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Se i rumori disturbano un condomino non ci può essere sanzione penale

Quando i rumori disturbano solo un condomino, non sussistono le condizioni per una sanzione penale: ecco perché è fondamentale comprendere il concetto di disturbo pubblico e il suo impatto legale.
Avv. Alessandro Gallucci 
Ago 30, 2012

No, il titolo di questo articolo non è uno scherzo. Il disturbo di un numero potenzialmente indefinito di persone è sanzionabile penalmente; anche se nei fatti non s'ha prova di un effettivo danno a qualcuno.

Se, invece, il disturbo è percepibile solamente da un condomino, magari anche da tutti, non c'è possibilità di condanna penale.

Il perché sta nel fatto che il codice penale sanziona le attività rumorose per possono creare disturbo ad un numero indefinito di persone.

Leggere per credere.

Art. 659 c.p.

" Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità
".

La norma va letta di pari passo con la giurisprudenza che l'ha applicata; e la Cassazione ha ripetutamente affermato che " ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 659 cod. pen., e' necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilita', anche in relazione alla loro intensita', in modo da recare pregiudizio alla tranquillita' pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non e' necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entita' del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita' media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o piu' persone.

Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non e' necessaria la prova dell'effettivo disturbo di piu' persone, ma e' sufficiente l'idoneita' del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone". (Trib. Bari 24 settembre 2007)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).

In questo contesto va inserita una sentenza resa dalla Cassazione penale lo scorso 26 giugno. Nel caso di specie due persone erano state ritenute responsabili del reato di cui all'art. 659 c.p. dal Tribunale per aver disturbato il riposo dei loro vicini. Da qui il ricorso per Cassazione. Che li ha mandati assolti. Motivazione:

" La contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti delle persone all'occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. 1^, 13.12.07 n. 246, rv. 238814).

3.

Nella specie in esame non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento, essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all'interno di detto stabile, senza essersi mai propagati all'esterno.

4.

Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata" (Cass. pen. 26 giugno 2012 n. 25225).

Urge una riforma perché non ha senso punire con una condanna penale chi non disturba nessuno ma potrebbero dar fastidio a molti!

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