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Mobilità sostenibile in condominio: la bicicletta è un mezzo green

Naturalmente il condomino proprietario del mezzo a due ruote deve sempre rispettare le regole condominiali e le norme del regolamento più restrittive.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il condomino in linea generale può sfruttare gli spazi comuni per parcheggiare una bicicletta ma tale facoltà può essere ostacolata da precise prescrizioni del regolamento di condominio: in mancanza di queste, si dovranno comunque rispettare i principi generali che regolano l'uso delle parti comuni.

Biciclette e uso legittimo della rastrelliera e/o degli spazi comuni

Se è esiste una rastrelliera comune non è consentito lo sfruttamento esclusivo di tale parcheggio-bici da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri; tuttavia Lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre, dal bene comune, la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione; in altre parole non è certo possibile abbandonare la bici nella rastrelliera, occupandone un posto per lungo tempo.

In ogni caso il condomino non ha diritto di parcheggiare il suo mezzo a due ruote nel cortile o altra area condominiale, se la presenza del mezzo in sosta impedisce agli altri di accedere con automezzi nei vani di proprietà esclusiva e se rende scomodo il raggiungimento a piedi delle singole abitazioni.

Parcheggio abusivo delle biciclette negli spazi comuni

Il condominio (e/o ogni singolo condomino) potrebbe anche agire giudizialmente nei confronti del condomino che con continuità parcheggi abusivamente in spazi condominiali adducendo la turbativa dell'uso comune.

Alle stesse conclusioni si può arrivare per l'attraversamento dell'area verde condominiale, con conseguente danneggiamento del manto erboso.

A maggior ragione se i comportamenti in questione sono vietati da una clausola di natura contrattuale del regolamento. Del resto tali divieti riguardano pure i conduttori del condomino.

In ordine alla responsabilità del proprietario di un appartamento per le condotte poste in essere dai suoi ospiti in violazione del regolamento condominiale, va detto che il condomino, quale principale destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua, ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte dei suoi ospiti o conduttori.

In particolare poi detta responsabilità sussiste se il condomino non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze di fatto riguardanti il caso specifico, le misure idonee a far cessare gli abusi.

Parcheggio bici nei condomini

La valorizzazione dell'uso della biciletta: la Direttiva green

Con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 - (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica - si prevede, analogamente a precedenti e successive leggi regionali sulla stessa materia) il Legislatore ha voluto perseguire l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

Merita di essere sottolineato che l'articolo 8, comma 4, della stessa legge ha stabilito che i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

In quest'ottica la recente Direttiva Green ha messo in chiaro che il passaggio alla mobilità attiva, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti.

La mancanza di parcheggi per bici - sottolinea la Direttiva - è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali.

I requisiti a livello dell'Unione e i regolamenti edilizi nazionali possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita.

Così è previsto che negli edifici residenziali con più di tre posti auto - di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante - deve essere prevista l'installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti (cioè condotti per cavi elettrici), per i restanti posti auto per consentire l'installazione, in un secondo momento, di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L; inoltre è prevista l'installazione di almeno un punto di ricarica per i nuovi edifici residenziali; in ogni caso devono essere previsti almeno due spazi per il parcheggio delle biciclette per ogni unità abitativa.

Naturalmente la normativa sarebbe pienamente rispettata con l'installazione di rastrelliere che non costituiscono un'innovazione idonea ad alterare l'entità materiale di una parte comune o a modificarne la destinazione di fatto.

Al contrario si deve parlare di una modifica eseguita su parte condominiale volta a conseguire maggiori utilità.

Si ricorda che gli Stati membri dovranno assicurare la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica e posti bici.

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