suprema Corte, laddove la condotta rumorosa risulti comunque idonea - quale che sia la fonte del rumore ed il contesto in cui esso si produce - a turbare l'altrui pubblica tranquillità, mantiene rilevanza penale la condotta contemplata tanto nel 1 che nel 2 comma della norma codicistica.

Tale ragionamento riviene dal recente orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell'ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile:

A) l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;

B) il reato di cui al comma 1 dell'articolo 659 cod. pen., ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;

C) il reato di cui al comma secondo dell'articolo 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica. (In tal senso Cass. Penale sentenze del 18 settembre 2014 n. 42026 e del 21 gennaio 2015 n. 5735).

Premesso ciò, nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fatto derivare la configurabilità del reato esclusivamente dalla prosecuzione dell'attività musicale fino alle prime ore del mattino che aveva costretto un condomino a chiamare l'intervento dei Carabinieri perché non riusciva a dormire.

Tuttavia, gli ermellini, hanno contestato la pronuncia del Tribunale in quanto nessuna valutazione è stata compiuta dal giudice in ordine alla effettiva entità del fenomeno rumoroso in relazione alla media sensibilità del gruppo sociale intesa come rumori tali da arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non ad un gruppo limitato di individui, ma ad una platea diffusa di soggetti, in quanto è solo la propagazione generalizzata e diffusa sul territorio che connota l'attitudine offensiva di quelle determinate vibrazioni rumorose la cui valutazione è rimessa al giudice di merito” (Cass. Penale sentenze del 13.5.2014 n. 23529 e del 5.2.2015 n. 11031).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Rumori in Condominio: la prova del superamento della normale tollerabilità può essere fornita con testimoni.

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 5 - 20 giugno 2016, n. 25424
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