La vicenda. Il Tribunale di Genova aveva condannato Tizio del reato di cui all'art.659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini.
Avverso la suddetta pronuncia, l'imputato aveva proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso in Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentava, in relazione al vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione della legge penale riferito all'art.659 cod. pen., il mancato esame del livello di tollerabilità dei rumori prodotti dall'imputato, ovverosia l'idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Le contestazioni dell'imputato. Nella vicenda in esame, a parere del ricorrente, la pronuncia era stata emessa senza alcuna dimostrazione e analisi dei dati fattuali integranti la fattispecie criminosa: l'ubicazione della fonte sonora con particolare riferimento al fatto se la stessa si trovasse in luogo isolato o invece densamente abitato, l'esistenza di eventuali rumori di fondo volti ad elidere o ad amplificare la risonanza delle emissioni sonore contestate, la costanza e l'intensità delle medesime.
Il ragionamento della Cassazione. Preliminarmente, gli ermellini hanno precisato che il reato di cui all'art.659, comma 1 cod. pen. si configura secondo l'univoca interpretazione come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare.
Pertanto, essendo l'interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Cass. pen. Sez. 3, n. 3678 del 31/01/2006).
A tal proposito, in merito alla prova (quindi in ordine all'accertamento della fattispecie criminosa), la Cassazione ha precisato che "non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti", (Cass. pen. Sez. 1, n. 20954 del 25/05/2011), occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
Le conclusioni della Corte di Cassazione. A seguito dell'istruttoria di causa, nella specie, l'accertamento della propagazione effettiva delle urla dell'imputato, che si trovava all'interno di un edificio condominiale, accompagnate da rumori riconducibili a rottura di vetri o di oggetti, si fondava sulla dichiarazione resa dall'appuntato Sempronio che li aveva sentiti sin dalla strada dove si trovava a camminare e che, perciò, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
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