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Discoteca e rumori oltre la soglia, scatta il risarcimento del danno

Risarcimento danni per immissioni acustiche: come ottenere giustizia contro le discoteche e proteggere il proprio benessere psico-fisico in caso di rumori eccessivi.
Avv. Marta Jerovante 
4 Ago, 2016

Il caso La controversia origina dall'istanza che un gruppo di condomini aveva promosso contro la società conduttrice di una delle unità collocate nel medesimo stabile ed ivi esercente attività di discoteca.

Il giudice di prime cure aveva condannato la convenuta ad apporre idonea sigillazione alle porte-finestre del primo piano, ma aveva respinto la pretesa risarcitoria osservando, da un lato, che le misure imposte ridimensionassero notevolmente la carica lesiva dell'attività acustica, dall'altro, che le parti attoree non avessero fornito una prova rigorosa del danno alla salute lamentato.

Il giudice dell'appello riformava la sentenza impugnata, condannando la società gestore della discoteca al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di 10.000 euro. La società proponeva infine ricorso in cassazione, lamentando che il giudice dell'appello:

  • avesse erroneamente considerato che l'accertata intollerabilità delle immissioni liberi la parte dal provare una specifica compromissione della sua salute;
  • non avesse compiuto, in sede di quantificazione del danno, alcun accertamento specifico.

La decisione La Corte di legittimità, con sentenza del 27 giugno 2016, n. 13208, ha giudicato infondati entrambi i motivi di ricorso.

Sotto il primo profilo, i giudici hanno rilevato che, pur «non essendo astrattamente predicabile la configurabilità di un danno in re ipsa […], il giudice [può], in subiecta materia, avvalersi della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che eccedono la soglia della normale tollerabilità sono di per sé idonee a provocare una compromissione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente ad esse esposto».

Peraltro, nel caso di specie, in sede di appello era stato accertato che i condomini avevano prodotto la documentazione medica attestante «le condizioni di salute lato sensu patologiche conseguenti all'esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore».

La Suprema Corte ha pertanto concluso che «le allegazioni, la documentazione e l'evocazione di una regola di comune esperienza siano sufficienti ad integrare i necessari estremi dell'an e del quantum probatorio richiesto al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria».

Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del convincimento del giudice dell'appello, richiamando nuovamente un proprio costante indirizzo «a mente del quale la liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile sia quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto, essa si presenti particolarmente difficoltosa».

Si rammenta al riguardo che se, in tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, vale la regola che pone sul soggetto leso l'onere di provare il danno del quale chiede la riparazione (Cass. civ., 24 maggio 2001, n. 7093), spetta però al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo appunto, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. civ., 18 aprile 2001, n. 5687).

Specificamente, il giudice vi può ricorrere:

  • nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del preciso ammontare del danno (per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo);
  • nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass. n. 98/1382; Cass. 96/11535; Cass. n. 98/4914; Cass. 00/409; Cass. n. 94/9039).

Si segnala inoltre che si tratta di un potere esercitabile anche d'ufficio (Cass. civ., 27 gennaio 1987, n. 736), indipendentemente da una richiesta in tal senso delle parti (Cass. civ., 11 agosto 1997, n. 7459; Cass. civ., 25 febbraio 2000, n. 2148).

Come infine rammentato anche dalla Corte nel caso di specie, la valutazione così compiuta dal giudice di merito, ove non sia inficiata da errori logico-giuridici, si sottrae al controllo di legittimità (Cass. n. 6414/2000; 20271/2002; 12613/2010, cit. in motivazione).

I precedenti. Nella sentenza in commento si ribadisce quindi il principio secondo il quale presupposto del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da immissioni è l'accertamento della loro intollerabilità, in base ai criteri di rilevazione demandati al prudente apprezzamento del giudice: anche in Cass. civ., 12 febbraio 2016, n. 2864, ad esempio, i giudici hanno osservato che «quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l'esistenza del danno è in re ipsa, e pertanto il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 c.c.»

(nel caso di specie, una condomina, condannata sia dal Giudice di pace che dal Tribunale in veste di giudice d'appello a risarcire i danni cagionati per immissioni rumorose, aveva proposto ricorso in cassazione: la ricorrente lamentava, tra le altre cose, che fosse stato riconosciuto il risarcimento del danno sebbene non potesse ravvisarsi alcun danno patrimoniale, trattandosi di un fatto immissivo privo di rilevanza penale e in assenza di una prova del danno lamentato.

In forza del menzionato indirizzo, la Corte di legittimità ha giudicato infondato l'esposto motivo di ricorso).

Per la verità, deve segnalarsi che, all'indomani delle sentenze "gemelle" n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, la casistica giurisprudenziale successiva aveva finito - molto spesso per difficoltà legate proprio ad oneri probatori - per fare ricorso a figure quali il diritto al benessere e alla serenità domestica, e riconoscere la risarcibilità del danno esistenziale, in ragione di un deterioramento della abitudini di vita, laddove si fosse accertata la sola intollerabilità dell'immissione: in tal modo si assumevano il danno in re ipsa e il risarcimento automatico.

La Suprema Corte è allora nuovamente intervenuta, con una pronuncia resa a sezione unite, anche al fine di porre un freno a quella tendenza interpretativa: premesso che, a norma dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, il danno biologico può essere ritenuto soltanto in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, i giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che:

«si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del c.t.u., del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti e testimonianze) avvalendosi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni»

(Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26975. Nello stesso senso, Trib. Milano, 17 dicembre 2008, che compie anzi un passo in avanti affermando che il danno alla salute prodotto da immissioni rumorose intollerabili può essere provato e accertato anche in via presuntiva e pur in assenza di c.t.u. medico-legale e di prove testimoniali, potendosi il giudice avvalere della regola di comune esperienza per cui le immissioni rumorose notturne, impedendo il riposo ristoratore, sono di per sé idonee a provocare una lesione al sistema nervoso, e quindi un danno biologico temporaneo di tipo psichico).

Si esclude dunque ogni automatismo risarcitorio: il danno non patrimoniale deve essere provato in ogni sua componente e nella sua entità, e può essere provato con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva.

Per la verità, si segnala, più di recente una nuova pronuncia in cui la Suprema Corte pare rimarcare la necessità di prove documentali, e specificamente di attestazioni sanitarie: in Cass. civ., sez.

II, 18 maggio 2015, n. 10173 i giudici hanno rigettato l'impugnazione promossa dai due proprietari di un appartamento in condominio, i quali, pur avendo ottenuto in primo grado la condanna dei convenuti ad adottare gli accorgimenti necessari a rimuovere la rumorosità proveniente dall'impianto di condizionamento della propria abitazione - unitamente alla liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, della C.T.U. e della consulenza di parte -, lamentavano la mancata pronuncia, confermata in secondo grado, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno biologico da stress.

I giudici di legittimità hanno rigettato l'impugnazione, non giudicando meritevole di accoglimento alcuno dei motivi prospettati dai ricorrenti: centrale ai fini del «mancato riconoscimento del ristoro del pregiudizio alla salute» è la rilevanza attribuita dal giudice di prime cure all'indisponibilità «di un principio di prova della sussistenza di tale tipo di danno, costituito da documentazione medica o, eventualmente, da una consulenza tecnica di parte che dia conto di una lesione di carattere psicofisico».

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione - del 27 giugno 2016, n. 13208
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