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Servizio di raccolta dei rifiuti in condominio. Solo l'assemblea può individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune

L'adeguamento al sistema di raccolta e deposito rifiuti urbani, prodotti dai vari condomini, non configura una violazione contraria alle modalità d'uso dei condomini (anche in caso di disabilità).
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Collocazione dei contenitori in condominio. In ambito condominiale la raccolta differenziata del servizio di smaltimento dei rifiuti comporta una serie di difficoltà e di obblighi che sorgono sin dal momento della consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.

Dunque, per quanto riguarda la decisione circa la loro collocazione materiale, il problema va risolto facendo riferimento alla materia che rappresenta il contenuto della regolamentazione, cioè la disciplina delle cose comuni, da cui ne deriva che la decisione deve essere presa dall'assemblea condominiale.

La vicenda. Un condomino aveva impugnato la delibera relativa alla predisposizione per l'espletamento di detto servizio di apposito locale in uno degli edifici del complesso condominiale

Secondo l'attore, l'innovazione risultava eccessivamente gravosa in quanto erano stati lesi i suoi diritti dominicali. Nei giudizi di merito, la domanda veniva rigettata.

In particolare, nel giudizio di appello, la corte territoriale aveva rilevato che in ottemperanza delle disposizioni del Comune, in particolare, alla specifica disposizione igienica, il condominio aveva correttamente deliberato, per l'espletamento di detto servizio, la chiusura degli scivoli per lo smaltimento delle immondizie urbane.

Dunque, a parere della corte territoriale, l'innovazione apportata al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non aveva inciso sulla fruibilità del servizio comune in quanto era stata meramente sostituita la modalità di conferimento dei rifiuti individuali.

Avverso quest'ultima pronuncia, il condomino ha proposto ricorso in cassazione eccependo il problema oggettivo della sua limitata "mobilità" per l'espletamento del servizio in esame.

La raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Alcune problematiche irrisolte.

Il ragionamento della Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha precisato che i giudici del merito avevano lecitamente escluso eventuali violazioni di legge. Invero, secondo gli ermellini, il servizio di raccolta condominiale dei rifiuti era stato modificato adeguandolo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, sicché, correttamente, era stato evidenziato il corollario giuridico dell'esclusiva competenza dell'assemblea condominiale nell'individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune.

Quanto al problema della mobilità, secondo la Cassazione, era facoltà del condomino - riconosciuta dalla specifica normativa in materia - predisporre a sue spese l'apprestamento finalizzato al superamento della barriera architettonica (scala ripida). Del resto, la delibera non aveva violato il disposto regolamentare del Comune; questa si limitava solo a richiedere l'agevole accessibilità al locale, adibito a deposito, anche per persone con ridotta mobilità, che ben poteva esser resa possibile da appositi accorgimenti di aiuto.

La raccolta differenziata in condominio. Una guida per l'amministratore di condominio.

In conclusione, l'intervento in esame riguardava il modo migliore per adeguare il sistema di raccolta e deposito rifiuti urbani, prodotti dai vari condomini; di conseguenze, secondo la cassazione, ciò non configurava una violazione della norma comunale, che comunque richiedeva un intervento innovativo sulle canne di smaltimento rifiuti condominiali già esistenti, sistema significativamente non più ammesso nelle nuove costruzioni. Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Servizio della Raccolta differenziata

RIFERIMENTI NORMATIVI

1136 c.c.

PROBLEMA

Un condomino aveva impugnato la delibera relativa alla predisposizione per l'espletamento di detto servizio di apposito locale del complesso condominiale eccependo che erano stati lesi i suoi diritti dominicali a causa della sua ridotta mobilità.

LA SOLUZIONE

Secondo gli ermellini, il servizio di raccolta era stato modificato adeguandolo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, pertanto era di dell'esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune.

Quanto al problema della mobilità, era facoltà del condomino predisporre a sue spese l'apprestamento finalizzato al superamento della barriera architettonica (scala ripida).

LA MASSIMA

"In condominio, nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune"

(Cassazione ordinanza 23 novembre 2018, n. 30455)

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 23 novembre 2018 n. 30455

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