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La delibera favorevole alla collocazione di una rastrelliera nell'androne non è un'innovazione

La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla cosa comune.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone.

Nella notissima Direttiva Green si evidenzia come la promozione della mobilità verde sia un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possano svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette.

Il passaggio alla mobilità attiva, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas e l'effetto serra prodotte dai trasporti. Il problema che molto spesso non è facile trovare una collocazione per tali mezzi di trasporto nelle parti comuni di un caseggiato. A tale proposito merita di essere presa in considerazione una recente decisione del Tribunale di Napoli (sentenza n. 2413 del 29 febbraio 2024).

Installazione di rastrelliera nell'androne e modifica lecita di una parte comune. Fatto e decisione.

Un condomino citava in giudizio il condominio al fine di ottenere la dichiarazione di nullità/annullamento della delibera condominiale, limitatamente al capo 3 dell'ordine del giorno, relativo alla decisione di collocare una piccola rastrelliera per bici dietro l'ascensore; secondo l'attore la delibera era generica, in quanto mancante dell'indicazione dell'ingombro massimo consentito alle biciclette, del numero di biciclette collocabili, dei limiti dello spazio occupabile, dell'eventuale turnazione tra i condomini; l'attore sosteneva che le biciclette avrebbero causato l'imbrattamento delle pareti appena verniciate dell'androne, poiché le ruote delle biciclette, nel manovrare per entrare nello stretto vanno retro ascensore, avrebbero urtato inevitabilmente le pareti medesime, causando il degrado estetico dell'androne; eccepiva, altresì, la violazione dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c.: in altre parole l'attore riteneva che la delibera costituisse un'innovazione lesiva del decoro dell'androne e introduttiva di un'area di deposito indiscriminato di biciclette ed altri veicoli assimilabili, in un punto estremamente visibile e posto proprio all'entrata dell'edificio.

Lo stesso attore sosteneva che la collocazione della rastrelliera avrebbe potuto causare quel mutamento della destinazione di uso ex art. 1117-ter c.c. da approvare con la rilevante maggioranza e con le formalità prescritte da detto articolo.

Il condominio, in via preliminare, faceva presente che prima dell'instaurazione della mediazione, condominio e attore avevano perfezionato un accordo transattivo, con il quale l'attore si era impegnato a non impugnare la delibera ove il condominio avesse confermato l'interpretazione secondo la quale era autorizzato l'utilizzo dello spazio sul retro dell'ascensore solo per biciclette piccole non visibili dall'ingresso; in ogni caso, sempre in via preliminare, il condominio eccepiva la tardività dell'impugnazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Il giudice partenopeo ha evidenziato che, in assenza di una norma regolamentare che esplicitamente regolamenti o vieti un determinato uso per il bene comune, l'opera approvata nella delibera non ha violato gli artt. 1117 ter o 1120 c.c. Infatti, dall'esame dei rilievi fotografici prodotti dalle parti è emersa una conformazione dell'androne idonea ad accogliere (in una porzione limitata di esso) il ricovero di biciclette in apposita rastrelliera.

In ogni caso, ad avviso del Tribunale, l'androne condominiale, a seguito della collocazione della rastrelliera, non perderebbe la sua funzione di consentire l'accesso alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva e di dare aria e luce. Infine il giudicante sottolinea che la lamentata genericità della delibera è stata superata da una successiva delibera, la quale, pur non determinando la cessazione della materia del contendere, ha confermato la volontà dell'assemblea di limitare il ricovero alle sole bicilette per bambini e di delimitare lo spazio occupato al confine del vano ascensore.

Parcheggio bici nei condomini

Considerazioni conclusive

In linea generale l'installazione di una rastrelliera non costituisce un'innovazione idonea ad alterare l'entità materiale di una parte comune o a modificarne la destinazione di fatto. Al contrario si deve parlare di una modifica eseguita su parte condominiale volta a conseguire maggiori utilità.

A conferma di quanto sopra si ricorda che secondo il Tribunale di Savona, se le rastrelliere destinate al parcheggio delle bici in condominio occupano solo una parte del marciapiede condominiale senza ostacolare il transito pedonale, non possono essere considerate una molestia nel possesso degli altri proprietari e non possono essere qualificate come innovazioni, ma una semplice modifica per un suo più comodo ed intenso dell'area da parte di alcuni condomini, senza alcun pregiudizio (Trib. Savona 17 aprile 2013).

Si ritiene quindi di poter escludere, poiché già la giurisprudenza le ha escluse e distinte dalle innovazioni in generale, tutte le modifiche di destinazioni che non siano sostanziali e radicali e che comportano un uso sì diverso del bene comune ma comunque compatibile con quello originario, come l'installazione di una rastrelliera nel giardino comune per le biciclette (Trib. Firenze 26 ottobre 2020, n. 2307).

Recentemente è stata affermata la legittimità della delibera con cui l'assemblea stabilisce di collocare rastrelliere per il posteggio di biciclette sull'area comune, a condizione che non ostacolino il transito e non riducano la luminosità e l'arieggiamento delle adiacenti proprietà esclusive dei condomini (Trib. Roma 20 gennaio 2023 n. 979).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 29 febbraio 2024 n. 2413
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