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Rumori e schiamazzi in condominio: il fatto è penalmente rilevante solo se tutti ne sono disturbati

I rumori devono disturbare tutta la compagine condominiale.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

L'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone L'art. 659 c.p. punisce le condotte rumorose che pregiudicano sia la quiete pubblica che la tranquillità privata con specifico riguardo, in questo secondo caso, al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni, che si tratti di attività lavorative che richiedano particolare concentrazione, o di studio, ecc.

Tuttavia, il fatto illecito in questione si configura soltanto quando l'immissione rumorosa è tale da produrre un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni o del riposo di una moltitudine di persone, anche se a lamentarsene effettivamente sia una sola persona.

Così, ad esempio, non può considerarsi responsabile di disturbo della quiete pubblica il condomino che tutti i giorni, nelle prime ore del mattino, sposti i mobili della sua abitazione: perché sussista la responsabilità penale dell'autore della condotta deve infatti ricorrere una situazione di fatto di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare fastidio ad una parte notevole degli occupanti dello stesso edificio (Cass. pen., 11 febbraio 2013, n. 6546: nell'annullare la sentenza impugnata, ha escluso che nel caso in questione si potesse configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., per la quale «è [invece] necessario - secondo un indirizzo ormai costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. civ., 16 gennaio 1995, n. 3348; 6 novembre 1995, n. 5578; 21 dicembre 1996, n. 1406; 29 novembre 2011, n. 47298] - che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.

Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.

Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale […], per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi.

Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica». Nello stesso si è espressa Cass. pen., 11 luglio 2012, n. 27625, che ha ribaltato il giudizio del giudice di merito il quale aveva condannato una coppia residente in un condominio, ai sensi dell'art. 659 c.p., per aver arrecato disturbo con schiamazzi in tarda serata: i giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che non sussistesse il reato contestato, dal momento che le condotte poste in essere non avevano un'idoneità offensiva tale da pregiudicare la tranquillità di un numero indeterminato di persone.

Tuttavia, nell'eventualità in cui i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non agli altri condomini, o ai soggetti che vivono nelle zone circostanti, pur non realizzandosi il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti e pur non risultando l'ipotesi penalmente sanzionabile, possono comunque configurarsi i presupposti di un illecito civile, che renda legittima un'eventuale pretesa risarcitoria (Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2012, n 27625; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406; Trib. Genova, 21 gennaio 2011, n. 141).

Il caso Ad uno studente fuori sede, conduttore di un appartamento in condominio, veniva contestato il reato di cui all'art. 659 c.p.: i condomini dell'appartamento sottostante avevano presentato querela a suo carico e lamentato - in riferimento, va sottolineato, a due sole occasioni - «insopportabili rumori nelle ore notturne provocati da cadute di oggetti pesanti sul pavimento, spostamento di sedie, musica ad alto volume e schiamazzi».

Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p., in considerazione del tenore dei rumori prodotti, «che sarebbero stati superiori alla normale tollerabilità tanto da indurre il querelante a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, e suscettibili di propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone».

Il giudice, all'esito del rito abbreviato, aveva quindi pronunciato una sentenza di condanna al pagamento di una multa, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili - da liquidarsi separatamente in sede civile -, al pagamento della provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili; aveva altresì riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'imputato proponeva appello.

Rumori in condominio, la prova del superamento della normale tollerabilità

La decisione La Corte d'appello ha al contrario ritenuto insussistente l'elemento materiale che integra il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p.: dopo aver rammentato il consolidato principio di diritto, secondo il quale l'evento immissivo deve essere tale da arrecare disturbo ad una indeterminata pluralità di persone, il giudice dell'impugnazione ha precisato che, nel contesto condominiale, la condotta può considerarsi penalmente rilevante solo se i rumori «siano idonei a violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio, . quantomeno della maggior parte di essi, ovvero che siano idonei a recare disturbo a persone residenti nelle vicinanze».

Rumori: nessun risarcimento se il il vicino è paranoico

Nel caso di specie, sarebbe del tutto mancata la prova sia dell'attitudine dei rumori lamentati dal solo querelante a disturbare più persone, sia che detti rumori fossero superiori al limite della normale tollerabilità: la valutazione circa la potenzialità dei rumori contestati a propagarsi in maniera diffusa ed ampia è apparsa al giudice dell'impugnazione del tutto arbitraria, mentre, per altro verso, non è stato in alcun modo acquisito agli atti processuali che le forze dell'ordine - come invece dichiarato dal querelante/persona offesa - fossero realmente intervenute (circostanza, quest'ultima, che avrebbe in qualche maniera confermato la "gravità" dell'evento).

Come sottolineato nella ricostruzione difensiva dell'imputato, soccorrerebbero, forse, ai fini di una più precisa ricostruzione della vicenda - sia pure non strettamente processuale - una certa "ostilità" manifestata dall'odierno querelante nei riguardi anche dei precedenti conduttori del medesimo immobile, le rimostranze dal medesimo soggetto sollevate in presenza di qualsiasi rumore e, al contrario, il disteso rapporto dell'imputato, che peraltro alloggiava raramente nell'appartamento, con gli altri condomini.

Sebbene debba tenersi presente che la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. si configura anche laddove soltanto una persona se ne lamenti in concreto - e quindi sporga denuncia -, nel caso di specie, trattandosi di un edificio condominiale, è circostanza tutt'altro che irrilevante che nessun altro condomino abbia contestato analoghi episodi di disturbo notturno allo studente.

Il giudice dell'appello ha dunque "derubricato" la condotta contestata in mero illecito civile, dichiarando l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

condominio

Sentenza
Scarica Corte d'appello di Cagliari - Sezione II penale - Sentenza 9 febbraio 2017 n. 44
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